Cassazione Penale, Sentenza n. 29103/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41‑bis Ord. pen.: il ricorrente contestava la fondatezza delle informazioni utilizzate dalle Direzioni antimafia (assenza di riscontri probatori sulla persistenza di rapporti con la Sacra Corona Unita, inesattezza o generica datità delle fonti, mancata considerazione della documentazione difensiva e delle registrazioni integrali dei colloqui, errata attribuzione di disponibilità economiche di "non chiara provenienza", proscioglimento o assenza di condanne per reati di droga/estorsione, e comportamenti penitenziari positivi). Denunciava inoltre mancata o sola apparente motivazione dell'ordinanza di rigetto del reclamo, con richieste di chiarimento su quali elementi specifici giustificassero la permanenza del pericolo di contatti con l'organizzazione e la sussistenza di ingenti disponibilità economiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ricordato che la proroga dell'art. 41‑bis, comma 2‑bis, è ammessa se non risulta venuta meno la capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali, valutando una serie di indicatori (profili criminali, ruolo nell'associazione, perdurante operatività del sodalizio, nuove incriminazioni). Ha ritenuto il sindacato in cassazione limitato a violazione di legge e carenza totale di motivazione, non a ricognizione di merito. Nel merito ha giudicato congrua e adeguata la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che ha valorizzato la gravità del profilo criminale di Gagliardi (ergastolo per omicidio aggravato e associazione mafiosa, ruolo di promotore), la persistenza dell'operatività del gruppo nella zona e le dichiarazioni di collaboratori (fratelli Campana) che indicano il mantenimento di un ruolo apicale affidato a referenti esterni; ha quindi ritenuto non provata la cessazione del pericolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41‑bis Ord. pen. (commi 2‑bis e 2‑sexies)
La proroga del regime differenziato è ammissibile per periodi biennali se non risulta venuta meno la capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali; il sindacato in Cassazione è limitato alla violazione di legge e alla mancanza totale di motivazione (comma 2‑sexies disciplina il ricorso per cassazione).
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata per i capi di impugnazione relativi a violazione di legge e carenza di motivazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla estensione della motivazione nella sintesi dei motivi in sede di cassazione (limiti alla esposizione dettagliata nei limiti necessari per la motivazione).
art. 238‑bis cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di intangibilità del giudicato e alla valutazione di sentenze irrevocabili; la Corte non ha ritenuto sussistente un travisamento tale da violare la norma.
legge 23 dicembre 2002, n. 279 (art. 2)
Ha sostituito il comma 2‑bis dell'art. 41‑bis prevedendo la disciplina delle proroghe biennali del regime; la Corte ricorda la norma per i limiti di applicazione.
Costituzione (artt. 2, 3, 24, 25, 27, 111)
Richiamati dal ricorrente in censura rispetto a presunti profili di incostituzionalità o lesione di diritti processuali e sostanziali; la Corte non ha ritenuto che la decisione violasse i principi costituzionali invocati, alla luce della congrua motivazione sui rischi di collegamento.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6)
Invocata dal ricorrente con riferimento a garanzie del giusto processo; la decisione della Corte di cassazione non ha riscontrato violazioni rilevanti rispetto alla motivazione e al contraddittorio.
Massime di principio
- La proroga del 41‑bis può essere disposta se permangono indicatori concreti del rischio di mantenimento di rapporti con l'organizzazione: profilo criminale, ruolo apicale, perdurante operatività del sodalizio e nuove incriminazioni sono fattori determinanti.
- In sede di cassazione il sindacato è limitato a questioni di diritto e alla mancanza totale e manifesta della motivazione: non è consentito un sindacato di merito sui fatti se la motivazione del giudice di merito è logica e congrua.
- Per impugnare efficacemente una proroga 41‑bis il difensore deve produrre elementi concreti, recenti e specifici che dimostrino la cessazione effettiva dei contatti (es. documenti probatori, evidenze di dissociazione, prova di assenza di partecipazione a strutture criminali), non semplici affermazioni generiche.
- Il comportamento penitenziario positivo e i risultati del trattamento costituiscono elementi valutabili ma, da soli, non impongono la cessazione del regime se sussistono altri indicatori di pericolo.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e i risultati di indagini/operazioni di polizia possono costituire elementi decisivi per ritenere la permanenza del pericolo, soprattutto se riferiti a soggetti con ruolo apicale.
- La motivazione del provvedimento restrittivo deve essere coerente, completa e logica: se il giudice affronta e risponde puntualmente alle argomentazioni della difesa la motivazione difficilmente sarà dichiarata assente in Cassazione.
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