Circolare numero 15 del 29-01-2015
Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2013; indicazioni su pagamenti con modalità MAV, pagamenti cumulativi, bonifico sulla contabilità speciale della Sede di Terni e sul conto bancario della Sede. Precisazioni su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell’obbligo contributivo, adempimenti a cui sono tenute le Curie. Recupero delle differenze contributive dovute per i periodi pregressi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la rideterminazione del contributo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica, fissandolo a 1.699,92 euro annui e stabilendo il relativo conguaglio per gli anni 2013 e 2014. Vengono inoltre confermati i nuovi importi per il 2015, chiarite le modalità di pagamento tramite MAV o, in casi particolari, tramite bonifico, e fornite istruzioni su autorizzazioni, causale dei versamenti, rimborsi, adempimenti delle Curie e delle strutture di sostentamento, nonché sul recupero delle differenze contributive per i periodi pregressi anche nei confronti dei pensionati.
Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2013 per gli iscritti al Fondo Clero
Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2013 al Fondo Clero
La circolare comunica la rideterminazione del contributo previdenziale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, nonché le conseguenti modalità operative per il recupero delle differenze pregresse e per i versamenti futuri. Il documento disciplina inoltre i canali di pagamento, gli obblighi informativi delle Curie e dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, e chiarisce il regime dei rimborsi e delle posizioni contributive pregresse.
Rideterminazione dell’importo contributivo
Il Decreto Interministeriale 28 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2014, ha rideterminato il contributo dovuto per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903. Il nuovo importo è fissato in euro 1.699,92 annui, corrispondenti a euro 283,32 bimestrali e a euro 141,66 mensili.
Il contributo così aggiornato resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2014, 2015 e 2016, fino all’emanazione di un nuovo decreto che ne modifichi l’ammontare.
Conguaglio per gli anni 2013 e 2014
La circolare espone gli importi da corrispondere a titolo di conguaglio rispetto ai contributi già versati:
- contributo annuo aggiornato: euro 1.699,92;
- contributo annuo già dovuto: euro 1.650,43;
- differenza dovuta per ciascun anno: euro 49,49.
L’importo del conguaglio è pari a euro 8,25 per ciascun bimestre e a euro 4,12 per ciascun mese.
Termine di versamento e adeguamento della contribuzione 2015
Tenuto conto dei tempi necessari per la predisposizione dei nuovi bollettini MAV, il termine per il versamento delle integrazioni dovute per gli anni precedenti, senza aggravio di interessi, è fissato al 31 marzo 2015. Tale termine riguarda esclusivamente i conguagli relativi ai periodi pregressi.
Per il 2015, invece, la contribuzione deve essere adeguata sin dalla prima scadenza ai nuovi importi stabiliti dal decreto.
Modalità ordinarie di pagamento: MAV
La circolare conferma, per gli iscritti che versano autonomamente il contributo, l’utilizzo del bollettino MAV, introdotto con circolare n. 30 del 21 febbraio 2013 in sostituzione del bollettino di conto corrente postale.
Il MAV può essere pagato:
- presso gli sportelli bancari, senza commissione;
- tramite internet, per chi utilizza servizi di banca telematica;
- presso gli uffici postali, con addebito della commissione.
La fornitura MAV sarà inviata anche per l’intero anno 2015. Inoltre, dal sito INPS, nella sezione Servizi Online – Portale dei Pagamenti – Fondo Clero – Entra nel servizio, è possibile stampare un altro MAV conforme a quello ricevuto, così da evitare che l’eventuale smarrimento del bollettino induca all’uso improprio di un ordinario bollettino postale.
La modalità MAV riguarda esclusivamente gli iscritti che provvedono autonomamente al versamento, e in particolare:
- sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge n. 222 del 20 maggio 1985;
- ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base del relativo decreto interministeriale;
- sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici in contribuzione volontaria.
L’introduzione del MAV ha determinato la disattivazione del pagamento con bollettino postale; il conto corrente postale intestato alla Sede di Terni è stato chiuso definitivamente il 31 marzo 2013.
Pagamenti cumulativi e bonifico
Resta ferma la possibilità del versamento unico tramite bonifico per i pagamenti effettuati dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, con riguardo ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema di sostentamento di cui alla legge n. 222/1985, nonché per le confessioni acattoliche nei casi in cui il decreto di riferimento preveda l’adempimento unico.
Dopo la chiusura del conto corrente postale dedicato, tali versamenti cumulativi devono essere effettuati esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla sede di Terni:
- IBAN: IT06H0100003245321200001248;
- BIC: BITAITRRENT, valido anche per i versamenti dall’area euro.
