Sentenza del 28/02/2017 n. 363 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
IVA - Rimborso eccedenza detraibile - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il calcolo dell’aliquota media rilevante per ottenere il rimborso dell’eccedenza IVA detraibile previsto dall’art. 30, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. Il punto controverso è se, nel determinare la media delle aliquote applicate alle operazioni attive, debbano essere considerate anche le operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge), disciplinate dagli artt. 17, commi 5, 6 e 7, e 17-ter del d.P.R. n. 633/1972.
La decisione
È stato affermato che, ai fini della verifica della condizione per il rimborso IVA, nel calcolo dell’aliquota media delle operazioni attive devono essere incluse anche le operazioni effettuate in regime di inversione contabile. Pertanto, tali operazioni non possono essere escluse dal computo dell’aliquota media, incidendo sulla verifica della prevalenza dell’aliquota media applicata alle operazioni passive e, conseguentemente, sul diritto al rimborso.
Norme richiamate
Art. 30, comma 3, lettera a), d.P.R. n. 633/1972
Consente il rimborso dell’eccedenza detraibile quando le operazioni attive sono effettuate con un’aliquota media inferiore a quella applicata agli acquisti e alle importazioni. Per il confronto occorre calcolare correttamente l’aliquota media delle operazioni attive.
Art. 17, commi 5, 6 e 7, d.P.R. n. 633/1972
Disciplina diverse ipotesi di inversione contabile. Le operazioni soggette a reverse charge devono essere considerate nel calcolo dell’aliquota media rilevante per la richiesta di rimborso IVA.
Art. 17-ter d.P.R. n. 633/1972
Disciplina il meccanismo dello split payment; le operazioni rientranti in tale regime, secondo il principio richiamato, devono essere considerate nel calcolo dell’aliquota media quando rilevanti ai fini della verifica del rimborso.
Massime di principio
- Nel calcolo dell’aliquota media ai fini del rimborso IVA occorre considerare tutte le operazioni attive rilevanti, comprese quelle soggette a meccanismi speciali come l’inversione contabile.
- La circostanza che l’IVA sia assolta dal cessionario o committente, anziché essere addebitata ordinariamente dal cedente o prestatore, non rende l’operazione irrilevante ai fini del calcolo dell’aliquota media.
- L’Amministrazione finanziaria non può escludere automaticamente le operazioni in reverse charge dal calcolo: deve valutarle secondo la loro natura e la relativa aliquota.
- Per verificare il diritto al rimborso è necessario confrontare correttamente la media ponderata delle aliquote sulle operazioni attive con quella delle operazioni passive, includendo le operazioni fiscalmente rilevanti anche se soggette a regimi IVA particolari.
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