Sentenza n. 1458/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1813/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1813/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di euro 2.500,00. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, l'applicazione della penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa, redatta su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e poi depositata in copia informatica, si limitava a delegare il difensore per il giudizio relativo al riconoscimento del diritto alla Carta docenti, senza indicare il tribunale amministrativo adito, gli estremi della sentenza del giudice ordinario o altri elementi sufficienti a identificare la specifica controversia. La ricorrente non era presente alla camera di consiglio. È stata inoltre esaminata la questione della possibilità di sanare il vizio mediante rinnovazione della procura o errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una procura speciale valida e specifica. La procura separata e analogica, sebbene notificata e depositata telematicamente insieme al ricorso e autenticata dal difensore, non può considerarsi validamente apposta in calce al ricorso quando non contiene elementi autonomi idonei a individuare l'oggetto, le parti, l'autorità giudiziaria e la controversia. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare apposta in calce la procura depositata telematicamente insieme all'atto cui si riferisce, ma non elimina il requisito sostanziale della specialità né dimostra che la procura sia stata rilasciata prima o contestualmente alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e deve essere specificamente riferibile alla controversia. Il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ricorrendo un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la pronuncia dell'Adunanza plenaria ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente. Il Collegio ha ritenuto non necessaria una comunicazione ulteriore ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Previsione richiamata per la richiesta della penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale fondamento dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Applicato quale base processuale della definizione in rito mediante dichiarazione di inammissibilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio non opera, secondo la decisione, quando il difensore non è presente in udienza o camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale, specificamente riferibile alla controversia e idonea a individuarne oggetto, parti e autorità giudiziaria.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione adatta la procura separata al processo telematico, ma non esonera dal requisito della specialità né rende sufficiente la mera congiunzione telematica di procura e ricorso.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Richiamati per sottolineare la generalizzata necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 182, comma 2, c.p.c. nell'esame della possibile sanatoria del vizio della procura.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di rinnovazione della procura non opera quando la procura speciale è requisito di ammissibilità che deve esistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
L'istituto è eccezionale e richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi cui attenersi prudenzialmente.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il difensore deve essere munito, al momento della proposizione del ricorso, di una procura speciale riferibile alla specifica controversia; la procura deve contenere elementi idonei a individuarne oggetto, parti e autorità giudiziaria, salvo che tali elementi risultino dal contesto documentale unitario dell'atto cui la procura è materialmente apposta.
- La procura redatta su supporto analogico separato e depositata telematicamente in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa automaticamente specifica per effetto della sola congiunzione telematica dei documenti. Se il testo della procura non identifica adeguatamente la controversia, il ricorso è inammissibile.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito dell'atto.
- La carenza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non è concedibile per la regolarizzazione di una procura generica quando, al momento della proposizione del ricorso, esistevano orientamenti interpretativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente; la sopravvenuta pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti preesistenti non determina, di per sé, un'obiettiva incertezza normativa.
- Quando la questione rilevata d'ufficio viene posta in udienza o camera di consiglio e il difensore della parte non vi presenzia, non è necessario un ulteriore avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l'assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire.
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