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Circolare

Circolare numero 17 del 29-01-2015

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo introdotto della Legge n. 190/2014, articolo unico, commi 118 e seguenti allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile. INDICE Premessa. Natura dell’esonero contributivo. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo. Rapporti di lavoro incentivati. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo. Contratto di somministrazione. Datori di lavoro agricoli. Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione. Assetto e misura dell’incentivo. Soppressione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’esonero dai contributi previdenziali previsto dalla legge di stabilità 2015 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015, con durata triennale e limite massimo annuo di 8.060 euro. Vengono definiti i datori di lavoro ammessi, i rapporti incentivati ed esclusi, le condizioni soggettive e oggettive per accedere al beneficio, le regole specifiche per la somministrazione e per il settore agricolo, nonché i casi di cumulabilità con altri incentivi e la soppressione dei benefici previsti dalla legge n. 407/1990 per le assunzioni dal 1° gennaio 2015.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nel 2015

Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2015

La circolare esamina l’esonero contributivo introdotto dall’art. 1, commi 118-124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finalizzato a promuovere forme di occupazione stabile attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza nel 2015. La misura opera per 36 mesi, entro un massimale annuo di 8.060 euro, e si applica in via generale ai datori di lavoro privati, con regole specifiche per il settore agricolo e con esclusione della pubblica amministrazione.

Finalità e natura dell’incentivo

L’esonero viene qualificato come incentivo all’occupazione, rivolto a rapporti di lavoro privi, nei sei mesi precedenti l’assunzione, di un precedente contratto a tempo indeterminato. La circolare precisa che la misura ha carattere generalizzato, è potenzialmente accessibile a tutti i datori di lavoro privati operanti sul territorio nazionale e non integra un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE, in quanto non selettiva per imprese, settori o aree geografiche.

Datori di lavoro ammessi

Possono fruire dell’esonero tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura imprenditoriale.

In particolare, rientrano tra i beneficiari:

  • i datori di lavoro imprenditori, inclusi gli enti pubblici economici e gli organismi privatizzati in forma societaria;
  • i datori di lavoro non imprenditori, come associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato e studi professionali.

La pubblica amministrazione resta esclusa, secondo la nozione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Rapporti di lavoro incentivati ed esclusi

L’esonero spetta per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time. È espressamente riconosciuto anche per:

  • il lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, a condizione che i requisiti siano posseduti da entrambi i coobbligati;
  • le assunzioni di personale dirigenziale;
  • i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001;
  • le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Sono invece esclusi:

  • i contratti di apprendistato;
  • i contratti di lavoro domestico;
  • il lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato, perché incompatibile con la finalità di stabilità perseguita dalla legge.

Condizioni soggettive e ostative

Il diritto all’esonero è subordinato a una serie di condizioni cumulative.

Anzitutto, il lavoratore non deve aver avuto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. La circolare chiarisce che il requisito ostativo opera anche quando il rapporto precedente sia stato un apprendistato, un lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione o un lavoro domestico a tempo indeterminato; non opera invece, per espressa indicazione, nel caso di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

Inoltre, non deve essere intervenuto, nel periodo 1° ottobre 2014 - 31 dicembre 2014, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro richiedente, oppure con società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., o comunque riconducibili allo stesso datore anche tramite interposta persona. La previsione è finalizzata a evitare comportamenti elusivi nella fase di introduzione della misura.

Infine, l’esonero non spetta se il lavoratore ha già fruito del beneficio in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro.

Ulteriori condizioni generali: legge n. 92/2012 e legge n. 296/2006

La circolare richiama i principi generali in materia di incentivi all’assunzione previsti dalla legge n. 92/2012 e dalle norme sul DURC e sulla contrattazione collettiva.

In particolare, l’esonero non spetta nei seguenti casi:

  • violazione del diritto di precedenza alla riassunzione, previsto da legge o contratto collettivo;
  • presenza di sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria o in deroga, salvo assunzioni finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse;
  • assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da soggetti collegati o controllati dal datore di lavoro che assume;
  • tardivo inoltro della comunicazione telematica obbligatoria di assunzione, con perdita del beneficio per il periodo tra la decorrenza del rapporto e l’invio della comunicazione.

Resta inoltre necessario il rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, vale a dire:

  • regolarità contributiva e assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali, regionali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Misura dell’esonero e modalità di calcolo

L’esonero corrisponde all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di:

  • premi e contributi INAIL;
  • contributo al Fondo per l’erogazione del TFR di cui alla legge n. 296/2006, comma 755;
  • contributi ai fondi di solidarietà di cui all’art. 3 della legge n. 92/2012.

Il massimale è pari a 8.060 euro annui. Ai fini operativi, il tetto mensile è pari a 671,66 euro e, nei casi di assunzione o cessazione in corso di mese, va riproporzionato a 22,08 euro per ogni giorno di fruizione.

Per i rapporti part-time e per il job sharing il massimale va ridotto proporzionalmente all’orario effettivo. L’agevolazione opera fino alla concorrenza dei contributi dovuti nel singolo periodo di paga, potendo l’eventuale residuo non utilizzato essere recuperato negli altri mesi dell’anno solare, nel rispetto del limite annuo complessivo.

La circolare precisa che l’agevolazione non incide sull’aliquota di computo pensionistica, che resta ordinaria, e dunque non riduce il trattamento previdenziale del lavoratore.

Somministrazione di lavoro

L’esonero si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. In tale ipotesi, il beneficio è riconosciuto secondo il principio di cumulo previsto dall’art. 4, comma 13, della legge n. 92/2012, e opera in modo unitario nei periodi in cui il lavoratore presta attività in favore dello stesso soggetto come subordinato o come somministrato, sempre che siano rispettati i requisiti soggettivi della legge di stabilità 2015.

