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Circolare

Circolare numero 13 del 27-01-2015

Chiarimenti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come applicare alle Fondazioni lirico-sinfoniche l’art. 2, comma 11, lett. a), del D.L. n. 95/2012 per il personale reso eccedente dai piani di risanamento previsti dalla legge n. 112/2013. Viene precisato che la misura riguarda solo il personale tecnico e amministrativo oggetto di riduzione della dotazione organica, che la decorrenza del trattamento pensionistico deve maturare entro il 31 dicembre 2016 e che la Fondazione deve chiedere all’INPS la certificazione del diritto a pensione prima di procedere alla risoluzione del rapporto. La circolare disciplina inoltre gli adeguamenti alla speranza di vita, la non applicazione delle penalizzazioni per pensione di anzianità ante 62 anni e le regole sulla competenza per la liquidazione quando vi siano contribuzioni miste ex-Enpals e FPLD.

Istruzioni sui pensionamenti in deroga per le Fondazioni lirico-sinfoniche

Pensionamenti in deroga per le Fondazioni lirico-sinfoniche

La circolare fornisce istruzioni operative sull’applicazione, alle Fondazioni lirico-sinfoniche, dell’art. 2, comma 11, lett. a), del D.L. n. 95/2012, come richiamato dall’art. 11, comma 13, della legge n. 112/2013. L’obiettivo è disciplinare l’accesso al pensionamento del personale reso eccedente dai piani di risanamento e riduzione degli organici, nonché la relativa certificazione previdenziale e la competenza delle strutture INPS.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 11 della legge n. 112/2013 prevede, per le Fondazioni lirico-sinfoniche in crisi, la presentazione di un piano di risanamento e, tra le misure inderogabili, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella esistente al 31 dicembre 2012. Il comma 13, come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.L. n. 83/2014 convertito dalla legge n. 106/2014, stabilisce che per il personale eventualmente eccedente si applica l’art. 2, comma 11, lett. a), del D.L. n. 95/2012, comprese le regole sul trattamento di fine rapporto.

Destinatari della disciplina

La misura di pensionamento in deroga riguarda esclusivamente il personale tecnico e amministrativo interessato alla riduzione della dotazione organica fino al 50% rispetto alla consistenza al 31 dicembre 2012. La circolare esclude quindi un’applicazione generalizzata a tutto il personale della Fondazione e circoscrive il beneficio ai lavoratori collocati in eccedenza all’esito della rideterminazione degli organici.

Termini di vigenza e decorrenza del trattamento

La disciplina consente l’accesso al regime pensionistico previgente rispetto alla riforma dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, ma solo entro un limite temporale preciso. La decorrenza del trattamento pensionistico, sia di vecchiaia sia di anzianità, deve verificarsi entro il 31 dicembre 2016. Ai fini del rispetto del termine vanno considerati la finestra mobile prevista dall’art. 12 del D.L. n. 78/2010 e gli ulteriori posticipi dell’art. 18, comma 22-ter, del D.L. n. 98/2011. Di conseguenza, non è possibile disporre il pensionamento se il lavoratore matura i requisiti ma non anche la decorrenza entro il termine indicato.

Requisiti di accesso e adeguamenti alla speranza di vita

Per i lavoratori interessati, dal 1° gennaio 2013 si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita determinati dal decreto ministeriale 6 dicembre 2011. Tuttavia, tali aumenti non incidono sul requisito contributivo dei 40 anni per la pensione di anzianità, poiché l’adeguamento di tale requisito è stato introdotto solo dall’art. 24, comma 12, del D.L. n. 201/2011. Restano invece applicabili gli ulteriori posticipi di decorrenza previsti dal D.L. n. 98/2011.

Esclusione delle penalizzazioni per pensione anticipata ante 62 anni

La circolare precisa che, per i soggetti che accedono alla pensione di anzianità secondo la normativa previgente e con età inferiore a 62 anni, non si applicano le riduzioni previste dall’art. 24, comma 10, della legge n. 214/2011. Si tratta quindi di un chiarimento rilevante per i casi in cui il pensionamento avvenga in base alle regole antecedenti alla riforma Fornero.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

In presenza dei presupposti di legge, le Fondazioni lirico-sinfoniche possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, compreso quello del personale dirigenziale, al compimento dell’anzianità contributiva massima di 40 anni. La facoltà è esercitabile con un preavviso di sei mesi e senza necessità di motivazione, in applicazione dell’art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008 richiamato dalla disciplina speciale.

