Cassazione Penale, Sentenza n. 00446/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che confermava la responsabilità per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente articolava quattro motivi: (1) travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni testimoniali di Alessandro Bagnato e Alessandro Ianniroberto ritenute inconciliabili; (2) manifesta illogicità della motivazione circa l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, sostenendo che i beni non mostrerebbero chiara provenienza illecita e che non vi sarebbe prova dell'occultamento da parte dell'imputato; (3) mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p.; (4) violazione dell'art. 56 legge n. 689/1981 e mancata motivazione sulla esclusione di pene sostitutive (lavori di pubblica utilità o detenzione domiciliare), dato che l'imputato aveva già beneficiato di detenzione domiciliare in passato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Sulla prima censura (travisamento delle prove) ha ritenuto la deduzione generica e inammissibile, anche per carenza dei verbali prodotti (mancanza di parti della deposizione di Ianniroberto), e ha richiamato il principio secondo cui il vizio di travisamento è sindacabile in cassazione solo con specifica deduzione quando il dato probatorio è stato valutato per la prima volta in secondo grado. I motivi secondo e terzo sono stati considerati inammissibili perché implicano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito (possesso dei beni ancora sigillati, occultamento nel garage di terzi, assenza di giustificazione) fosse logica e conforme alla giurisprudenza che consente di desumere il dolo dalla disponibilità ingiustificata dei beni. Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la scelta di non applicare sanzioni sostitutive è rimessa alla discrezionalità del giudice e motivata in relazione alla gravità e ripetitività dei precedenti penali dell'imputato e alla misura di prevenzione già applicata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali di grado e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Delitto di ricettazione: la Corte ha ritenuto che la disponibilità di beni provento di reato, se non giustificata con spiegazioni attendibili, può suffragare la consapevolezza della provenienza illecita (dolo), anche nella forma eventuale.
art. 712 cod. pen.
Contravvenzione per acquisto di cose di sospetta provenienza: la distinzione rispetto alla ricettazione si basa sull'elemento psicologico (colpa vs dolo); la Corte ha confermato la qualificazione come ricettazione per la presenza di elementi che indicano consapevolezza.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione per manifesta illogicità della motivazione o travisamento della prova: possono essere esaminati solo se dedotti con sufficiente specificità e completezza documentale; deduzioni generiche o estratti selettivi sono inammissibili.
artt. 610 (commi 1 e 5) e 611 (comma 1) cod. proc. pen.
artt. 610, commi 1 e 5, e 611, comma 1, cod. proc. pen.
Regole sul contraddittorio scritto e sulla richiesta di trattazione orale: il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale, nel rispetto delle norme procedurali citate.
art. 56 legge n. 689/1981
art. 56 legge n. 689/1981
Previsione delle pene sostitutive: la Corte ha ricordato che l'applicazione di pene sostitutive è rimessa alla discrezionalità del giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge.
art. 58 legge n. 689/1981
art. 58 legge n. 689/1981
Criteri per la sostituzione delle pene detentive brevi: la Corte ha richiamato che la valutazione deve seguire i criteri dell'art. 133 c.p. pen. e può escludere la sostituzione sulla base di precedenti, natura e numero delle condanne, e altre valutazioni sulla personalità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per il grado di giudizio e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione il vizio di "travisamento della prova" richiede deduzioni specifiche e la produzione integrale degli atti rilevanti; estratti selettivi o deduzioni generiche portano all'inammissibilità.
- La valutazione della credibilità e della congruenza delle testimonianze è, di norma, sindacabile con molta limitazione in sede di legittimità: le censure che implicano una rivalutazione integrale del materiale probatorio sono inammissibili.
- La semplice disponibilità di beni provento di reato, senza una giustificazione attendibile, può legittimamente far desumere la consapevolezza della provenienza illecita (dolo di ricettazione); l'imputato non deve "provare" l'origine, ma fornire spiegazioni plausibili.
- La distinzione tra ricettazione (delitto) e acquisto di cose di sospetta provenienza (contravvenzione, art. 712 c.p.) è basata sull'elemento soggettivo: dolo o colpa; la valutazione spetta al giudice di merito e di norma non è riaperta in cassazione salvo profili formali o di violazione di legge.
- La decisione di negare pene sostitutive è discrezionale e va adeguatamente motivata: la presenza, la natura e il numero di precedenti penali, nonché misure di prevenzione già applicate, possono giustificare il diniego se la motivazione è specifica.
- In assenza di richiesta di trattazione orale, il processo può svolgersi con contraddittorio scritto secondo gli artt. 610 e 611 c.p.p.; le parti devono quindi curare la completezza delle deduzioni e degli atti documentali depositati per il gravame in cassazione.
- Le censure in cassazione devono rispettare il principio di autosufficienza: riassunti o citazioni parziali delle prove senza il contesto integrale sono insufficienti per fondare un motivo valido.
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