Cassazione Penale, Sentenza n. 16687/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per concorso in rapina a mano armata del 27/10/2019 e per porto e detenzione di armi. Le doglianze principali riguardano vizi della motivazione e della valutazione probatoria (in particolare l'attendibilità degli identificativi fotografici e personali e discrepanze nelle dichiarazioni delle parti offese), la mancata prova dell'autenticità delle armi, il diniego delle attenuanti generiche e la richiesta di declaratoria di prescrizione per il reato di cui al capo B (porto e detenzione di armi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, per manifesta infondatezza o per mancata specificità, i motivi di ricorso connessi alla valutazione della prova e all'attendibilità dei riconoscimenti, ritenendo che i giudici di merito abbiano legittimamente valorizzato identificazioni fotografiche e personali e riscontri indiziari (vettura di proprietà di Ascione nei pressi del luogo, riconoscimento di Bonalumi da parte del teste Carini, riconoscimenti di Astro da Delle Donne e Varini). Tuttavia la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato sub B (porto e detenzione di armi), ritenendo che tale reato sia estinto per prescrizione e, per l'effetto, ha eliminato la relativa pena (1 anno di reclusione e 300 euro di multa) per tutti i ricorrenti. Nel resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
Principio della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento
I giudici possono fondare la decisione su elementi di prova non tassativamente previsti dalla legge formale, purché acquisiti senza violazione di divieti; le identificazioni fotografiche e personali sono utilizzabili nel giudizio di fatto.
Giurisprudenza della Cassazione (massime citate)
Cass. n. 10223 del 2013; Cass. n. 16158 del 2019; Cass. n. 189 del 2020
L'effetto estensivo dell'impugnazione: la declaratoria di prescrizione pronunciata a seguito di un ricorso valido si estende anche ai coimputati non ricorrenti o con ricorso inammissibile, purché la prescrizione non sia di natura esclusivamente personale.
Regole sulla prescrizione del reato (principio generale del diritto penale)
La prescrizione estingue il reato e la pena; se matura durante la pendenza del gravame la Corte può dichiararla e i suoi effetti possono estendersi anche ad altri imputati nei termini giurisprudenziali sopra richiamati.
Massime di principio
- Le censure generiche sulla attendibilità dei riconoscimenti fotografici e personali sono difficili da accogliere in cassazione se i giudici di merito hanno motivato coerentemente e vi sono riscontri indiziari.
- Il principio del libero convincimento consente ai giudici di utilizzare mezzi di prova non tassativi, quindi identificazioni e riscontri circostanziali possono costituire base per la condanna se non vi sono violazioni procedurali specifiche.
- La declaratoria di prescrizione ottenuta da un ricorrente valido può produrre effetti estensivi anche sui coimputati non ricorrenti o con ricorso inammissibile, se la prescrizione non è strettamente personale.
- L'inammissibilità di parte del ricorso non impedisce che la Corte accerti l'estinzione del reato per prescrizione quando tale questione sia stata sollevata validamente da un altro impugnante.
- Le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche e sull'entità della pena richiedono una motivazione specifica e circostanziata: la valutazione dei giudici di merito prevale salvo contraddittorietà evidente o assenza di motivazione.
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