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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25090/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero e confermato dal tribunale del riesame solo con riferimento a un orologio di pregio rinvenuto nell'abitazione dell'indagato, mentre era stato annullato per la somma di denaro sequestrata. Secondo la prospettazione accolta nei fatti, l'indagato era proceduto per una rapina di un'ingente somma di denaro custodita in una cassaforte all'interno di un appartamento privato, nella quale si era introdotto simulando una perquisizione domiciliare. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 253, 324 e 125 c.p.p. perché la pertinenzialità dell'orologio al reato contestato era stata affermata sulla base di una mera ipotesi speculativa di provenienza da reati diversi, neppure contestati; 2) violazione dell'art. 125, comma 3, e 324 c.p.p. per motivazione apparente e contraddittoria sul nesso di pertinenzialità; 3) violazione dell'art. 253 c.p.p. per difetto di finalità probatoria e uso esplorativo del sequestro; 4) violazione degli artt. 125 e 253 c.p.p. per apparenza della motivazione sull'insufficienza della documentazione difensiva, che avrebbe dimostrato la compatibilità reddituale dell'acquisto dell'orologio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e, per assorbimento, non ha esaminato gli altri. Ha censurato la motivazione del riesame nella parte in cui fondava la pertinenzialità dell'orologio sul mero rilievo dell'ingente valore del bene e sulla congettura che potesse provenire da rapine analoghe a quella in contestazione. La Corte ha osservato che non vi era alcun riscontro concreto a tale ipotesi, né risultava che fossero state formulate altre contestazioni, neppure provvisorie, diverse dalla rapina oggetto del procedimento. Ha quindi affermato che il sequestro probatorio è legittimo solo se il bene è realmente pertinente al fatto per cui si procede e se l'ablazione è finalizzata alla prova di quello specifico reato, non potendo essere utilizzata per un obiettivo investigativo astratto o esplorativo. Nel caso concreto ha rilevato anche la produzione difensiva di una registrazione del bonifico giustificativo dell'acquisto dell'orologio, coerente per epoca, importo e beneficiario con la certificazione sequestrata. Ne è seguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la restituzione dell'orologio all'avente diritto.

Norme richiamate

  • art. 253 c.p.p.

    Il sequestro probatorio richiede la pertinenzialità del bene rispetto al reato e una concreta finalità di prova; non può essere mantenuto per fini meramente esplorativi o congetturali.

  • art. 324 c.p.p.

    Il riesame del sequestro deve verificare la legittimità del vincolo reale e la sua giustificazione probatoria; la motivazione non può essere apparente o basata su ipotesi prive di riscontri.

  • art. 125 c.p.p.

    Il provvedimento deve essere sorretto da motivazione effettiva e non meramente assertiva o contraddittoria.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Richiamato in memoria difensiva come indice del venir meno delle esigenze probatorie, ma non decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale senza presenza delle parti.

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 626 c.p.p.

    Richiamato per la comunicazione alla cancelleria e al procuratore generale dopo la decisione.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio è legittimo solo se il bene sequestrato presenta un nesso concreto di pertinenzialità con lo specifico reato per cui si procede e se l'ablazione è realmente funzionale all'accertamento di quel fatto.
  • Non è sufficiente, per mantenere un sequestro probatorio, un'ipotesi investigativa meramente congetturale o tautologica sulla possibile provenienza illecita del bene, specie quando manchino ulteriori contestazioni o riscontri oggettivi.
  • La motivazione sul sequestro deve indicare in modo effettivo perché il bene sia necessario ai fini della prova; una motivazione fondata solo sull'elevato valore del bene o su sospetti astratti integra difetto di motivazione e violazione dell'art. 253 c.p.p.
  • Quando il materiale difensivo documenta in modo specifico la lecita provenienza o l'acquisto del bene, il giudice deve confrontarsi con tali dati in modo puntuale; la loro mancata valutazione può incidere sulla tenuta del provvedimento reale.

Come è indicizzato

MaterieSequestro
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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