Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7607/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento del 22/10/2021 con cui gli era stata applicata, oltre alla pena detentiva sospesa di un anno per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni quattro. Il motivo unico dedotto in cassazione era che il GUP aveva fissato la durata della sospensione al massimo edittale senza concedere la riduzione prevista per l'applicazione della pena su richiesta delle parti (rito del patteggiamento), ossia la diminuzione «fino a un terzo" prevista dall'art. 222, comma 2-bis C.d.S.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria. Ha osservato che: (i) il giudice del patteggiamento deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge anche se non oggetto dell'accordo; (ii) dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 il giudice può, nei casi non aggravati, sostituire la revoca della patente con la sospensione; (iii) però l'art. 222, comma 2-bis, impone che la sospensione, nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sia ridotta "fino a un terzo", con la quantificazione rimessa al giudice di merito in base ai parametri di cui all'art. 218, comma 2 C.d.S. e alle circostanze del caso. Essendo la motivazione sul numero di anni (quattro) carente e non avendo il GUP operato la riduzione obbligatoria o adeguatamente motivato la misura scelta, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla durata della sospensione e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, per nuovo giudizio su quel punto; ha dichiarato irrevocabile il resto della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); rilevante perché attiva la riduzione obbligatoria della sanzione accessoria prevista dall'art. 222 C.d.S., secondo il comma 2-bis.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che punisce l'omicidio stradale; costituisce il reato per cui è stato patteggiato e da cui discendono le conseguenze accessorie previste dal Codice della Strada.

  • art. 222 Codice della Strada

    "La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale"

    Stabilisce l'obbligatorietà della riduzione della durata della sospensione quando la pena è applicata con patteggiamento; la quantificazione della riduzione è discrezionale ma vincolata ai parametri di cui all'art. 218 c.d.s.

  • art. 218, comma 2 Codice della Strada

    Fornisce i parametri (gravità della violazione, entità del danno, pericolo alla circolazione, ecc.) che il giudice deve valutare per determinare la durata della sanzione accessoria della sospensione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri generali per la determinazione della pena; la Corte ha rilevato che il richiamo a tali parametri, se usato nella motivazione, può essere utile ma i parametri per la sospensione della patente sono autonomi (art. 218 c.d.s.).

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità della norma che impediva di disporre la sospensione in luogo della revoca per omicidio stradale e lesioni gravi/gravissime, consentendo così al giudice, anche nel patteggiamento, di scegliere la sospensione quando non ricorrono aggravanti.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento il giudice è tenuto ad applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge anche se non concordate tra le parti.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, nei reati di omicidio stradale o lesioni gravi/gravissime, il giudice può applicare la sospensione della patente invece della revoca quando non sussistono le circostanze aggravanti previste dalla norma penale.
  • Quando la sospensione della patente è applicata in occasione del patteggiamento, va obbligatoriamente considerata la riduzione "fino a un terzo" prevista dall'art. 222, comma 2-bis C.d.S.; la misura effettiva è rimessa alla valutazione del giudice in base ai parametri dell'art. 218 c.d.s.
  • La motivazione circa la durata della sospensione deve essere esplicita e ancorata ai parametri di legge (gravità della violazione, entità del danno, pericolosità della condotta e del conducente); la mera fissazione al massimo edittale senza adeguata motivazione è censurabile.
  • Le parti non possono vincolare il giudice sulla determinazione o sull'esclusione delle sanzioni amministrative accessorie: eventuali pattuizioni in tal senso sono ininfluenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.