Cassazione Civile, Ordinanza n. 17577/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole al contribuente in una controversia relativa all'IMU. Il ricorso per cassazione è stato articolato in due motivi, ma nel testo è illustrato il primo: si deduceva, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 327 c.p.c. e 17 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR non avesse rilevato la tardività dell'appello del Comune, notificato presso il domicilio del difensore che nel frattempo aveva cambiato indirizzo senza comunicazione. Il ricorrente affermava che tale notificazione era inesistente, quindi insanabile, poiché non vi era alcun collegamento tra il luogo di tentata notifica e il legittimo contraddittore; precisava altresì che non potevano applicarsi i principi sulla sanatoria del vizio di notificazione richiamati dalla giurisprudenza, trattandosi non di nullità ma di inesistenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che la notificazione dell'appello era inesistente e quindi non sanabile, con conseguente tardività dell'impugnazione. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., rilevando un fatto per cui il giudizio non doveva essere iniziato o proseguito. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato il Comune alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, n. 4, c.p.c.
viene invocato come vizio processuale per censurare la mancata rilevazione della tardività dell'appello
art. 327 c.p.c.
richiamato quale parametro del termine lungo di impugnazione
art. 17 d.lgs. n. 546/1992
richiamato in tema di notificazioni nel processo tributario
art. 382 c.p.c.
utilizzato per la cassazione senza rinvio quando risulta che il giudizio non doveva essere iniziato o proseguito
art. 389, terzo comma, c.p.c.
richiamato nel dispositivo per la cassazione della sentenza impugnata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La notificazione dell'impugnazione è inesistente, e non semplicemente nulla, quando manca qualsiasi collegamento tra il luogo in cui la notifica è tentata e la persona del destinatario, con conseguente insanabilità del vizio.
- La sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo opera solo in caso di nullità della notificazione e non quando la notificazione sia inesistente.
- Nel processo tributario, la tardività dell'appello derivante da notificazione inesistente comporta l'inammissibilità o l'inefficacia dell'impugnazione, con possibilità per la Corte di cassare senza rinvio se il giudizio non doveva essere proseguito.
- La costituzione della parte intimata con difese di merito può sanare la nullità della notificazione, ma non l'inesistenza della notificazione stessa.
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