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Sentenza

Sentenza n. 878/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento (i) del Provvedimento prot. n. -OMISSIS-emesso dalla Questura di Arezzo in data -OMISSIS-, con cui è stata disposta la sospensione degli effetti della S.C.I.A. di somministrazione di alimenti e bevande per l'esercizio pubblico denominato “-OMISSIS- - -OMISSIS-”, ubicato in Arezzo, -OMISSIS-, per giorni 15 (quindici) a decorrere dalla data di notificazione; (ii) di ogni altro atto a questi connesso, presupposto e conseguente, ivi incluso per quanto occorrere possa la comunicazione prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- della Questura di Arezzo, con cui l'Amministrazione ha comunicato di avere avviato un procedimento amministrativo avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931), con previsione dell'adozione di un provvedimento che potrebbe concludersi con la sospensione, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., della SCIA di somministrazione di alimenti e bevande per l'esercizio pubblico.

Giustizia amministrativa202502903

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Arezzo di sospensione per quindici giorni degli effetti della SCIA di somministrazione di alimenti e bevande

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico esercizio)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la sospensione della SCIA adottata ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. dopo una rissa verificatasi nel dehors dell'esercizio e alcuni controlli di polizia nei quali erano state identificate persone gravate da precedenti penali. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990, dell'art. 100 T.U.L.P.S. e del giusto procedimento, nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, carenza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento, lamentando l'omessa valutazione delle osservazioni procedimentali e delle proposte di implementazione della vigilanza privata e della videosorveglianza. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 41 Cost., dell'art. 100 T.U.L.P.S. e della circolare ministeriale applicativa, sostenendo l'insussistenza dei presupposti del potere di sospensione, in particolare dei tumulti o gravi disordini, dell'abitualità del ritrovo di malviventi e del pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e del principio di proporzionalità, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione, in ragione dello squilibrio tra la finalità dissuasiva perseguita e la compressione dell'attività d'impresa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, confermando la valutazione già espressa in sede cautelare. La ragione decisiva è stata individuata nell'insussistenza, sulla base degli elementi acquisiti, del requisito dell'abitualità del ritrovo di persone pregiudicate o pericolose previsto dall'art. 100 T.U.L.P.S. L'episodio di rissa è stato considerato isolato, verificatosi in un esercizio collocato all'interno di una stazione ferroviaria quotidianamente frequentata da migliaia di persone. Tale collocazione rende occasionalmente possibile la presenza di episodi di microcriminalità, senza dimostrare che essi siano riconducibili al locale o che quest'ultimo costituisca un luogo abituale di aggregazione di soggetti pericolosi. Le identificazioni eseguite nella medesima settimana non erano sufficienti, poiché il provvedimento non forniva dettagli sulle persone identificate né chiariva se la loro presenza nel locale fosse occasionale o abituale; inoltre, la presenza di persone con precedenti nei pressi di una stazione ferroviaria è stata ritenuta compatibile con la naturale funzione di luogo di transito. Il locale risultava quindi più plausibilmente punto di passaggio di una moltitudine eterogenea di utenti che luogo di ritrovo di una specifica categoria di persone. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)

    Il potere di sospensione dell'attività di un esercizio pubblico richiede la concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla norma; in particolare, l'abitualità del ritrovo di persone pregiudicate o pericolose non può essere desunta da un episodio isolato né da identificazioni prive di elementi sulla frequenza e sulle modalità di presenza nel locale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di sospensione deve essere adeguatamente motivato in relazione ai presupposti concreti del potere esercitato e agli elementi istruttori utilizzati.

  • art. 10 l. 241/1990

    Le osservazioni dell'interessato nel procedimento devono essere valutate dall'amministrazione, secondo quanto dedotto dalla ricorrente; la sentenza accoglie il ricorso per la distinta e decisiva carenza del requisito sostanziale dell'art. 100 T.U.L.P.S.

  • art. 41 Cost.

    La limitazione dell'esercizio dell'attività d'impresa deve trovare fondamento nei presupposti di legge e risultare coerente con la concreta situazione di pericolo accertata.

Massime di principio

  • La sospensione di un esercizio pubblico ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. richiede una verifica concreta dei presupposti legali del potere, non essendo sufficiente il riferimento generico a esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
  • Il requisito dell'abitualità del ritrovo di persone pregiudicate o pericolose non può essere dimostrato da un singolo episodio criminoso verificatosi nel locale né da identificazioni di persone con precedenti, se l'amministrazione non indica chi siano tali persone e non accerta la frequenza abituale della loro presenza nell'esercizio.
  • Quando l'esercizio pubblico è situato in una stazione ferroviaria, la mera presenza di soggetti gravati da precedenti o di episodi occasionali di microcriminalità non dimostra di per sé che il locale sia causa o centro stabile di aggregazione di persone pericolose, poiché la stazione costituisce naturalmente un luogo di transito e possibile aggregazione eterogenea.
  • L'amministrazione deve distinguere tra problemi di ordine pubblico riferibili al contesto generale della stazione e presupposti specificamente riferibili all'esercizio pubblico destinatario della sospensione; la responsabilità per il degrado dell'area non può essere automaticamente trasferita al gestore del locale.
  • L'uso del potere di sospensione dell'attività economica deve essere sostenuto da un'istruttoria specifica e da una motivazione idonea a dimostrare il nesso tra il locale, l'abitualità delle frequentazioni pericolose e il rischio per l'ordine pubblico.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneLicenze e autorizzazioni di poliziaOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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