Sentenza n. 253/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Oristano n. 69/2025, depositata e resa pubblica il 19.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 619/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano n. 69/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato il Ministero all'erogazione di euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Oristano n. 69/2025, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 30 luglio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a percepire il beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero ad accreditare in suo favore euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Dopo la notificazione del titolo, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, salvo il pagamento delle spese liquidate al difensore nel giudizio presupposto. Il ricorrente ha evidenziato anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Oristano, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato, riconoscendo e accreditando al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'intervento commissariale. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato liquidato alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richieda l'assenza delle ragioni ostative previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel caso concreto, la nomina del commissario ad acta, la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio hanno escluso l'applicazione della misura coercitiva. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario, con riduzione correlata alla serialità e standardizzazione dell'attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e delle pronunce esecutive nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma la misura può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre all'ipotesi di manifesta iniquità.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel giudicato da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica del docente, alle quali il giudicato ha fatto riferimento.
art. 4 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Rileva per l'organizzazione tecnica dell'attivazione della Carta elettronica tramite i soggetti dei quali il Ministero si avvale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione statale per l'esecuzione di una condanna pecuniaria passata in giudicato, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un nuovo termine giudiziale.
- Quando l'amministrazione non esegue il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su semplice richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Il commissario ad acta incaricato di eseguire una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere negata quando la nomina del commissario ad acta assicuri uno strumento alternativo di esecuzione e sussistano ulteriori ragioni ostative connesse alla complessità organizzativa dell'adempimento, ai vincoli e alle difficoltà dell'apparato pubblico e alla natura non essenziale del beneficio dovuto.
- La serialità del contenzioso e l'elevato grado di ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva possono giustificare la riduzione equitativa delle spese di lite pur in presenza della soccombenza dell'amministrazione.
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