Circolare numero 19 del 30-01-2015
Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica gli importi aggiornati per il 2015 dei principali trattamenti di sostegno al reddito, in applicazione della rivalutazione annuale ISTAT prevista dalla legge n. 247/2007. Sono indicati i tetti massimi dei trattamenti di integrazione salariale, i valori per il settore edile, l’indennità di mobilità, i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, la base di calcolo e il massimale dell’ASpI/Mini-ASpI, i massimali per la disoccupazione agricola e l’importo dell’assegno per attività socialmente utili. La circolare precisa inoltre quali prestazioni subiscono o non subiscono la riduzione del 5,84% prevista dalla legge n. 41/1986.
Adeguamento 2015 degli importi massimi di integrazione salariale, mobilità, disoccupazione ASpI/Mini-ASpI, disoccupazione agricola e assegno per attività socialmente utili
Adeguamento 2015 dei massimali e delle prestazioni di sostegno al reddito
La circolare aggiorna, per l’anno 2015, gli importi massimi di una serie di prestazioni previdenziali e assistenziali collegate alla tutela del reddito. Gli aggiornamenti derivano dall’applicazione del meccanismo di rivalutazione annua previsto dalla normativa vigente, con riferimento alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 stabilisce che, dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti dei cosiddetti "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione ASPI e Mini-ASPI siano determinati nella misura del 100% della variazione annua dell’indice ISTAT. La circolare richiama inoltre le disposizioni che disciplinano i massimali e le riduzioni applicabili, in particolare la legge 13 agosto 1980, n. 427, il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, la legge 28 dicembre 1995, n. 549, la legge 28 febbraio 1986, n. 41, la legge 23 luglio 1991, n. 223, la legge 19 luglio 1994, n. 451 e la legge 92/2012.
Trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti di integrazione salariale, la circolare riporta i massimali mensili per il 2015, distinguendo in base alla retribuzione mensile di riferimento, che determina l’applicazione del massimale basso o alto.
- Se la retribuzione è inferiore o uguale a 2.102,24 euro, il massimale è pari a 971,71 euro lordi e 914,96 euro netti.
- Se la retribuzione è superiore a 2.102,24 euro, il massimale è pari a 1.167,91 euro lordi e 1.099,70 euro netti.
Tali importi sono indicati al lordo e al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.
Integrazione salariale nel settore edile e lapideo per intemperie stagionali
Per i trattamenti concessi alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, i massimali devono essere incrementati del 20% ai sensi dell’art. 2, comma 17, della legge n. 549/1995. Ne risultano i seguenti importi:
- massimale basso: 1.166,05 euro lordi e 1.097,95 euro netti;
- massimale alto: 1.401,49 euro lordi e 1.319,64 euro netti.
Indennità di mobilità
Per i primi dodici mesi, l’indennità di mobilità è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dall’art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 223/1991. Di conseguenza, per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 2014, i massimali iniziali dell’indennità di mobilità coincidono con quelli dell’integrazione salariale ordinaria:
- 971,71 euro lordi e 914,96 euro netti per il massimale basso;
- 1.167,91 euro lordi e 1.099,70 euro netti per il massimale alto.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i lavoratori aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, commi 2 e 3, della legge n. 223/1991 e all’art. 3, comma 3, della legge n. 451/1994, trovano applicazione gli importi previsti per l’indennità di mobilità.
Per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia disciplinato dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo per il 2015 è fissato in 635,34 euro, che al netto della riduzione del 5,84% corrisponde a 598,24 euro.
ASpI e Mini-ASpI
Ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 92/2012, la retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, rivalutata per il 2015, è pari a 1.195,37 euro, secondo i criteri già richiamati dalla circolare n. 142 del 18 dicembre 2012.
L’importo massimo mensile della prestazione è fissato in 1.167,91 euro. La circolare precisa che per tali indennità non opera la riduzione del 5,84% di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986. Lo stesso importo massimo si applica anche quando la prestazione è erogata ai lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 3, comma 17, della legge n. 92/2012.
Disoccupazione agricola
Per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel 2015 con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2014, si applica il principio di competenza: pertanto valgono i massimali dell’anno 2014. La circolare richiama gli importi della circolare n. 12 del 29 gennaio 2014, e cioè:
- 1.165,58 euro per il massimale più alto;
- 969,77 euro per il massimale più basso.
Assegno per attività socialmente utili
Dal 1° gennaio 2015 l’assegno mensile spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari a 580,14 euro. Anche per questa prestazione non si applica la riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.
Conclusione
La circolare ha quindi funzione eminentemente applicativa e aggiorna i valori economici da utilizzare nel 2015 per il calcolo di diversi istituti di sostegno al reddito, distinguendo tra massimali lordi e netti, soglie retributive di riferimento e specifiche eccezioni settoriali o prestazionali.
Punti principali
Rivalutazione annuale dei massimali
La circolare richiama il meccanismo di aggiornamento previsto dall’art. 1, comma 27, della legge n. 247/2007: dal 1° gennaio di ogni anno gli aumenti dei "tetti" dei trattamenti vengono determinati nella misura del 100% della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Trattamenti di integrazione salariale
Per il 2015 sono indicati i massimali mensili dei trattamenti di integrazione salariale. Se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 2.102,24 euro si applica il massimale basso, pari a 971,71 euro lordi e 914,96 euro netti; se la retribuzione supera 2.102,24 euro si applica il massimale alto, pari a 1.167,91 euro lordi e 1.099,70 euro netti. Tali importi sono al lordo e al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.
Settore edile e lapideo per intemperie stagionali
Per i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, i massimali devono essere aumentati del 20% ai sensi dell’art. 2, comma 17, della legge n. 549/1995. I nuovi importi risultano pari a 1.166,05 euro lordi e 1.097,95 euro netti per il massimale basso, e a 1.401,49 euro lordi e 1.319,64 euro netti per il massimale alto.
Indennità di mobilità
L’indennità di mobilità, per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a), della legge n. 223/1991. Per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 2014, gli importi massimi coincidono con quelli dei trattamenti di integrazione salariale: 971,71 euro lordi e 914,96 euro netti per il massimale basso; 1.167,91 euro lordi e 1.099,70 euro netti per il massimale alto.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i lavoratori aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia previsti dall’art. 11, commi 2 e 3, della legge n. 223/1991 e dall’art. 3, comma 3, della legge n. 451/1994, si applicano gli importi indicati per l’indennità di mobilità. Per il trattamento speciale di cui alla legge n. 427/1975, l’importo 2015 è fissato in 635,34 euro, pari a 598,24 euro al netto della riduzione del 5,84%.
ASpI e Mini-ASpI
Per il calcolo dell’indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, la retribuzione di riferimento per il 2015 è pari a 1.195,37 euro, secondo i criteri della circolare n. 142/2012 e in seguito alla rivalutazione annuale. L’importo massimo mensile della prestazione è 1.167,91 euro; per questa prestazione non si applica la riduzione del 5,84% di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986. Lo stesso massimale si applica anche ai lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 3, comma 17, della legge n. 92/2012.
Disoccupazione agricola
Per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel 2015 con riferimento a periodi di attività svolti nel 2014, si applicano per competenza i massimali dell’anno 2014. Gli importi sono quindi quelli della circolare n. 12/2014: 1.165,58 euro per il massimale più alto e 969,77 euro per il massimale più basso.
Assegno per attività socialmente utili
Dal 1° gennaio 2015 l’assegno mensile per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili è pari a 580,14 euro. Anche a questa prestazione non si applica la riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.
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