Sentenza del 09/06/2023 n. 16415 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente A.A. impugnava due intimazioni di pagamento per debiti tributari del 1999 (più cartelle), deducendo omessa notifica degli atti e prescrizione quinquennale. In Cassazione l'Ufficio e l'Agente della riscossione hanno dedotto, tra l'altro, la corretta applicazione della prescrizione quinquennale alle sanzioni (D.Lgs. 472/1997, art.20), la prescrizione quinquennale degli interessi ai sensi dell'art.2948 c.c., e l'interruzione/sospensione del termine prescrizionale per effetto dell'insinuazione allo stato passivo nel fallimento del contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (sanzioni e interessi): ha confermato che le sanzioni tributarie seguono il termine quinquennale dell'art.20 D.Lgs. 472/1997 e che gli interessi, essendo obbligazione autonoma, sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art.2948 c.c. Ha, invece, accolto il terzo motivo riguardante gli effetti dell'insinuazione allo stato passivo: ha enunciato il principio secondo cui la domanda di insinuazione interrompe la prescrizione con effetti permanenti dalla proposizione fino alla chiusura della procedura concorsuale e tali effetti possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della procedura. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Lombardia per verificare per quali crediti è stata proposta insinuazione e se, conseguentemente, la prescrizione è maturata o meno; liquidazione delle spese rinviata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20
"il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento"
Le sanzioni tributarie sono soggette a prescrizione quinquennale autonoma rispetto al credito tributario; l'art.20 costituisce la disciplina generale di decadenza/prescrizione delle sanzioni e non viene assorbita dal regime prescrizionale del tributo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 24
Regola l'applicabilità, in fase di riscossione, delle disposizioni sulla riscossione dei tributi alle sanzioni, ma non disciplina espressamente la prescrizione delle sanzioni; non sostituisce il regime quinquennale dell'art.20 in materia di prescrizione.
Codice Civile, art. 2948, n. 4
Gli interessi hanno natura di obbligazione autonoma rispetto al debito principale e sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art.2948 c.c., n.4.
Codice Civile, art. 2945, comma 2
La proposizione della domanda giudiziale (equiparata dall'art.94 L.Fall. alla domanda di insinuazione) determina l'interruzione della prescrizione del credito.
Legge Fallimentare, art. 94
La domanda di insinuazione allo stato passivo è equiparata all'atto con cui si inizia un giudizio e quindi produce effetti interruttivi/sospensivi della prescrizione ex art.2945 c.c.
Legge Fallimentare, art. 120, comma 3 e comma 4
"i creditori, con la chiusura del fallimento, riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi"; "il provvedimento di ammissione allo stato passivo costituisce prova scritta per il creditore"
La chiusura del fallimento determina la perdita degli effetti protettivi della procedura e l'avvio di un nuovo periodo prescrizionale; il provvedimento di ammissione costituisce prova scritta utile anche per azioni extraconcorsuali.
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie seguono un regime prescrizionale autonomo quinquennale (D.Lgs. 472/1997, art.20) distinto da quello del tributo sottostante.
- Gli interessi accessori ai crediti tributari sono obbligazioni autonome soggette alla prescrizione quinquennale ex art.2948 c.c.
- La domanda di insinuazione allo stato passivo nel fallimento interrompe la prescrizione e sospende il suo decorso per tutta la durata della procedura concorsuale; questi effetti permangono all'interno della procedura e possono essere fatti valere nei confronti del debitore una volta tornato in bonis.
- All'atto della chiusura del fallimento inizia un nuovo periodo prescrizionale per i crediti per i quali è stata proposta l'insinuazione; occorre verificare caso per caso quali crediti sono stati effettivamente insinuati.
- Per il creditore pubblico o privato, l'insinuazione allo stato passivo è lo strumento principale per preservare il diritto dalla prescrizione durante la procedura concorsuale; in mancanza di insinuazione, il rischio della prescrizione può ricadere sul credito.
- Per il contribuente/debitore tornato in bonis è importante accertare se il creditore si sia insinuato nel fallimento e le date rilevanti, perché ciò può impedire la dichiarazione di prescrizione fino alla chiusura della procedura e far ripartire un nuovo termine prescrizionale solo da quella data.
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