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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13781/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato la sentenza che autorizzava la consegna esecutiva per l'esecuzione della pena residua (1 anno e 340 giorni) sostenendo l'omessa motivazione della Corte d'appello rispetto a una busta paga relativa ad agosto 2018 e ad altra documentazione attestante il radicamento del consegnando in Italia, e ha prodotto inoltre documentazione medica. L'assunto di fondo era che dovesse ritenersi applicabile il rifiuto facoltativo della consegna previsto dall'art. 18-bis, comma 2, legge n.69/2005 (come modificato), per la condizione personale di cittadino di altro Stato membro legittimamente ed effettivamente dimorante in Italia da almeno cinque anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su motivo generico e manifestamente infondato. Ha confermato che l'art. 18-bis, comma 2 richiede una residenza o dimora legittima, effettiva e continuativa di almeno cinque anni e un radicamento reale (indici: legalità della presenza, continuità e stabilità, distanza temporale dall'evento delittuoso, sede principale degli interessi lavorativi/familiari/affettivi, contributi fiscali e previdenziali). Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello, la quale aveva escluso il radicamento stabile e la soglia temporale dei cinque anni, osservando che la documentazione allegata attestava rapporti di lavoro di breve durata dal 9 luglio 2020 e non impediva la commissione dei reati in Romania. La busta paga contestata è stata considerata implicitamente valutata e neutra o non rilevante; i documenti prodotti per la prima volta in Cassazione (documentazione medica) sono inammissibili e comunque irrilevanti. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69

    Per il mandato di arresto europeo esecutivo il rifiuto facoltativo della consegna è ammesso solo se il consegnando, cittadino di altro Stato membro, è legittimamente ed effettivamente dimorante o residente in Italia da almeno cinque anni e si dispone l'esecuzione della pena in Italia; richiede quindi residenza effettiva e radicamento reale.

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (modifica art. 18-bis)

    Ha ribadito e chiarito i requisiti previsti dall'art. 18-bis per i mandati di arresto europei esecutivi, confermando la soglia dei cinque anni come condizione per il rifiuto facoltativo.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, Wolzemburg, C-123/08 (06/10/2009)

    Ha chiarito che la durata di cinque anni di soggiorno ininterrotto corrisponde al periodo oltre il quale gli stranieri acquisiscono il diritto di soggiorno permanente e che la norma mira a favorire il reinserimento sociale del condannato radicato nello Stato di esecuzione.

  • Decisione quadro 2008/909 (art. 4, n. 7, lett. a) ) e Direttiva 2004/38

    Rimarcano l'importanza del soggiorno legale e ininterrotto di almeno cinque anni come elemento per la protezione della posizione giuridica e sociale dello straniero nello Stato membro ospitante.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 18124 del 06/05/2021, Hathazi)

    Ha dichiarato manifestamente infondata la questione costituzionale contro la soglia dei cinque anni, ritenendo compatibile la norma con i principi di ragionevolezza, eguaglianza e finalità di reinserimento sociale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 49992 del 30/10/2018, Anton)

    Ha definito la nozione di 'residenza' come radicamento reale e non estemporaneo, indicando gli indici utili per valutarlo (legalità della presenza, continuità, stabilità temporale, sede principale degli interessi, contributi fiscali e previdenziali).

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3 e 27, comma 3 (richiamati in motivazione)

    La Corte ha esaminato e ritenuto non contrastante con tali principi la disciplina che richiede la soglia dei cinque anni per il rifiuto facoltativo della consegna; il riferimento serviva a valutare la legittimità costituzionale della norma.

Massime di principio

  • Il rifiuto facoltativo della consegna per i cittadini di altri Stati membri ai sensi dell'art. 18-bis è circoscritto ai casi di residenza o dimora legittima, effettiva e continuativa in Italia per almeno cinque anni; la soglia temporale è sostanziale e non facilmente aggirabile.
  • Per dimostrare il 'radicamento' occorre produrre elementi concreti, coerenti e anteriore alla commissione del reato: permesso di soggiorno duraturo, contratti di lavoro stabili e prolungati, contribuzioni fiscali/previdenziali, iscrizione a servizi/dovute relazioni familiari e sociali, contratto di locazione o proprietà, ecc.; documentazione episodica o di breve durata è insufficiente.
  • Documenti prodotti per la prima volta in Cassazione sono in generale inammissibili; la strategia difensiva deve prevedere la tempestiva produzione e discussione di tutte le prove già nelle fasi di merito e appello.
  • Una singola busta paga o documenti che attestano prestazioni mediche non sono, di per sé, idonei a provare un radicamento stabile e continuativo: servono indici plurimi e convergenti.
  • La Corte verifica non soltanto la durata della permanenza, ma anche la natura legittima ed effettiva di essa; la mera presenza fisica non equivale automaticamente a diritto al rifiuto della consegna.
  • Quando la documentazione disponibile dimostra rapporti di lavoro di breve durata iniziati dopo il periodo di commissione del reato o della condanna, il collegamento con il radicamento utile ad impedire la consegna è debole e probabilmente inefficace.

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