Parere n. 1576/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Sandro Nardi e dalla Nardi Sandro International s.r.l., in persona del l.r.p.t. Kristian Nardi, contro il Comune di Zermeghedo e nei confronti del signor Gianfranco Castegnaro per l’annullamento dell’ordinanza n. 19 del 29 giugno 2022 del Comune di Zermeghedo notificata in data 11 agosto 2022, e degli atti collegati e conseguenti, quali il verbale prot. n. 529 in data 22 novembre 2022 del Comune di Zermeghedo con “Relazione sulle operazioni di rilievo”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza n. 19 del 29 giugno 2022 del Comune di Zermeghedo e del verbale prot. n. 529 del 22 novembre 2022, relativo alle operazioni di rilievo
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza comunale e degli atti collegati deducendo, tra l’altro, l’estraneità della società ai fatti, la violazione delle garanzie partecipative e dell’avvio del procedimento, l’erronea qualificazione delle opere come soggette a permesso di costruire e quindi a rimozione e acquisizione comunale, l’incompetenza o irregolarità della sottoscrizione dell’ordinanza, la mancata acquisizione o indicazione del parere della Commissione edilizia comunale, la mancanza di allegazioni e l’erroneità delle misurazioni e dei calcoli effettuati dal Comune. Nel corso del procedimento il Comune ha proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. La questione decisiva esaminata dalla Sezione ha riguardato, pertanto, gli effetti dell’opposizione rituale e tempestiva sul ricorso straordinario.
Il parere
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dal Comune di Zermeghedo il 18 gennaio 2023. Poiché il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e la sua utilizzazione presuppone la concorde volontà delle parti, l’opposizione impedisce la prosecuzione del procedimento consultivo e comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame dei motivi sostanziali dedotti dai ricorrenti. La Sezione ha richiamato, a sostegno, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Osservazioni
Opposizione al ricorso straordinario e trasposizione
L’opposizione proposta dal Comune ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva; essa comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.
Motivi sostanziali del ricorso
I motivi relativi alla legittimità dell’ordinanza edilizia e del verbale di rilievo non sono stati esaminati, essendo il procedimento definito in rito.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva della parte resistente impedisce la definizione del ricorso in sede straordinaria e determina la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo.
art. 11 d.P.R. 1199/1971
deposito diretto del ricorso al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva della parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso straordinario.
- Il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti; tale presupposto viene meno quando una parte esercita il diritto di opposizione previsto dalla legge.
- Quando il ricorso straordinario è dichiarato improcedibile per trasposizione, il Consiglio di Stato non deve esaminare i motivi di merito dedotti contro l’atto amministrativo impugnato.
Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione e trasposizione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un privato e da una società contro il Comune di Zermeghedo, avente a oggetto un’ordinanza comunale e un successivo verbale relativo a operazioni di rilievo.
Premesse e richiesta
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 19 del 29 giugno 2022 e gli atti collegati, deducendo diversi vizi, tra cui l’estraneità della società alla vicenda, la violazione dell’avvio del procedimento, l’erronea sottoposizione delle opere al regime del permesso di costruire, irregolarità relative alla sottoscrizione dell’ordinanza e al parere della Commissione edilizia comunale, mancanza di allegazioni e inattendibilità delle misurazioni e dei calcoli eseguiti.
Sviluppo procedimentale
Il Ministero competente non ha trasmesso la relazione richiesta dalla Sezione. Successivamente, il Comune ha comunicato di avere notificato, il 18 gennaio 2023, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
È stato inoltre riferito che il controinteressato indicato in epigrafe era deceduto il 26 gennaio 2018, anteriormente alla proposizione del ricorso. Dalla documentazione risultava altresì pendente un ricorso davanti al T.A.R. per il Veneto, successivamente definito con sentenza n. 1933 del 27 ottobre 2025. La Sezione, tuttavia, ha deciso il ricorso straordinario sulla base dell’effetto preclusivo dell’opposizione comunale.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che l’atto di opposizione era stato effettivamente depositato e che risultava rituale e tempestivo. Ha quindi richiamato la funzione dell’opposizione quale strumento volto a consentire a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge.
Secondo il parere, il ricorso straordinario costituisce un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene. L’opposizione di una parte manifesta invece la volontà di trasferire la controversia davanti al giudice amministrativo, con conseguente improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
La Sezione ha richiamato Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità sostanziale dell’ordinanza comunale e degli atti collegati.
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