Cassazione Penale, Sentenza n. 18561/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per lesioni aggravate (riqualificate dall'originario tentato omicidio), turbativa d'asta (art. 353 cod. pen.) e tentata estorsione (art. 629 cod. pen.). I motivi principali di gravame erano: (i) presunta contraddittorietà della motivazione perché la stessa condotta sarebbe stata ritenuta istintiva per escludere il dolo omicidiario ma al contempo qualificata come finalizzata all'estorsione; (ii) assenza dell'elemento dell'ingiusto profitto e quindi proposta di riqualificazione in violenza privata (art. 610 cod. pen.); (iii) insussistenza della turbativa d'asta; (iv) errata applicazione delle norme sul concorso e sulla continuazione (art. 84 e art. 81 cod. pen.); (v) omessa motivazione sul contenimento della pena base e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per essenzialmente reiterazione di questioni di merito già decise in appello. Ha ritenuto assente il vizio di contraddittorietà: la natura impulsiva dell'aggressione non esclude che la condotta fosse strumentalmente diretta a costringere la vittima e procurare un profitto (estorsione). Ha confermato la compatibilità dell'imputazione di tentata estorsione con il comportamento tenuto (pressione per impedire il versamento del saldo e impedire l'aggiudicazione definitiva) e l'autonomia della turbativa d'asta rispetto all'estorsione, con applicazione del concorso formale ove del caso. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi relativi a pena base e aumenti per continuazione non devoluti in appello. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, ciascuno a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, e in solido al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in euro 4.791,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Il delitto di estorsione richiede l'intenzione di procurarsi un ingiusto profitto con danno della vittima; la Corte ha ritenuto che la condotta violenta mirava a impedire il versamento del saldo e quindi a pregiudicare patrimonialmente gli aggiudicatari, integrando la tentata estorsione anche quando la pressione sia stata espressa con modalità impulsive
art. 353 cod. pen.
La turbativa d'asta può realizzarsi anche nell'intervallo tra aggiudicazione provvisoria e definitiva; la Corte ha ritenuto che le condotte tenute in aula (intimidazioni, richieste del nome dell'aggiudicatario, ecc.) integrino autonomamente la turbativa, distinta dall'estorsione
art. 610 cod. pen.
La violenza privata è configurabile quando manca l'elemento dell'ingiusto profitto; la Corte ha ritenuto irricevibile la ricostruzione difensiva perché i giudici di merito hanno accertato lo scopo estorsivo della condotta
art. 84 cod. pen.
Richiamata in relazione al concorso di reati: la Corte ha applicato i criteri di confronto tra i beni giuridici tutelati e le modalità temporali per escludere l'assorbimento di una condotta nell'altra
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione alla continuazione e agli aumenti di pena; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure sulla motivazione degli aumenti perché non devolute in appello
art. 133 cod. pen.
Richiamato per il diniego delle circostanze attenuanti generiche: la Corte d'appello ha motivato il diniego con la gravità dell'offesa e le modalità della condotta, valutazione non sindacabile in Cassazione
Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024 (Annunziata)
Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024
Principio interpretativo richiamato: nella nozione di danno patrimoniale rilevante per l'estorsione rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità economica (perdita di chance); la Corte ha applicato questo principio per ritenere che la condotta che impedisce la definitiva acquisizione dell'immobile integri danno patrimoniale
Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024 (Carmellini)
Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024
Richiamata la nozione di vizio di contraddittorietà della motivazione in cassazione: il vizio esiste solo se vi è incompatibilità logica interna al medesimo provvedimento; la Corte ha escluso tale vizio nella sentenza impugnata
Sez. 2, n. 5983 del 23/01/2026 (Alessi)
Sez. 2, n. 5983 del 23/01/2026
Precedente applicato in argomento: conferma che la condotta del debitore che, con minacce o violenze, induce gli aggiudicatari a rinunciare al versamento del saldo integra estorsione quando l'aggiudicazione sia già avvenuta e l'azione sia idonea a cagionare danno patrimoniale
Massime di principio
- La qualificazione giuridica di una stessa condotta non è esclusiva: una condotta impulsiva può essere al tempo stesso priva di premeditazione e funzionalmente orientata a ottenere un vantaggio illecito; l'elemento decisivo è la finalità costrittiva e l'idoneità a cagionare un danno patrimoniale
- Un'offerta di pagamento fatta nel contesto di una procedura esecutiva può essere considerata "pretestuosa" se gli autori risultano privi dei mezzi e l'azione complessiva dimostra intento costrittivo; il mero fatto di aver pronunciato parole conciliative non esclude automaticamente l'estorsione
- Le condotte tenute tra l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva possono integrare sia la turbativa d'asta sia, autonomamente, la fattispecie estorsiva: è possibile il concorso formale di reati quando vengono lesi beni giuridici distinti e le condotte si collocano in momenti diversi
- In Cassazione non sono ammessi motivi che si limitino a rimettere in discussione la valutazione di merito già compiuta dal giudice d'appello; inoltre, questioni non devolute al giudice d'appello non possono essere sollevate per la prima volta in sede di legittimità
- Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando motivato in relazione alla gravità dell'offesa e alle modalità della condotta; valutazioni di gravità costituiscono giudizi di merito non sindacabili in Cassazione
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