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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18561/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per lesioni aggravate (riqualificate dall'originario tentato omicidio), turbativa d'asta (art. 353 cod. pen.) e tentata estorsione (art. 629 cod. pen.). I motivi principali di gravame erano: (i) presunta contraddittorietà della motivazione perché la stessa condotta sarebbe stata ritenuta istintiva per escludere il dolo omicidiario ma al contempo qualificata come finalizzata all'estorsione; (ii) assenza dell'elemento dell'ingiusto profitto e quindi proposta di riqualificazione in violenza privata (art. 610 cod. pen.); (iii) insussistenza della turbativa d'asta; (iv) errata applicazione delle norme sul concorso e sulla continuazione (art. 84 e art. 81 cod. pen.); (v) omessa motivazione sul contenimento della pena base e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per essenzialmente reiterazione di questioni di merito già decise in appello. Ha ritenuto assente il vizio di contraddittorietà: la natura impulsiva dell'aggressione non esclude che la condotta fosse strumentalmente diretta a costringere la vittima e procurare un profitto (estorsione). Ha confermato la compatibilità dell'imputazione di tentata estorsione con il comportamento tenuto (pressione per impedire il versamento del saldo e impedire l'aggiudicazione definitiva) e l'autonomia della turbativa d'asta rispetto all'estorsione, con applicazione del concorso formale ove del caso. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi relativi a pena base e aumenti per continuazione non devoluti in appello. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, ciascuno a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, e in solido al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in euro 4.791,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Il delitto di estorsione richiede l'intenzione di procurarsi un ingiusto profitto con danno della vittima; la Corte ha ritenuto che la condotta violenta mirava a impedire il versamento del saldo e quindi a pregiudicare patrimonialmente gli aggiudicatari, integrando la tentata estorsione anche quando la pressione sia stata espressa con modalità impulsive

  • art. 353 cod. pen.

    La turbativa d'asta può realizzarsi anche nell'intervallo tra aggiudicazione provvisoria e definitiva; la Corte ha ritenuto che le condotte tenute in aula (intimidazioni, richieste del nome dell'aggiudicatario, ecc.) integrino autonomamente la turbativa, distinta dall'estorsione

  • art. 610 cod. pen.

    La violenza privata è configurabile quando manca l'elemento dell'ingiusto profitto; la Corte ha ritenuto irricevibile la ricostruzione difensiva perché i giudici di merito hanno accertato lo scopo estorsivo della condotta

  • art. 84 cod. pen.

    Richiamata in relazione al concorso di reati: la Corte ha applicato i criteri di confronto tra i beni giuridici tutelati e le modalità temporali per escludere l'assorbimento di una condotta nell'altra

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla continuazione e agli aumenti di pena; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure sulla motivazione degli aumenti perché non devolute in appello

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato per il diniego delle circostanze attenuanti generiche: la Corte d'appello ha motivato il diniego con la gravità dell'offesa e le modalità della condotta, valutazione non sindacabile in Cassazione

  • Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024 (Annunziata)

    Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024

    Principio interpretativo richiamato: nella nozione di danno patrimoniale rilevante per l'estorsione rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità economica (perdita di chance); la Corte ha applicato questo principio per ritenere che la condotta che impedisce la definitiva acquisizione dell'immobile integri danno patrimoniale

  • Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024 (Carmellini)

    Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024

    Richiamata la nozione di vizio di contraddittorietà della motivazione in cassazione: il vizio esiste solo se vi è incompatibilità logica interna al medesimo provvedimento; la Corte ha escluso tale vizio nella sentenza impugnata

  • Sez. 2, n. 5983 del 23/01/2026 (Alessi)

    Sez. 2, n. 5983 del 23/01/2026

    Precedente applicato in argomento: conferma che la condotta del debitore che, con minacce o violenze, induce gli aggiudicatari a rinunciare al versamento del saldo integra estorsione quando l'aggiudicazione sia già avvenuta e l'azione sia idonea a cagionare danno patrimoniale

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica di una stessa condotta non è esclusiva: una condotta impulsiva può essere al tempo stesso priva di premeditazione e funzionalmente orientata a ottenere un vantaggio illecito; l'elemento decisivo è la finalità costrittiva e l'idoneità a cagionare un danno patrimoniale
  • Un'offerta di pagamento fatta nel contesto di una procedura esecutiva può essere considerata "pretestuosa" se gli autori risultano privi dei mezzi e l'azione complessiva dimostra intento costrittivo; il mero fatto di aver pronunciato parole conciliative non esclude automaticamente l'estorsione
  • Le condotte tenute tra l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva possono integrare sia la turbativa d'asta sia, autonomamente, la fattispecie estorsiva: è possibile il concorso formale di reati quando vengono lesi beni giuridici distinti e le condotte si collocano in momenti diversi
  • In Cassazione non sono ammessi motivi che si limitino a rimettere in discussione la valutazione di merito già compiuta dal giudice d'appello; inoltre, questioni non devolute al giudice d'appello non possono essere sollevate per la prima volta in sede di legittimità
  • Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando motivato in relazione alla gravità dell'offesa e alle modalità della condotta; valutazioni di gravità costituiscono giudizi di merito non sindacabili in Cassazione

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