Per i bonifici provenienti dall’area extra euro, il versamento deve essere indirizzato al conto corrente intrattenuto con Casse di Risparmio dell’Umbria, filiale n. 00430 “Terni Sede”:
- IBAN: IT13 G063 1514 4051 0000 0004 580;
- BIC: CRSPIT3S.
Bonifico per singoli iscritti all’estero
In via eccezionale, l’uso del bonifico è consentito anche ai singoli iscritti che si trovano all’estero, sia contribuenti volontari sia contribuenti obbligatori al servizio di una Diocesi italiana o di figura equivalente per i ministri di culto acattolici. La deroga è finalizzata a facilitare l’adempimento fuori dal territorio nazionale.
Tali soggetti continueranno comunque a ricevere la prima dotazione MAV per il 2015 all’indirizzo registrato negli archivi. Essi possono sostituire il MAV con il bonifico diretto in Tesoreria solo previa autorizzazione preventiva della Sede INPS di Terni, che cura la gestione nazionale degli adempimenti del Fondo Clero.
L’autorizzazione è indispensabile per consentire l’accredito delle somme e il successivo abbinamento manuale da parte dell’operatore.
Causale del bonifico e requisiti per l’abbinamento contabile
Per i bonifici, sia dei singoli iscritti sia cumulativi, l’acquisizione dell’importo è possibile soltanto se nella causale risultano presenti tutti gli elementi richiesti:
- la parola "CLERO";
- il codice fiscale del sacerdote o ministro di culto, per i bonifici dei singoli iscritti, oppure l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica, per i bonifici cumulativi;
- il periodo di riferimento, nel formato aaaa, mm, gg.
In mancanza di tali dati, e per i bonifici dei singoli iscritti anche in assenza dell’autorizzazione preventiva della sede di Terni, il pagamento non viene attribuito in estratto conto, poiché non è possibile identificare con certezza la posizione previdenziale.
L’autorizzazione richiesta alla Sede di Terni conserva validità anche per le scadenze successive alla prima richiesta, salvo revoca dell’interessato. La richiesta può essere presentata tramite posta ordinaria, e-mail all’indirizzo Fondo.Clero@inps.it oppure fax al numero 0744469309.
Rimborsi e divieto di compensazioni
Le nuove procedure di contabilizzazione non consentono più di ridurre il totale bimestrale mediante compensazioni tra l’importo dovuto e crediti presunti autonomamente individuati dal versante. Nei versamenti cumulativi l’importo pagato in ciascun bimestre deve corrispondere esattamente alla somma dei contributi individuali dovuti nello stesso periodo; non sono ammesse detrazioni con valori negativi.
Le domande di rimborso devono essere trattate con autonoma operazione amministrativa e contabile. L’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero o la Confessione acattolica devono presentare apposita richiesta, eventualmente cumulativa per più iscritti. Per ogni ministro di culto la richiesta deve essere motivata e, in linea generale, supportata da idonea documentazione. A titolo esemplificativo, per il clero cattolico possono rilevare provvedimenti di riduzione allo stato laicale, sospensione o esclusione dal sostentamento con effetto retroattivo.
È sufficiente la sola motivazione, senza documentazione di supporto, nel caso di rimborso per errato versamento di contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, quando l’indebito sia rilevabile direttamente dagli archivi.
La Sede di Terni cura l’istruttoria delle richieste di rimborso e restituisce la contribuzione non dovuta con distinto atto contabile.
Decorrenza dell’obbligo contributivo e ambito soggettivo
L’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 903/1973.
Con riferimento al comma 6 dell’art. 42 della legge n. 488/1999, dal 1° gennaio 2000 l’iscrizione al Fondo è estesa anche:
- ai sacerdoti e ministri di culto non cittadini italiani presenti in Italia al servizio di diocesi italiane o di Chiese/enti non cattolici riconosciuti;
- ai sacerdoti e ministri di culto cittadini italiani operanti all’estero al servizio di diocesi italiane o di Chiese/enti non cattolici riconosciuti.
Chiarimenti per il clero cattolico e ruolo del sostentamento
Per il clero cattolico la circolare precisa che non vi è coincidenza temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema di sostentamento. Il sostentamento interviene in un momento successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e, per alcuni soggetti, può anche non intervenire.
Ne deriva che il ministro di culto resta tenuto alla contribuzione nel periodo che intercorre:
- tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento;
- tra ingresso nel clero secolare, per chi sia già ordinato regolare, e inserimento nel sistema di sostentamento;
- tra ingresso in Italia e inserimento nel sistema di sostentamento;
- oppure in caso di esclusione dal sostentamento per cessazione del titolo.
La contribuzione al Fondo Clero ha natura obbligatoria e deriva dallo status di ministro di culto, attestato dall’ordinario che esercita la giurisdizione secondo il diritto canonico.
