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Sentenza

Sentenza n. 4412/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 2217/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 24066/2024, pubblicata in data 20.02.2025, notificata in data 19.04.2025, passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 2217/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 2217/2025, notificata all'Amministrazione il 19 aprile 2025 e passata in giudicato, oltre alla fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Ha dedotto il persistente inadempimento del Ministero, evidenziando in camera di consiglio l'assenza di qualsiasi pagamento solutorio. Il ricorso è stato notificato il 18 ottobre 2025, quando era già decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata validamente depositata ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a., risultava passata in giudicato e non era stata eseguita dal Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, o dalla sua notificazione su istanza di parte se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, quale commissario ad acta, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Il giudice ha riservato l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. qualora l'inadempimento persista dopo la scadenza di entrambi i termini. Ha inoltre riconosciuto gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo e il rimborso delle spese vive successive, condannando il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    comma 2; comma 4, lettera e)

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, il deposito della decisione da eseguire, la nomina del commissario ad acta e la possibilità di fissare una penalità di mora per l'inadempimento dell'Amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 147, comma 1, lettera a), l. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 14 d.l. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lettera a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro le pubbliche amministrazioni.

  • art. 1282, comma 1, c.c.

    I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo diversa previsione della legge o del titolo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro la pubblica amministrazione quando una decisione del giudice ordinario, notificata all'Amministrazione e passata in giudicato, non sia stata eseguita, purché sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e può nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato dell'esecuzione sostitutiva in caso di persistente inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. può essere riservata per una successiva fase, subordinandone l'applicazione alla persistente inosservanza del giudicato dopo la scadenza dei termini assegnati per l'esecuzione ordinaria e sostitutiva.
  • Quando il giudicato riconosce un credito pecuniario liquido ed esigibile, sono dovuti gli ulteriori interessi legali maturati dal deposito della sentenza di ottemperanza fino al soddisfacimento, oltre al rimborso delle spese vive successive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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