Sentenza n. 852/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento 1) provvedimento del 27.10.2025, con cui lo Sportello unico per l'immigrazione istituito presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia ha rigettato l'istanza presentata per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno in lavoro subordinato; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto, nonché, ove occorra, la nota in data 08.10.2025 recante preavviso di rigetto della medesima istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dalla presentazione della domanda oltre sessanta giorni dalla scadenza del titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Foggia, nonché il preavviso di rigetto. La domanda di conversione era stata presentata il 30 agosto 2025, dopo la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, avvenuta il 17 giugno 2025. Sono state dedotte la violazione degli artt. 10 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 e degli artt. 5, 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e sviamento. Secondo il ricorrente, l'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 richiede soltanto lo svolgimento di regolare attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi, l'offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e la disponibilità delle quote previste dall'art. 3, comma 4, senza stabilire un termine decadenziale di sessanta giorni né prevedere che la scadenza del permesso costituisca un ostacolo assoluto alla conversione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato, con obbligo dell'Amministrazione di rivalutare l'istanza alla luce della sentenza e della normativa applicabile. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 non stabilisca alcun termine per la richiesta di conversione e individui quali condizioni sostanziali lo svolgimento di almeno tre mesi di lavoro stagionale, l'offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e il rispetto delle quote di cui all'art. 3, comma 4. La scadenza del permesso non può quindi essere considerata, di per sé, ostativa, poiché un termine decadenziale non espressamente previsto dalla legge non può essere introdotto in via interpretativa. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone inoltre di considerare gli elementi sopravvenuti favorevoli e impedisce di attribuire efficacia preclusiva alle irregolarità amministrative sanabili quando, al momento della valutazione, risultino integrati i requisiti sostanziali per la regolarità del soggiorno. Richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato, il TAR ha ritenuto che la proposta di lavoro subordinato costituisca elemento sopravvenuto favorevole e che, ove siano dimostrati i requisiti dell'art. 24, comma 10, l'Amministrazione debba accogliere la domanda di conversione, senza sacrificare l'interesse dello straniero per una ragione meramente formale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda. È stata invece dichiarata inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, perché inserita nel ricorso sottoscritto dal solo difensore e priva della documentazione reddituale richiesta, compresa quella relativa ai redditi e ai beni posseduti nel Paese d'origine e la richiesta di certificazione rivolta al consolato.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4.
La disposizione non stabilisce un termine per la presentazione della domanda e individua come condizioni necessarie lo svolgimento di almeno tre mesi di lavoro stagionale, l'offerta di un contratto subordinato e il rispetto delle quote. La scadenza del titolo non è di per sé ostativa alla conversione.
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
Le quote costituiscono uno dei presupposti sostanziali per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
L'Amministrazione deve considerare gli elementi sopravvenuti al momento della valutazione e non può considerare preclusive le irregolarità amministrative sanabili quando risultino integrati i requisiti sostanziali per la regolarità del soggiorno.
art. 78, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
L'istanza di ammissione al patrocinio è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità.
La richiesta di patrocinio è inammissibile se contenuta nel ricorso sottoscritto soltanto dal difensore e non dall'interessato.
art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002
La domanda di patrocinio deve essere corredata dalla documentazione relativa ai redditi prodotti e ai beni immobili posseduti nel Paese d'origine, nonché dalla richiesta al consolato per il rilascio della relativa certificazione.
Massime di principio
- La domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 non è soggetta a un termine decadenziale di sessanta giorni se tale termine non è previsto dalla legge.
- La scadenza del permesso di soggiorno stagionale non costituisce, di per sé, un ostacolo alla conversione in permesso per lavoro subordinato, quando siano dimostrati lo svolgimento di almeno tre mesi di regolare attività stagionale, l'offerta di un contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato e il rispetto delle quote applicabili.
- L'Amministrazione non può introdurre in via interpretativa un termine perentorio o una preclusione fondata esclusivamente sul decorso del tempo, poiché i termini decadenziali devono avere una base legale.
- Nel procedimento di rilascio o conversione del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve considerare gli elementi sopravvenuti favorevoli e non può attribuire efficacia automaticamente preclusiva a irregolarità formali o amministrative sanabili, quando al momento della decisione risultino integrati i requisiti sostanziali per il soggiorno regolare.
- L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è inammissibile se non è sottoscritta dall'interessato e se non è corredata dalla documentazione reddituale richiesta per i cittadini stranieri, inclusa quella relativa ai redditi e ai beni posseduti nel Paese d'origine.
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