Obblighi delle Curie e dell’Istituto Centrale per il Sostentamento
L’ordinario, o le figure equiparate per le confessioni acattoliche, è tenuto alla notifica da cui derivano iscrizione, mantenimento e cessazione della posizione previdenziale. Distinto è l’obbligo previsto dall’art. 7 della legge n. 903/1973 in capo al soggetto che provvede alla congrua, oggi sostentamento ai sensi dell’art. 25 della legge n. 222/1985: il destinatario del contributo resta il ministro di culto, ma il pagamento è posto per ragioni gestionali a carico del soggetto che eroga la remunerazione.
Tale delega al pagamento:
- non è soggetta a esclusione o revoca finché permane il titolo al sostentamento;
- non trasferisce sul delegato gli obblighi di denuncia connessi allo status.
Le Curie diocesane devono pertanto notificare con tempestività ordinazioni, inizio del ministero in Italia per gli stranieri e ogni variazione o cessazione dell’obbligo contributivo, trasmettendo la documentazione alla Sede di Terni. Quest’ultima informa l’assicurato, attiva i MAV in caso di nuova iscrizione o riattivazione e aggiorna gli archivi in caso di cessazione.
Anche l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero deve limitarsi a gestire l’adempimento dei soggetti aventi titolo al sostentamento e segnalare immediatamente alla Sede di Terni cessazioni, riprese, variazioni incidenti sull’adempimento ed eventuali modifiche anagrafiche.
Recupero delle differenze contributive sui pensionati
La circolare precisa infine che, poiché il contributo del Fondo Clero è collegato all’aumento percentuale che incide sugli importi di pensione e assume carattere definitivo solo a posteriori, gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati. Il recupero delle relative differenze contributive sarà disciplinato con apposito messaggio successivo.
Punti principali
Rideterminazione del contributo e conguaglio
Il Decreto Interministeriale 28 luglio 2014, pubblicato in G.U. n. 191 del 19 agosto 2014, ridetermina il contributo per l’anno 2013 in 1.699,92 euro annui, pari a 283,32 euro bimestrali e 141,66 euro mensili. Il nuovo importo resta provvisoriamente valido anche per il 2014, 2015 e 2016 fino a nuovo decreto. La differenza rispetto al contributo già dovuto è di 49,49 euro per ciascun anno; il conguaglio è pari a 8,25 euro per bimestre e 4,12 euro per mese.
Termine per il versamento del conguaglio
Per consentire la predisposizione dei nuovi bollettini, il termine per versare le integrazioni pregresse senza interessi è fissato al 31 marzo 2015. Tale termine riguarda solo le somme dovute per gli anni precedenti. La contribuzione relativa al 2015 deve invece essere adeguata ai nuovi importi sin dalla prima scadenza.
Modalità di pagamento tramite MAV
Per gli iscritti che versano autonomamente il contributo è confermato l’uso del bollettino MAV, introdotto in sostituzione del bollettino di conto corrente postale. Il MAV può essere pagato senza commissioni presso le banche, online tramite servizi di home banking o presso gli uffici postali con addebito della commissione. La fornitura MAV sarà inviata anche per l’intero 2015 e il servizio online consente di stampare un MAV conforme a quello ricevuto.
Soggetti per i quali è previsto il MAV
La modalità MAV riguarda i soli iscritti che provvedono autonomamente al pagamento: sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge n. 222/1985, ministri di culto acattolici tenuti all’adempimento individuale secondo il relativo decreto interministeriale, nonché sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici in contribuzione volontaria. Il bollettino postale è stato disattivato e il conto corrente postale intestato alla Sede di Terni è stato chiuso definitivamente il 31 marzo 2013.
Pagamenti cumulativi e bonifico
Resta confermata la modalità di versamento unico tramite bonifico per i pagamenti effettuati dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e, per le confessioni acattoliche, nei casi in cui il relativo decreto preveda l’adempimento unico. I versamenti cumulativi devono essere eseguiti esclusivamente in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla sede di Terni, con IBAN IT06H0100003245321200001248 e BIC BITAITRRENT per i bonifici dall’area euro. Per i bonifici provenienti dall’area extra euro va utilizzato il conto presso Casse di Risparmio dell’Umbria, filiale n. 00430 “Terni Sede”, IBAN IT13G0631514405100000004580 e BIC CRSPIT3S.
Bonifico per singoli iscritti all’estero e autorizzazione preventiva
In via eccezionale il bonifico è consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero, sia contribuenti volontari sia obbligatori al servizio di una Diocesi italiana o figura equivalente per i ministri di culto acattolici. L’utilizzo del bonifico in sostituzione del MAV richiede autorizzazione preventiva della Sede INPS di Terni, Polo unico nazionale per la gestione del Fondo Clero. L’autorizzazione resta valida anche per le scadenze successive fino a revoca.
