Cassazione Penale, Sentenza n. 43388/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 14/04/2023 che, in parte accogliendo l'appello del P.M., aveva sostituito le misure cautelari originarie applicate dal G.I.P. (obbligo di presentazione e divieto di avvicinamento) disponendo in favore di Wander la misura degli arresti domiciliari; entrambi erano indagati per concorso in lesioni dolose permanenti (art.110 e 583 quinquies c.p.). Le censure contestano: 1) la sussistenza dei gravi indizi a carico di Wilmer e la mancata considerazione delle difese e degli atti di indagine; 2) la mancata valutazione della scriminante della legittima difesa e del divieto di cui all'art. 273, comma 2 c.p.p., con conseguente illegittimità dell'applicazione di misure personali; 3) l'erronea applicazione degli arresti domiciliari a Wander nonostante la possibile concedibilità della sospensione condizionale della pena; 4) l'omessa motivazione sui motivi per cui non è stata ritenuta la legittima difesa; 5) vizi motivazionali relativi alla gravità degli indizi e alla pericolosità di Wander.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. In particolare: per Wilmer il ricorso è inammissibile perché l'ordinanza impugnata, disattendendo l'appello del P.M., non ha prodotto effetti pregiudizievoli sulla sua posizione (doveva impugnare l'ordinanza genetica del G.I.P.); numerose doglianze sono quindi assorbite o inammissibili. Quanto a Wander, molte censure sono inammissibili per mancato esperimento dei rimedi processuali previsti (riesame ai sensi dell'art.309 c.p.p. o ricorso immediato ex art.311, comma 2 c.p.p.) e perché attengono a valutazioni di fatto, non sindacabili in Cassazione, ovvero non dimostrano manifesta illogicità della motivazione. Il motivo sulla sospensione condizionale è stato ritenuto manifestamente infondato; le doglianze sulla legittima difesa e sui vizi motivazionali sono state considerate ricostruzioni alternative dei fatti, quindi non ammissibili in sede di legittimità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110 e art. 583-quinquies
art. 110 e 583 quinquies cod. pen.
Le norme indicano il reato contestato (concorso in lesioni dolose permanenti); la decisione conferma che gli indagati erano ritenuti gravemente indiziati di tale reato dai giudici di merito.
Codice di procedura penale, disposizioni di attuazione art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso è stato presentato nei limiti richiesti da questa disposizione; la Corte ne richiama l'ambito limitato di deduzioni consentite in cassazione rispetto alle questioni di merito.
Codice di procedura penale, art. 309
La mancata proposizione del riesame ha precluso la possibilità di sollevare in Cassazione questioni che non erano state sottoposte al giudice dell'impugnazione cautelare.
Codice di procedura penale, art. 311, comma 2
art. 311, comma 2 cod. proc. pen.
La mancata proposizione del ricorso immediato ha comportato l'impossibilità, in sede di legittimità, di esaminare questioni che il giudice dell'appello non era stato chiamato a decidere.
Codice di procedura penale, art. 273, comma 2
art. 273, comma 2 cod. proc. pen.
La norma è stata invocata dalla difesa quale divieto rilevante nella valutazione delle misure cautelari alla luce della scriminante della legittima difesa; la Corte non ha esaminato nel merito tale tema per le ragioni di inammissibilità indicate.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità: la Corte ha disposto il pagamento delle spese e la somma di euro 3.000,00.
D.L. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176, art. 23 comma 8
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. con l. 18/12/2020, n.176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; la Corte ha registrato tali conclusioni nel procedimento.
Codice di procedura penale, art. 292
Riferimento richiamato in dottrina/giurisprudenza sul modello di ordinanza cautelare e sulla portata dell'atto di impugnazione, richiamato dalla Corte per distinguere poteri del giudice dell'appello da limiti del sindacato di legittimità.
Massime di principio
- In cassazione contro misure cautelari personali la Corte verifica principalmente la violazione di norme di diritto o la manifesta illogicità della motivazione; non è sede per rinnovare la valutazione dei fatti.
- Se una decisione di appello non ha prodotto effetti pregiudizievoli sulla posizione di un indagato, quest'ultimo deve impugnare l'ordinanza originaria (atto genetico); altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- Questioni che non sono state sottoposte al giudice dell'impugnazione cautelare (es. attraverso riesame ex art.309 o ricorso immediato ex art.311) sono precluse in sede di Cassazione.
- L'invocazione della scriminante della legittima difesa deve essere adeguatamente dedotta e valutata nei gradi di merito; una ricostruzione alternativa dei fatti in cassazione è inammissibile.
- La sussistenza del pericolo di reiterazione del reato può esentare il giudice dall'argomentare sulla concessione della sospensione condizionale della pena; tale valutazione è rimessa al giudice di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
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