Cassazione Civile, Ordinanza n. 28614/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti del titolare di un salumificio, con recupero a tassazione ai fini IRPEF, IVA e IRAP di maggior reddito fondato su indagini finanziarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione a prelevamenti e versamenti su conto corrente bancario nell’anno d’imposta 2008. Il contribuente impugnava l’atto e otteneva in primo grado un accoglimento parziale; in appello l’Ufficio chiedeva la riforma integrale, mentre il contribuente proponeva appello incidentale per ulteriori operazioni ritenute estranee all’attività d’impresa. La CTR accoglieva in parte l’appello principale e integralmente quello incidentale, ma con motivazione ritenuta carente. In Cassazione l’Agenzia denunciava, con il primo motivo, violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente della sentenza di appello, poiché la CTR non aveva illustrato le ragioni del rigetto del gravame erariale né quelle dell’accoglimento di quello incidentale. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c.; tale censura è stata dichiarata assorbita. I contribuenti resistevano e proponevano ricorso incidentale, deducendo omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la CTR avrebbe escluso indebitamente la deduzione forfettaria dei costi di produzione dell’80% nonostante la documentazione contabile depositata, da cui emergeva un ricarico medio del 20%.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, ritenendo la sentenza di appello affetta da motivazione apparente, e ha dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale. Ha poi accolto anche il ricorso incidentale dei contribuenti, perché la CTR non aveva esaminato la documentazione prodotta in ordine ai costi di produzione e non aveva correttamente applicato i principi in tema di prova contraria alle presunzioni da indagini bancarie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Le movimentazioni bancarie non giustificate possono fondare la presunzione di maggiori ricavi; il contribuente può fornire prova contraria anche presuntiva e, ove provati costi inerenti, questi vanno considerati ai fini della determinazione del reddito.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve essere motivata in modo effettivo; una motivazione solo apparente o meramente stereotipata determina nullità della decisione.
art. 132 c.p.c.
La motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione; non è sufficiente un apparato argomentativo solo graficamente esistente ma inidoneo a spiegare l'iter logico del giudice.
art. 2697 c.c.
Il tema dell'onere della prova è rilevante in relazione alla dimostrazione dei costi deducibili e della prova contraria alle presunzioni fiscali.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
La deduzione forfettaria dei costi di produzione opera nel caso di accertamento induttivo puro; negli accertamenti analitici o analitico-presuntivi il contribuente deve provare i costi deducibili.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Usato come vizio denunciato per la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Usato come vizio denunciato nel ricorso incidentale per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente e quindi nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta il mero richiamo a principi giurisprudenziali o a precedenti decisioni senza un confronto con i motivi di appello e con le risultanze di causa.
- Nel giudizio di appello il giudice deve confrontarsi specificamente con i motivi di impugnazione; una motivazione per relationem è valida solo se incorpora una valutazione autonoma e critica delle ragioni poste a base della decisione richiamata.
- In tema di indagini bancarie, i prelevamenti o versamenti non giustificati possono legittimare la pretesa fiscale, ma il contribuente può offrire prova contraria anche mediante presunzioni semplici e documentazione contabile.
- Quando il contribuente dimostra l'esistenza di costi di produzione inerenti ai maggiori ricavi accertati, tali costi devono essere considerati nella determinazione della base imponibile; il riconoscimento forfettario dei costi non è un automatismo, ma la conseguenza della prova offerta nel caso concreto.
- La prova documentale dei costi e della funzione economica delle movimentazioni bancarie non può essere elusa con affermazioni generiche o clausole di stile, dovendo il giudice spiegare puntualmente perché ritenga non provata l'estraneità delle operazioni all'attività d'impresa.
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