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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21645/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da una lavoratrice per ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro, con decorrenza dal 30 aprile 2009 e cessazione il 12 maggio 2012, l'inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. "Studi professionali" e il pagamento di differenze retributive. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo attendibili le prove sulla durata e sul contenuto della prestazione e richiamando una consulenza tecnica contabile che stimava somme anche superiori a quelle riconosciute. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi tutti incentrati sull'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia: 1) mancata risposta sul motivo d'appello relativo alla corretta individuazione del contratto collettivo applicabile, sostenendo che dovesse applicarsi un precedente c.c.n.l.; 2) mancata pronuncia sull'erronea detrazione della somma netta percepita dalla somma lorda ritenuta dovuta; 3) mancata pronuncia sull'eccezione di pagamento, dedotta in base alle buste paga e ai CUD sottoscritti dalla lavoratrice. La resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure formulate come omessa pronuncia perché il ricorrente non ha assolto l'onere di specificare in ricorso, nei loro esatti termini, le domande, eccezioni e questioni asseritamente trascurate, né ha indicato con precisione gli atti e i verbali in cui sarebbero state proposte, impedendo alla Corte la verifica della ritualità, tempestività e decisività delle doglianze. In particolare, sul primo motivo ha rilevato la genericità del richiamo al c.c.n.l. da applicare e l'assenza di indicazione dell'integrale testo contrattuale; sul secondo ha osservato che la consulenza tecnica contabile richiamata non era stata riprodotta neppure per sintesi, sicché non era possibile verificare la dedotta omissione; sul terzo ha ribadito che la sottoscrizione della busta paga "per ricevuta" non prova in modo univoco l'effettivo pagamento della retribuzione, non esistendo una presunzione assoluta di corrispondenza tra busta paga e somme effettivamente corrisposte. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione asseritamente non esaminata sia stata ritualmente e inequivocabilmente proposta al giudice di merito e sia specificamente riportata nel ricorso per cassazione; in difetto la censura è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è denunciabile come nullità della sentenza, ma la sua deduzione in cassazione è soggetta a un rigoroso onere di specificità e autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non può essere prospettato in modo generico: nel ricorso per cassazione vanno indicati con precisione il capo di domanda o l'eccezione non esaminata, l'atto in cui sono stati dedotti e i passi rilevanti, così da consentire il controllo di ammissibilità e decisività.
  • La Corte di cassazione, quando è denunciato un error in procedendo, può esaminare direttamente gli atti solo se il ricorrente abbia assolto l'onere di autosufficienza; non è consentita un'autonoma ricerca del materiale processuale.
  • In materia di retribuzione, la sottoscrizione del lavoratore sulla busta paga con la formula "per ricevuta" non prova di per sé l'effettivo pagamento delle somme ivi indicate, potendo riferirsi alla sola ricezione del prospetto paga.
  • L'onere della prova del pagamento grava sul datore di lavoro, salvo che sia dimostrata una situazione di piena regolarità della documentazione e di autentica quietanza resa dal dipendente.
  • La critica alla quantificazione delle differenze retributive deve confrontarsi con la consulenza tecnica richiamata dal giudice di merito e deve essere formulata in modo specifico; altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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