Cassazione Penale, Sentenza n. 36367/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza d'appello con plurimi motivi di cassazione. Dopo la proposizione del ricorso, l'avvocato ha comunicato il decesso dell'imputato (morto il 16/05/2023) e ha chiesto la pronuncia di estinzione del reato ai sensi dell'art. 150 c.p. Il Pubblico Ministero ha concluso proponendo l'annullamento senza rinvio per morte del reo. Il Supremo Collegio ha esaminato la documentazione (certificato di morte) e la giurisprudenza applicabile, valutando l'intervenuta morte prima della decisione della Cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la morte dell'imputato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione, determina la dissoluzione del rapporto processuale penale e l'estinzione del reato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con enunciazione della causa (estinz. reato per morte del reo). Le statuizioni civilistiche inserite nel processo penale sono caducate ex lege senza necessità di apposita dichiarazione del giudice penale.
Norme richiamate
art. 150 cod. pen.
Prevede l'estinzione del reato per la morte dell'imputato; nella pratica determina la cessazione del rapporto processuale penale quando il decesso interviene prima della definizione del procedimento
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Consente di ritenere che la morte dell'imputato dopo la proposizione dell'impugnazione e prima della decisione comporti la dissoluzione del rapporto processuale, precludendo ulteriori valutazioni sulla pronuncia impugnata
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo aver proposto ricorso in Cassazione ma prima che la Corte decida, il processo penale si estingue e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Le statuizioni civili contenute nel processo penale (domande di risarcimento o altre pronunce civili inserite nel processo penale) si considerano caducate ex lege con la morte dell'imputato, senza bisogno di una specifica dichiarazione del giudice penale.
- La parte difensiva o gli eredi devono depositare tempestivamente il certificato di morte per attivare la procedura di estinzione; il Pubblico Ministero può chiedere l'annullamento per estinzione e la Corte segue tale indirizzo quando la morte è comprovata.
- La morte dell'imputato non impedisce la prosecuzione del procedimento nei confronti di altri coimputati; l'effetto di estinzione riguarda unicamente il rapporto processuale relativo al soggetto deceduto.
- L'annullamento per estinzione non equivale a una pronuncia di merito favorevole o sfavorevole sulla responsabilità: è una causa sopravvenuta che impedisce la decisione sul merito penale.
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