Se il lavoratore, già utilizzato in somministrazione con fruizione dell’esonero, viene successivamente assunto direttamente, il nuovo datore può utilizzare il beneficio per il periodo residuo, a condizione che siano decorsi almeno sei mesi dalla cessazione della somministrazione e che nel frattempo non vi siano stati ulteriori rapporti a tempo indeterminato.

Settore agricolo

Per i datori di lavoro agricoli la legge prevede condizioni e risorse specifiche. Dal 1° gennaio 2015 l’esonero si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori agricoli che:

  • non risultino occupati nel 2014 con contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo;
  • non risultino iscritti negli elenchi nominativi del 2014 per almeno 250 giornate di lavoro come lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.

Anche in questo ambito, l’apprendistato e il lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione sono considerati rapporti ostativi, mentre il lavoro intermittente a tempo indeterminato non costituisce causa di esclusione.

Per le assunzioni degli operai agricoli l’esonero è subordinato anche al rispetto della disciplina generale in tema di incentivi e degli obblighi di regolarità contributiva e contrattuale. Le risorse stanziate sono indicate dalla circolare come segue:

  • 2 milioni di euro per il 2015;
  • 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
  • 11 milioni di euro per il 2018;
  • 2 milioni di euro per il 2019.

L’accesso al beneficio avviene secondo l’ordine cronologico delle domande; in caso di insufficienza delle risorse, anche su base pluriennale, l’Istituto non prende in considerazione ulteriori istanze e comunica tempestivamente l’esito negativo.

La nozione di rapporti di lavoro agricolo, ai fini della circolare, è limitata ai rapporti con operai del settore agricolo; dirigenti, quadri e impiegati del settore agricolo restano soggetti alla disciplina generale dell’esonero di cui al comma 118.

Compatibilità con altri incentivi

L’esonero triennale della legge di stabilità 2015 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. La circolare esclude quindi, tra gli altri, il cumulo con l’incentivo per l’assunzione di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego secondo la legge n. 92/2012.

È invece cumulabile con incentivi di natura economica, tra cui:

  • incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili;
  • incentivo per giovani genitori, nei limiti del regolamento specifico;
  • incentivo per beneficiari di ASPI, nei limiti e alle condizioni previste;
  • incentivo del Programma Garanzia Giovani, dopo la modifica normativa richiamata dalla circolare;
  • incentivo per giovani lavoratori agricoli, limitatamente agli operai agricoli.

La circolare ammette inoltre un cumulo limitato con l’incentivo sperimentale per l’assunzione di giovani fino a 29 anni di età previsto dal d.l. n. 76/2013: in presenza dei due benefici, l’incentivo del d.l. n. 76/2013 opera solo sulla quota di contributi che eccede il massimale mensile di 671,66 euro.

Quanto ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, è cumulabile con l’esonero della legge di stabilità solo il contributo economico previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, non il beneficio contributivo di cui al comma 9.

Soppressione dei benefici della legge n. 407/1990

La circolare conclude ricordando che l’art. 1, comma 121, della legge n. 190/2014 ha soppresso, per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, i benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990. Di conseguenza, dal 2015 non spettano più gli sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di CIGS da almeno 24 mesi, né per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2015.

Restano salve soltanto le assunzioni e trasformazioni perfezionate entro il 31 dicembre 2014, per le quali il beneficio continua a spettare fino alla naturale scadenza. L’Istituto ha aggiornato i propri moduli telematici per impedire la presentazione di domande riferite a fattispecie non più agevolabili.

Punti principali

Ambito e natura dell’esonero

L’esonero contributivo previsto dai commi 118 e seguenti della legge n. 190/2014 è una misura generalizzata di incentivo all’occupazione stabile, applicabile alle nuove assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, con durata di 36 mesi dalla data di assunzione. Si applica ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ed è esclusa la qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE.

Soggetti beneficiari e rapporti ammessi/esclusi

Il beneficio spetta a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, ma non alla pubblica amministrazione. Sono incentivati i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, il job sharing a tempo indeterminato, le assunzioni dirigenziali, le assunzioni in cooperativa e le assunzioni a scopo di somministrazione. Sono invece esclusi apprendistato, lavoro domestico e lavoro intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato.

Condizioni di accesso e cause ostative

Il lavoratore non deve aver avuto, nei sei mesi precedenti, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro; inoltre non deve aver intrattenuto, nei tre mesi prima del 1° gennaio 2015, rapporti a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro o con soggetti controllati/collegati, né deve aver già usufruito dell’esonero per una precedente assunzione presso lo stesso datore. Restano inoltre fermi i vincoli della legge n. 92/2012 (diritto di precedenza, assenza di sospensioni con CIGS/deroga, assenza di collegamenti elusivi, tempestiva comunicazione obbligatoria) e quelli della legge n. 296/2006 su DURC e contratti collettivi.

Misura economica e regole di fruizione

L’agevolazione copre i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi INAIL, del contributo al Fondo TFR e dei contributi ai fondi di solidarietà ex legge n. 92/2012. Il limite è di 8.060 euro annui, riparametrato a 671,66 euro al mese e a 22,08 euro al giorno, con adeguamenti per part-time e job sharing. L’esonero non riduce la misura del trattamento pensionistico, che resta calcolata con aliquota ordinaria.

Regole specifiche per somministrazione, agricolo e cumulabilità

Per la somministrazione l’esonero si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e può proseguire, per il periodo residuo, in caso di successiva assunzione diretta. Nel settore agricolo l’accesso è subordinato a condizioni speciali riferite al 2014 e alle risorse stanziate per ciascun anno. La misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive, ma lo è con alcuni incentivi economici; per il 2015 viene inoltre soppresso il vecchio beneficio della legge n. 407/1990 per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

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