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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43388/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 14/04/2023 che, in parte accogliendo l'appello del P.M., aveva sostituito le misure cautelari originarie applicate dal G.I.P. (obbligo di presentazione e divieto di avvicinamento) disponendo in favore di Wander la misura degli arresti domiciliari; entrambi erano indagati per concorso in lesioni dolose permanenti (art.110 e 583 quinquies c.p.). Le censure contestano: 1) la sussistenza dei gravi indizi a carico di Wilmer e la mancata considerazione delle difese e degli atti di indagine; 2) la mancata valutazione della scriminante della legittima difesa e del divieto di cui all'art. 273, comma 2 c.p.p., con conseguente illegittimità dell'applicazione di misure personali; 3) l'erronea applicazione degli arresti domiciliari a Wander nonostante la possibile concedibilità della sospensione condizionale della pena; 4) l'omessa motivazione sui motivi per cui non è stata ritenuta la legittima difesa; 5) vizi motivazionali relativi alla gravità degli indizi e alla pericolosità di Wander.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. In particolare: per Wilmer il ricorso è inammissibile perché l'ordinanza impugnata, disattendendo l'appello del P.M., non ha prodotto effetti pregiudizievoli sulla sua posizione (doveva impugnare l'ordinanza genetica del G.I.P.); numerose doglianze sono quindi assorbite o inammissibili. Quanto a Wander, molte censure sono inammissibili per mancato esperimento dei rimedi processuali previsti (riesame ai sensi dell'art.309 c.p.p. o ricorso immediato ex art.311, comma 2 c.p.p.) e perché attengono a valutazioni di fatto, non sindacabili in Cassazione, ovvero non dimostrano manifesta illogicità della motivazione. Il motivo sulla sospensione condizionale è stato ritenuto manifestamente infondato; le doglianze sulla legittima difesa e sui vizi motivazionali sono state considerate ricostruzioni alternative dei fatti, quindi non ammissibili in sede di legittimità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110 e art. 583-quinquies

    art. 110 e 583 quinquies cod. pen.

    Le norme indicano il reato contestato (concorso in lesioni dolose permanenti); la decisione conferma che gli indagati erano ritenuti gravemente indiziati di tale reato dai giudici di merito.

  • Codice di procedura penale, disposizioni di attuazione art. 173

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato presentato nei limiti richiesti da questa disposizione; la Corte ne richiama l'ambito limitato di deduzioni consentite in cassazione rispetto alle questioni di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 309

    La mancata proposizione del riesame ha precluso la possibilità di sollevare in Cassazione questioni che non erano state sottoposte al giudice dell'impugnazione cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 311, comma 2

    art. 311, comma 2 cod. proc. pen.

    La mancata proposizione del ricorso immediato ha comportato l'impossibilità, in sede di legittimità, di esaminare questioni che il giudice dell'appello non era stato chiamato a decidere.

  • Codice di procedura penale, art. 273, comma 2

    art. 273, comma 2 cod. proc. pen.

    La norma è stata invocata dalla difesa quale divieto rilevante nella valutazione delle misure cautelari alla luce della scriminante della legittima difesa; la Corte non ha esaminato nel merito tale tema per le ragioni di inammissibilità indicate.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità: la Corte ha disposto il pagamento delle spese e la somma di euro 3.000,00.

  • D.L. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176, art. 23 comma 8

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. con l. 18/12/2020, n.176

    Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; la Corte ha registrato tali conclusioni nel procedimento.

  • Codice di procedura penale, art. 292

    Riferimento richiamato in dottrina/giurisprudenza sul modello di ordinanza cautelare e sulla portata dell'atto di impugnazione, richiamato dalla Corte per distinguere poteri del giudice dell'appello da limiti del sindacato di legittimità.

Massime di principio

  • In cassazione contro misure cautelari personali la Corte verifica principalmente la violazione di norme di diritto o la manifesta illogicità della motivazione; non è sede per rinnovare la valutazione dei fatti.
  • Se una decisione di appello non ha prodotto effetti pregiudizievoli sulla posizione di un indagato, quest'ultimo deve impugnare l'ordinanza originaria (atto genetico); altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
  • Questioni che non sono state sottoposte al giudice dell'impugnazione cautelare (es. attraverso riesame ex art.309 o ricorso immediato ex art.311) sono precluse in sede di Cassazione.
  • L'invocazione della scriminante della legittima difesa deve essere adeguatamente dedotta e valutata nei gradi di merito; una ricostruzione alternativa dei fatti in cassazione è inammissibile.
  • La sussistenza del pericolo di reiterazione del reato può esentare il giudice dall'argomentare sulla concessione della sospensione condizionale della pena; tale valutazione è rimessa al giudice di merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.

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