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Sentenza

Sentenza n. 343/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento di diniego prot. n. 060.100 del 20.08.2025 mai notificato alla ricorrente emesso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna alla Richiesta di Pdc per lavori di demolizione e ricostruzione finalizzati alla realizzazione dell’housing universitario di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 481 del 26-02- 2024 in attuazione del PNRR. Decreto n. 0001969 del 06/12/2024 e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale ivi compreso il piano paesaggistico adottato con D.A. Reg.le BB.CC.AA. e P.I. n. 756 del 26.03.1986 di apposizione del vincolo di notevole interesse pubblico del “Lago di Pergusa” nel territorio Comune di Enna nella parte che qui interessa;

Giustizia amministrativa202502430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica relativo a un progetto di demolizione e ricostruzione per la realizzazione di una struttura di housing universitario nell’area del Lago di Pergusa, nonché gli atti presupposti e il piano paesaggistico nella parte rilevante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soprintendenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego paesaggistico deducendo, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 delle norme di attuazione del PRG comunale, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e la violazione del principio di leale collaborazione e di dissenso costruttivo. Ha sostenuto che l’area fosse inserita in un contesto urbano e non agricolo, che il progetto fosse conforme al PRG e al piano paesaggistico, che la demolizione e ricostruzione comportasse una riduzione di volumetria e altezza rispetto all’edificio esistente, un miglioramento dello skyline e una riqualificazione dell’area. Ha contestato inoltre la valutazione negativa dei ballatoi e delle opere di mascheramento, ritenendoli necessari per la sicurezza della struttura. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che la Soprintendenza non avesse esaminato adeguatamente il progetto. Con l’ultimo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990, il difetto di partecipazione procedimentale, il difetto di istruttoria, il travisamento, la contraddittorietà, la carenza di motivazione e lo sviamento. In via preliminare, l’Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, poiché l’istanza era stata presentata da una diversa società, nonché la tardività di alcuni depositi documentali.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inutilizzabili i documenti depositati tardivamente dall’Amministrazione e dalla ricorrente ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. Ha ritenuto tardivi anche i documenti depositati dalla ricorrente alle ore 22:33 dell’ultimo giorno utile, poiché nel processo amministrativo telematico il deposito effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile si considera eseguito il giorno successivo. Il TAR ha inoltre ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, rilevando che l’istanza amministrativa era stata presentata da una diversa società e che, in caso di diniego di un provvedimento richiesto, la legittimazione impugnatoria spetta all’istante. Tuttavia, il Collegio ha deciso di prescindere da tale profilo processuale, ritenendo comunque il ricorso infondato nel merito. Quanto al primo motivo, ha affermato che le valutazioni paesaggistiche costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e sono sindacabili solo per errori di fatto, illogicità abnorme, manifesta irrazionalità o palese inattendibilità tecnico-scientifica. Le deduzioni della ricorrente sull’assenza di vocazione agricola dell’area sono state ritenute generiche e non adeguatamente provate. Il diniego è stato giudicato specifico, coerente e adeguatamente motivato, poiché aveva individuato il contrasto tra il progetto e le esigenze di tutela del paesaggio rurale, evidenziando la conformazione dell’edificio in linea di circa 80 metri, i lunghi ballatoi, l’architettura avulsa dal contesto, le opere di mascheramento incidenti sulla volumetria e la mancata rispondenza ai caratteri dell’insediamento agricolo sparso e dell’edificato circostante. È stata respinta anche la censura sul dissenso costruttivo: il preavviso di parere contrario aveva indicato modifiche progettuali utili, tra cui la riduzione del volume e dei piani, l’eliminazione di ballatoi e scale esterne e la sostituzione della copertura a terrazza con una copertura inclinata. Il principio di dissenso costruttivo non impone, tuttavia, di rendere assentibile qualsiasi progetto né impedisce il diniego quando permangano elementi incompatibili con il paesaggio. Il secondo motivo è stato respinto perché dagli atti emergeva una puntuale analisi del progetto e la ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’inattendibilità tecnico-scientifica della valutazione della Soprintendenza. Anche il motivo relativo alla partecipazione procedimentale è stato respinto: la partecipazione era stata assicurata all’effettiva istante, che aveva ricevuto il preavviso di parere contrario e le cui osservazioni erano state esaminate. La ricorrente, non essendo l’istante formale, non era destinataria necessaria della comunicazione di avvio o del preavviso; inoltre, aveva comunque partecipato di fatto al procedimento tramite il proprio tecnico. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    I termini fissati dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., per il deposito di memorie difensive e documenti, hanno carattere perentorio.

