Circolare numero 14 del 29-01-2015
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dell'E.N.P.T.A (Ente Nazionale Perfezionamento Tecnico Agricolo) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 13/11/2014 tra INPS ed E.N.P.T.A. per consentire ai beneficiari di talune prestazioni previdenziali e assistenziali di versare il contributo associativo mediante trattenuta diretta. Sono disciplinate le modalità di delega, revoca, contestazione, misura delle trattenute, tempi di riversamento all’Associazione, costi del servizio e principali profili di responsabilità. La circolare indica inoltre la durata della convenzione, le cause di sospensione o recesso e le istruzioni procedurali e contabili con i relativi conti da utilizzare.
Convenzione INPS-E.N.P.T.A. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-E.N.P.T.A. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 13 novembre 2014 tra INPS ed E.N.P.T.A. per consentire il versamento dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali e assistenziali temporanee. Sono disciplinati l’ambito applicativo, le modalità di delega e revoca, la misura delle trattenute, i flussi di pagamento, i costi del servizio e le istruzioni contabili.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Possono versare il contributo associativo tramite trattenuta i beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ASpI e Mini ASpI;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014.
Delega alla riscossione e documentazione necessaria
L’autorizzazione alla trattenuta deve essere conferita mediante apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato al modello di domanda della prestazione. La delega deve essere obbligatoriamente:
- sottoscritta dal soggetto delegante;
- accompagnata dalla copia del documento di identità.
Per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l’autorizzazione alla trattenuta. La relativa documentazione, insieme alle revoche e alle nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Codice identificativo e sede dell’Associazione
Il codice identificativo dell’E.N.P.T.A. è 6401. La sede legale dell’Associazione è indicata in Via D. Manin n. 53, Roma (RM).
Misura del contributo associativo
La trattenuta deve essere indicata espressamente nella delega in misura percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e deve essere uguale per tutti gli iscritti all’Associazione. Le percentuali comunicate sono:
- 3,00% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI;
- 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1,00% sui restanti trattamenti indicati nella circolare, e cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Revoca, contestazioni e cessazione degli effetti della delega
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, procede nel più breve tempo possibile all’acquisizione della revoca e ne dà comunicazione all’Associazione sindacale revocata. Se una nuova delega viene presentata su una prestazione per la quale è già attiva una delega a favore di altra Associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente e deve contenere l’indicazione dell’Associazione revocata; alla revoca o nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, su comunicazione del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’Istituto cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Associazione sindacale, in tale ipotesi, deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
Restituzioni a carico dell’Associazione
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
Nelle controversie giudiziarie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’Associazione risulti soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Associazione stipulante si impegna inoltre, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
Flussi di versamento e costi del servizio
L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
L’Associazione corrisponde all’INPS il costo del servizio, fissato in 0,80 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione; da tale comunicazione l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
Servizi online, elenchi e fatturazione
L’INPS rende disponibile all’Associazione, tramite i servizi online, l’applicazione “Deleghe su disoccupazione e cig”. Attraverso tale applicazione sono messi a disposizione:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali.
La stessa applicazione consente anche l’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di ogni eventuale comunicazione inerente la convenzione.
Responsabilità, limiti e poteri dell’INPS
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’organizzazione sindacale e alle vicende ad esso collegate.
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei relativi poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula o se intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Durata e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti a favore dell’E.N.P.T.A. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25415, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35415, per l’accreditamento all’E.N.P.T.A. dei contributi associativi trattenuti;
- GPA11415, per la rilevazione del debito verso l’E.N.P.T.A.
I pagamenti a favore dell’Associazione devono essere imputati in dare del conto GPA11415; l’eventuale saldo residuo a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare all’E.N.P.T.A., devono essere imputati al conto GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA25415, GPA35415 e GPA11415.
Punti principali
Ambito della convenzione e beneficiari
La convenzione, firmata il 13/11/2014 secondo il nuovo schema approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014, riguarda la riscossione dei contributi associativi a favore dell’E.N.P.T.A. mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee. Possono aderire i soggetti che percepiscono trattamenti di mobilità, disoccupazione ASpI, Mini ASpI, disoccupazione speciale, integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega alla trattenuta e documentazione
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata dalla copia del documento di identità. Nel caso di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunica all’Istituto i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e conserva la documentazione, comprese revoche e nuove deleghe.
Codice identificativo e sede dell’associazione
Il codice identificativo dell’E.N.P.T.A. è 6401. La sede legale dell’Associazione è indicata in Via D. Manin n. 53, Roma (RM).
Misura del contributo e criteri di trattenuta
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale della prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. Le percentuali comunicate sono: 3,00% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1,00% sui restanti trattamenti indicati nella circolare.
Revoca, contestazioni e cessazione degli effetti
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le associazioni sindacali secondo le modalità concordate con l’Istituto. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione e l’Associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. Se una nuova delega riguarda una prestazione già gravata da altra delega, produce effetti solo dopo la revoca della precedente.
Rimborsi e restituzioni
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo. Se in giudizio l’Associazione risulta soccombente in controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Versamento all’Associazione e costi del servizio
L’INPS versa all’Associazione gli importi trattenuti con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Il costo del servizio è pari a 0,80 euro per singola delega, con variazione annuale oggetto di comunicazione; l’Associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione della variazione.
Servizi online e fatturazione
L’INPS rende disponibile sui servizi online l’applicazione “Deleghe su disoccupazione e cig”, tramite la quale fornisce gli elenchi dei nominativi per i quali è stata operata la trattenuta, con dati anagrafici e importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia le fatture del costo del servizio e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Responsabilità, limiti e facoltà dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.
Durata e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25415 per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti, GPA35415 per l’accreditamento all’E.N.P.T.A. e GPA11415 per la rilevazione del debito verso l’Associazione. I pagamenti vanno imputati in dare del conto GPA11415 e il saldo eventualmente residuo a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio. Le spese per il servizio di esazione sono imputate al conto GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25415, GPA35415 e GPA11415.
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