Procedura per la certificazione del diritto a pensione

Prima di procedere alla risoluzione, la Fondazione deve effettuare una ricognizione delle posizioni dei lavoratori che potrebbero avere i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla disciplina previgente o che possano conseguirli in tempo utile per maturare la decorrenza entro il 31 dicembre 2016. Sulle posizioni individuate, e con delega del lavoratore, la Fondazione deve chiedere all’INPS la certificazione del diritto a pensione e della decorrenza. Solo dopo il rilascio della certificazione previdenziale la Fondazione può procedere alla risoluzione del rapporto nei limiti del soprannumero.

Tempi e competenze INPS

L’INPS si impegna a rilasciare le certificazioni entro 30 giorni dall’invio degli elenchi del personale interessato al prepensionamento. La competenza è così ripartita:

  • per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la certificazione è rilasciata dal Polo specialistico Previdenza Pals – Area Metropolitana di Roma;
  • per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la competenza spetta alla sede INPS di residenza dell’iscritto.

Cumulo di contribuzione tra ex-Enpals e FPLD

Quando il lavoratore possiede contribuzione sia presso la Gestione lavoratori spettacolo sia presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, trova applicazione l’art. 16 del d.P.R. n. 1420/1971, che consente il cumulo gratuito ai fini della liquidazione di un unico trattamento previdenziale. La competenza alla liquidazione spetta alla gestione presso la quale l’assicurato vanta la contribuzione prevalente, secondo le regole vigenti in ciascuna gestione. In ogni caso, la gestione ex-Enpals resta competente se, con la sola contribuzione ex-Enpals, risultano maturati i requisiti per la prestazione richiesta ai lavoratori obbligatoriamente iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo.

Punti principali

Ambito soggettivo della misura

I pensionamenti in deroga riguardano esclusivamente il personale interessato dai processi di riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% rispetto a quella in essere al 31 dicembre 2012. La disciplina opera per le Fondazioni lirico-sinfoniche che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 11 della legge n. 112/2013 e che debbano gestire personale risultante in eccedenza.

Limite temporale di applicazione

La previgente disciplina pensionistica è applicabile solo se la decorrenza del trattamento avviene entro il 31 dicembre 2016. La maturazione dei requisiti non è sufficiente se la decorrenza non si realizza entro tale data, tenendo conto della finestra mobile e degli eventuali ulteriori posticipi previsti dalla normativa richiamata.

Requisiti pensionistici e adeguamento alla speranza di vita

Ai lavoratori interessati si applicano, dal 1° gennaio 2013, gli adeguamenti alla speranza di vita per i requisiti di accesso al pensionamento. Gli incrementi della speranza di vita non si applicano però al requisito dei 40 anni di contribuzione per la pensione di anzianità, mentre restano fermi gli ulteriori posticipi previsti dalla normativa richiamata. Per chi accede alla pensione di anzianità con età inferiore a 62 anni non si applicano le riduzioni previste dalla riforma del 2011.

Risoluzione unilaterale del rapporto

Ricorrendone i presupposti, le Fondazioni possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, al compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. La risoluzione è possibile con preavviso di sei mesi e senza necessità di motivazione, fermo restando il regime di decorrenza del trattamento pensionistico.

Certificazione del diritto a pensione

Prima di procedere alla risoluzione, la Fondazione deve ricognire le posizioni dei lavoratori potenzialmente interessati e, con delega del lavoratore, richiedere all’INPS la certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza. Solo dopo il rilascio della certificazione la Fondazione può procedere al collocamento in uscita nei limiti del soprannumero. L’INPS si impegna a rilasciare le certificazioni entro 30 giorni dall’invio degli elenchi del personale interessato.

Competenza INPS per il rilascio della certificazione

Per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la certificazione è di competenza del Polo specialistico Previdenza Pals – Area Metropolitana di Roma. Per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la competenza spetta alla sede INPS di residenza dell’iscritto.

Cumulo di contribuzione e individuazione della gestione competente

Quando il lavoratore possiede contribuzione sia presso la Gestione lavoratori spettacolo sia presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, si applica l’art. 16 del d.P.R. n. 1420/1971, che consente il cumulo gratuito ai fini della liquidazione di un’unica prestazione. La competenza alla liquidazione spetta alla gestione in cui l’assicurato fa valere la contribuzione prevalente; in ogni caso, la competenza resta alla gestione ex-Enpals quando con la sola contribuzione ex-Enpals sono maturati i requisiti per la prestazione richiesta.

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