    Il mancato rispetto dei termini determina l’inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti depositati tardivamente.

  • art. 54, comma 1, c.p.a.

    La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.

    L’autorizzazione al deposito tardivo richiede la dimostrazione di una situazione eccezionale e di una estrema difficoltà di produzione tempestiva, oltre alla salvaguardia del contraddittorio.

  • art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.

    Il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24.00, ma, se effettuato l’ultimo giorno utile [...] oltre le ore 12:00 [...] si considera [...] effettuato il giorno successivo.

    Il deposito telematico effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile è tardivo ai fini della garanzia dei termini a difesa e dell’ordinato svolgimento del processo.

  • art. 28 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Enna

    La ricorrente ne invocava l’applicazione per sostenere la conformità urbanistica dell’intervento; il giudizio ha tuttavia ritenuto prevalenti le valutazioni di incompatibilità paesaggistica espresse dalla Soprintendenza.

  • art. 7 l. 241/1990

    L’avviso di avvio del procedimento va fatto in via esclusiva ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

    Non sussiste un obbligo generalizzato di comunicazione nei confronti di soggetti che subiscono soltanto effetti riflessi dal provvedimento.

  • art. 10 l. 241/1990

    L’amministrazione ha l’obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

    Le garanzie partecipative hanno carattere sostanziale e impongono la valutazione delle osservazioni pertinenti presentate dagli istanti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’Autorità procedente deve comunicare agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.

    Il preavviso di rigetto deve essere rivolto all’effettivo istante; nel caso concreto la garanzia è stata assicurata alla società che aveva presentato l’istanza paesaggistica.

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare il diniego di un provvedimento amministrativo richiesto mediante un’istanza appartiene, di regola, al soggetto che ha presentato l’istanza e che subisce la lesione dell’interesse legittimo pretensivo; un soggetto diverso non acquista tale legittimazione per il solo fatto di avere un interesse economico o contrattuale collegato all’intervento.
  • Le valutazioni paesaggistiche costituiscono esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della logicità, coerenza, completezza, correttezza del criterio tecnico e attendibilità tecnico-scientifica, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell’autorità competente quando le opinioni tecniche contrapposte siano entrambe plausibili.
  • Il diniego di autorizzazione paesaggistica è legittimamente motivato quando individua concretamente il contrasto tra le opere progettate e i valori tutelati, descrivendo sia le caratteristiche dell’intervento sia gli elementi del contesto paesaggistico incompatibili; non sono invece sufficienti formule generiche o stereotipate di mera incompatibilità ambientale.
  • Il principio del dissenso costruttivo impone all’autorità paesaggistica, ove possibile, di indicare modifiche, prescrizioni o accorgimenti progettuali idonei a superare le criticità rilevate, ma non comporta l’obbligo di assentire il progetto né impedisce un nuovo diniego quando permangano elementi strutturali incompatibili con il paesaggio tutelato.
  • Nel processo amministrativo telematico, il deposito effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. è tardivo e inutilizzabile, anche se tecnicamente consentito dal sistema fino alle ore 24:00; il deposito tardivo può essere autorizzato soltanto in presenza di una situazione eccezionale e di estrema difficoltà di produzione tempestiva, con piena garanzia del contraddittorio.
  • L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto riguarda i soggetti destinatari diretti del provvedimento e, per il preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990, gli effettivi istanti; non si estende ai soggetti che subiscono soltanto effetti riflessi, ferma restando la rilevanza dell’eventuale partecipazione di fatto assicurata nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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