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Circolare

Circolare numero 16 del 29-01-2015

Pubblicazione, in allegato, del DM. 14.01.2015 (G.U. del 22 gennaio 2015, n.17) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito di applicazione e istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2015.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il D.M. 14 gennaio 2015 sulle retribuzioni convenzionali valide per il 2015, utilizzate per il calcolo dei contributi dovuti dai lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Vengono chiariti l'ambito di applicazione, i soggetti interessati, le modalità di individuazione della fascia retributiva, i criteri di arrotondamento e frazionamento, nonché le ipotesi particolari e le regolarizzazioni contributive per gennaio 2015. La circolare precisa anche i casi di esclusione per Unione europea, Svizzera, Paesi SEE e l’applicabilità residuale per alcuni Paesi convenzionati e per la Turchia.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali per il 2015 per lavoratori all'estero in Paesi extracomunitari

Retribuzioni convenzionali per l�2015 per lavoratori all�27estero

La circolare dà attuazione al D.M. 14 gennaio 2015, che determina le retribuzioni convenzionali per l�27anno 2015 ai fini contributivi. Il documento chiarisce l�27ambito di applicazione della disciplina, i lavoratori interessati, i criteri di determinazione della base imponibile e le modalità di regolarizzazione delle eventuali difformità per il mese di gennaio 2015.

Ambito territoriale di applicazione

Le disposizioni della legge n. 398/1987 si applicano ai lavoratori operanti all�27estero in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale con l�27Italia. Restano esclusi dall�27ambito della disciplina gli Stati membri dell�27Unione europea, per i quali trovano applicazione i regolamenti comunitari CE n. 883/2004 e n. 987/2009 e successive modifiche.

Sono inoltre esclusi la Svizzera e i Paesi aderenti all�27Accordo SEE (Liechtenstein, Norvegia e Islanda), ai quali si applica la normativa comunitaria; i regolamenti comunitari risultano applicabili con la Svizzera dal 1 aprile 2012 e con i Paesi SEE dal 1 giugno 2012. La Convenzione europea di sicurezza sociale viene indicata come ancora applicabile solo nei rapporti con la Turchia.

Soggetti destinatari

Le retribuzioni convenzionali devono essere utilizzate per il calcolo dei contributi dovuti per il 2015 con riferimento ai lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. La disciplina si applica non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai cittadini di altri Stati membri dell�27UE e ai lavoratori extracomunitari che, in possesso di regolare titolo di soggiorno e di contratto di lavoro in Italia, siano inviati dal datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

In via residuale, le retribuzioni convenzionali si applicano anche ai lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale. La circolare richiama, a titolo esemplificativo, le convenzioni stipulate con Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano e Corea.

Criteri di determinazione della retribuzione convenzionale

Per i lavoratori per i quali il decreto prevede fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile va determinata raffrontando la retribuzione nazionale con la fascia corrispondente prevista dalle tabelle allegate al decreto. Ai fini applicativi, per retribuzione nazionale deve intendersi il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, ma con esclusione dell�27indennità estero.

L�27importo annuale così determinato deve essere diviso per dodici mensilità; il risultato va confrontato con le tabelle del settore di appartenenza per individuare la fascia retributiva da utilizzare ai fini degli adempimenti contributivi.

Frazionamento, arrotondamento e casi di utilizzo giornaliero

I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento intervenuti nel corso del mese. In tali ipotesi l�27imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e il risultato moltiplicato per i giorni della frazione di mese interessata, con esclusione delle domeniche.

Al di fuori di tali casi i valori non sono frazionabili. Le tabelle allegate sono espresse in euro e, ai fini dell�27individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondate all�27unità di euro secondo la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998.

Effetti contributivi e prestazioni collegate

Le retribuzioni convenzionali del decreto costituiscono la base di riferimento per il calcolo dei contributi dovuti. Inoltre, esse valgono per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

La circolare precisa che anche l�27indennità sostitutiva del preavviso deve essere assoggettata al sistema convenzionale e rinvia, per le modalità di calcolo della contribuzione, al messaggio n. 00159 del 30 dicembre 2003.

