Ordinanza n. 1691/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sostituzione del commissario ad acta nominato con la sentenza del TAR Sicilia, Catania, Sez. V, 17 aprile 2026, n. 1103
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto la sostituzione del commissario ad acta nominato con la sentenza n. 1103 del 17 aprile 2026, che aveva accolto il ricorso nei sensi e nei limiti indicati nella medesima pronuncia e aveva previsto, in caso di persistente inottemperanza dell'Opera Pia entro il termine assegnato, l'intervento sostitutivo del segretario comunale del Comune di Piazza Armerina. Il commissario nominato ha depositato un'istanza di rinuncia all'incarico, chiedendo di essere sollevato per le ragioni specificate e documentate negli atti.
La decisione
Il TAR ha accettato la rinuncia all'incarico del segretario comunale del Comune di Piazza Armerina, ritenendo comprovate e meritevoli di accoglimento le ragioni rappresentate e documentate. Di conseguenza, ha disposto la sostituzione del commissario ad acta con il segretario generale del Comune di Caltagirone, attribuendogli la facoltà di delegare l'attività a un dirigente o funzionario del medesimo ente dotato della necessaria professionalità. Il nuovo ausiliario dovrà procedere in via sostitutiva secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 1103 del 17 aprile 2026, rispettandone modalità e termini. L'ordinanza prevede inoltre le comunicazioni di rito alle parti e ai soggetti interessati.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza costituisce il quadro processuale nel quale il giudice dispone la sostituzione dell'ausiliario incaricato dell'esecuzione sostitutiva.
d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018
La normativa è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità del commissario ad acta in caso di diffusione del provvedimento.
Regolamento (UE) 2016/679
Il regolamento è richiamato con riferimento alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta nominato dal giudice chiede di essere sollevato dall'incarico per ragioni adeguatamente rappresentate e documentate, il giudice può accettarne la rinuncia e procedere alla sua sostituzione.
- La sostituzione del commissario ad acta deve assicurare la continuità dell'esecuzione sostitutiva, mediante la nomina di un nuovo ausiliario incaricato di operare nel rispetto delle statuizioni, delle modalità e dei termini fissati dalla sentenza da eseguire.
- Il giudice può attribuire al nuovo commissario ad acta la facoltà di delegare le attività sostitutive a un dirigente o funzionario del medesimo ente, purché dotato della necessaria professionalità.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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