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Sentenza

Sentenza del 27/11/2015 n. 24285 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio, che aveva annullato le cartelle di pagamento relative a IRPEG e IRAP per gli anni 2000 e 2001. La CTR aveva ritenuto perfezionato il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 sulla base della presentazione dell'istanza e del pagamento tempestivo della prima rata, considerando irrilevanti gli omessi o tardivi versamenti delle rate successive. L'Agenzia ha sostenuto che, per tale specifica forma di definizione, fosse necessario il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR del Lazio e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente contro le cartelle di pagamento. Ha stabilito che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002 è un condono "clemenziale" e che la definizione si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e nei termini delle somme dovute. Il ritardato pagamento della seconda rata ha comportato la decadenza dal beneficio, senza che la definizione producesse effetti neppure parziali. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis

    Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate.

    La disposizione configura un condono clemenziale, perfezionabile esclusivamente mediante il pagamento integrale e tempestivo delle imposte e degli interessi dovuti. Il pagamento della sola prima rata non è sufficiente e il tardivo o omesso pagamento delle rate successive comporta la decadenza dal beneficio.

  • Legge n. 289/2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    L'omesso versamento delle eccedenze o delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia della definizione.

    Le specifiche disposizioni che escludono l'inefficacia della definizione in caso di mancato pagamento delle rate successive non possono essere estese analogicamente all'art. 9-bis, poiché quest'ultimo non contiene una previsione equivalente.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Nel condono ex art. 9-bis non è necessaria un'ulteriore attività di liquidazione per determinare il quantum, poiché l'importo dovuto è già indicato nella dichiarazione integrativa.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La violazione o falsa applicazione della legge è stata dedotta dall'Agenzia come motivo di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata richiede il pagamento rateale e non prevede espressamente che il mancato o tardivo pagamento delle rate successive non incida sull'efficacia della definizione, deve ritenersi necessario il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate.
  • Il pagamento della prima rata, da solo, non perfeziona necessariamente il condono: occorre verificare la disciplina specifica applicabile e le eventuali clausole di salvaguardia previste dalla legge.
  • Le regole favorevoli previste per una particolare forma di condono non possono essere automaticamente estese a istituti diversi, anche se appartenenti alla stessa legge.
  • In caso di tardivo pagamento di una rata essenziale, il contribuente può decadere integralmente dal beneficio, con conseguente permanenza della pretesa tributaria originaria, salvo diversa previsione normativa.
  • Per valutare una definizione agevolata occorre controllare puntualmente termini, modalità di pagamento, effetti del ritardo e disposizioni transitorie o speciali applicabili al periodo considerato.

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