Ipotesi particolari e variazioni in corso d�27anno

La retribuzione convenzionale può subire variazioni in caso di passaggio da una qualifica all�27altra nel corso del mese oppure di mutamento del trattamento economico individuale, nell�27ambito delle qualifiche di quadro, dirigente e giornalista o per passaggio di qualifica. In tali casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione retributiva, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

Un ulteriore caso riguarda la maturazione, nel corso dell�27anno, di compensi variabili come straordinari e premi. Poiché tali voci non sono considerate inizialmente nel calcolo della retribuzione globale annuale da prendere a base per l�27individuazione della fascia, occorre rideterminare l�27importo includendole e poi dividerlo nuovamente per dodici. Se il ricalcolo comporta il passaggio a una diversa fascia retributiva, deve essere effettuato il conguaglio per i periodi pregressi a partire da gennaio dell�27anno in corso.

Regolarizzazioni contributive per gennaio 2015

Le aziende che abbiano operato, per il mese di gennaio 2015, in difformità dalle istruzioni della circolare possono procedere alla regolarizzazione senza aggravio di oneri aggiuntivi, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell�27Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Ai fini della denuncia UNIEMENS, le aziende devono:

  • calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all�2701.1.2015 e quelle già assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • portare tali differenze in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione;
  • riportare l�27operazione nell�27elemento indicato dalle istruzioni di denuncia e calcolare i contributi dovuti sui totali così ottenuti.

Allegati e richiami

La circolare segnala che in allegato sono riportati il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l�27anno 2015, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppate per settori omogenei. Vengono inoltre richiamate precedenti circolari e messaggi dell�27Istituto per i profili applicativi e interpretativi.

Punti principali

Ambito di applicazione territoriale

Le retribuzioni convenzionali del D.M. 14 gennaio 2015 si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale con l’Italia. Restano esclusi gli Stati dell’Unione europea, per i quali si applicano i regolamenti comunitari CE n. 883/2004 e n. 987/2009, nonché Svizzera e Paesi SEE (Liechtenstein, Norvegia e Islanda), ai quali si applica la normativa comunitaria. La Convenzione europea di sicurezza sociale è indicata come tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia.

Soggetti interessati

Le disposizioni della legge n. 398/1987 si applicano non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai cittadini di altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari con regolare titolo di soggiorno e contratto di lavoro in Italia, inviati dal datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Le retribuzioni convenzionali possono operare anche in via residuale per i lavoratori in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Determinazione della retribuzione convenzionale

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la retribuzione nazionale con le tabelle del settore corrispondente. Per retribuzione nazionale si intende il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero. L’importo annuo va diviso per dodici e il risultato va ricondotto alla fascia retributiva applicabile ai fini contributivi.

Frazionamento, arrotondamento e modalità di calcolo

I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese: in tali casi l’imponibile mensile va diviso per 26 e poi moltiplicato per i giorni di calendario del periodo interessato, domeniche escluse. Fuori da queste ipotesi i valori non sono frazionabili. Le tabelle sono espresse in euro e devono essere arrotondate all’unità di euro secondo la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998.

Effetti contributivi e prestazioni

Le retribuzioni convenzionali costituiscono la base per il calcolo dei contributi dovuti per il 2015. Sono inoltre il riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Anche l’indennità sostitutiva del preavviso deve essere assoggettata al sistema convenzionale.

Casi particolari e conguagli

La retribuzione può variare in caso di passaggio di qualifica nel corso del mese o di mutamento del trattamento economico individuale, con attribuzione della retribuzione convenzionale corrispondente dalla stessa decorrenza della variazione. Se nel corso dell’anno maturano compensi variabili come straordinari o premi, occorre rideterminare la retribuzione globale annuale includendoli e ridividere l’importo per dodici; se ne deriva una diversa fascia retributiva, va effettuato il conguaglio per i periodi pregressi a partire da gennaio dell’anno in corso.

Regolarizzazioni contributive per gennaio 2015

Le aziende che per gennaio 2015 abbiano operato in difformità dalle istruzioni possono regolarizzare senza aggravio di oneri aggiuntivi ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. In UNIEMENS occorre calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1.1.2015 e quelle già assoggettate a contribuzione, sommando poi le differenze alle retribuzioni imponibili individuali del mese di regolarizzazione e ricalcolando i contributi sui totali ottenuti.

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