Causale del bonifico e condizioni di attribuzione
Per consentire la corretta imputazione del pagamento, nella causale del bonifico devono comparire: la parola "CLERO", il codice fiscale del sacerdote o ministro di culto per i bonifici dei singoli iscritti oppure l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica per i bonifici cumulativi, e il periodo di riferimento indicato in formato aaaa, mm, gg. In mancanza di tali dati, e per i bonifici dei singoli iscritti anche senza autorizzazione preventiva, il pagamento non viene attribuito in estratto conto per impossibilità di identificare con certezza la posizione previdenziale.
Richiesta di autorizzazione al bonifico
L’autorizzazione può essere richiesta alla Sede di Terni tramite posta ordinaria, e-mail all’indirizzo istituzionale Fondo.Clero@inps.it oppure fax al numero 0744469309. La Sede provvede poi all’abbinamento manuale dei versamenti pervenuti con bonifico.
Rimborsi e limiti alle compensazioni
Le nuove procedure di contabilizzazione non consentono più di ridurre il totale bimestrale mediante compensazioni tra contributo dovuto e crediti presunti autonomamente individuati dal versante. I soggetti tenuti all’adempimento cumulativo devono versare importi che coincidano con la somma dei contributi individuali dovuti nel medesimo bimestre; non sono ammesse detrazioni con valori negativi. Le richieste di rimborso devono essere trattate con distinta operazione amministrativa e contabile, con istanza motivata e, di regola, supportata da documentazione idonea.
Casi di rimborso e documentazione
Per il clero cattolico, la documentazione può riguardare, ad esempio, riduzione allo stato laicale, sospensione o esclusione dal sostentamento con effetto retroattivo. È sufficiente la sola motivazione, senza documenti, nei casi di rimborso per versamento errato di contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, quando l’indebito è rilevabile dagli archivi. La Sede di Terni istruisce le domande e restituisce le somme non dovute con distinto atto contabile.
Decorrenza dell’obbligo contributivo
L’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 903/1973. Dal 1° gennaio 2000 l’iscrizione al Fondo è estesa anche ai sacerdoti e ministri di culto non cittadini italiani presenti in Italia al servizio di diocesi italiane o di Chiese o enti non cattolici riconosciuti, nonché ai cittadini italiani operanti all’estero al servizio di tali soggetti.
Rapporto tra obbligo contributivo e sostentamento
Per il clero cattolico non vi è coincidenza temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema di sostentamento. La contribuzione grava sul ministro di culto nel periodo compreso tra ordinazione e inserimento nel sistema di sostentamento, tra ingresso nel clero secolare e inserimento, tra ingresso in Italia e inserimento, oppure in caso di esclusione dal sostentamento per cessazione del titolo.
Obblighi di notifica delle Curie e dell’Istituto Centrale di Sostentamento
Le Curie diocesane devono notificare tempestivamente ordinazioni sacerdotali, inizio del ministero in Italia per gli stranieri e ogni variazione o cessazione dell’obbligo contributivo. La documentazione va trasmessa alla Sede di Terni, che informa l’assicurato, attiva la spedizione dei MAV in caso di iscrizione o riattivazione e aggiorna gli archivi in caso di cessazione. Anche l’Istituto Centrale per il Sostentamento deve comunicare immediatamente cessazioni, riprese, variazioni incidenti sull’adempimento ed eventuali modifiche anagrafiche.
Ruolo dell’ordinario e soggetto obbligato al pagamento
La contribuzione al Fondo Clero è obbligatoria e deriva dallo status di ministro di culto, che deve essere attestato dall’ordinario competente secondo il diritto canonico. Su tale ordinario, o sulle figure equiparate per le confessioni acattoliche, incombe l’obbligo di notifica che determina iscrizione, mantenimento e cessazione della posizione previdenziale. Diversamente, il pagamento degli oneri previdenziali è posto a carico del soggetto che corrisponde la remunerazione ai ministri di culto, come forma di delega cumulativa al solo adempimento.
Limiti della delega al pagamento
La delega al pagamento non può essere esclusa o revocata finché permane il titolo al sostentamento, ma non trasferisce sul delegato gli obblighi di denuncia legati allo status di ministro di culto. Tali obblighi restano in capo all’ordinario o alle figure equiparate.
Recupero delle differenze per periodi pregressi e pensionati
La circolare precisa che il contributo del Fondo Clero, essendo collegato all’aumento percentuale che ha determinato la variazione degli importi di pensione, assume carattere definitivo solo a posteriori. Ne consegue che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati. Il recupero di tali importi sarà disciplinato con successivo messaggio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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