Cassazione Penale, Sentenza n. 31167/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mancini è stato condannato per il delitto di peculato per essersi appropriato della somma di €6.824,60, provento del gioco del lotto, di cui aveva la disponibilità in qualità di titolare di una rivendita con ricevitoria. Impugnava la sentenza articolando due motivi: 1) il mero ritardo nei versamenti non può automaticamente costituire peculato; la normativa speciale sul lotto (art. 8 L.85/1990 e art. 33 L.724/1994) prevede sanzioni amministrative e penali per ritardi ma anche cause di non punibilità per ritardi contenuti; nel caso i versamenti mancati si sarebbero protratti per tempi non apprezzabili e in ogni caso sarebbero stati poi eseguiti (in parte il 7/5/2012, dopo la revoca, e saldo definitivo il 31/07/2012), quindi non ci sarebbe stata l'interversione del possesso; 2) riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. alla luce della modifica operata dal d.lgs. n.150/2022 e della modesta entità delle somme, nonché possibile qualificazione della condotta come peculato d'uso (art. 314 comma 2).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ribadito che la normativa sul lotto fissa termini di versamento e sanzioni amministrative/penali per il ritardo, ma il peculato richiede la prova dell'interversione del titolo del possesso (comportamento "uti dominus"). La sussistenza del reato va accertata caso per caso considerando durata del ritardo, comportamenti dopo la diffida/intimazione, uso delle somme e altre circostanze; nel caso concreto il ricorrente non ha spiegato perché l'inadempimento è proseguito tanto a lungo, quale uso abbia fatto delle somme e perché abbia poi pagato solo dopo l'avvio dei provvedimenti di sospensione/revoca, per cui la condanna resistette. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: l'art. 131-bis c.p., anche dopo la modifica del 2022, esclude in modo espresso i delitti contro la pubblica amministrazione (tra cui il peculato) dalla causa di non punibilità per particolare tenuità; inoltre il peculato ha una pena minima superiore a due anni e la fattispecie attenuata del peculato d'uso non è applicabile al denaro. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
Reato di appropriazione di cose o denaro di cui l'agente ha la disponibilità per ragione del servizio; integra peculato solo quando sia provata l'interversione del titolo del possesso (comportamento "uti dominus"), non per il mero ritardo nell'adempimento.
Legge 19 aprile 1990, n. 85, art. 8
"Non è punibile il raccoglitore del gioco de/lotto che abbia omesso di versare i proventi estrazionali della raccolta in misura non superiore alla metà della somma dovuta entro il termine di cui al comma 1, quando compia il versamento integrativo entro sette giorni dal ricevimento di apposito avviso dell'ufficio competente"
Sanziona penalmente il ritardo oltre il termine ordinario (giovedì della settimana successiva) ma prevede una causa di non punibilità per ritardi contenuti e versamenti integrativi entro sette giorni dalla diffida.
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 33, comma 2
Prevede sanzione amministrativa pecuniaria e interessi maggiorati per il ritardato pagamento dei proventi del lotto; il pagamento oltre il termine contrattuale o legale è comunque tardivo e comporta la sanzione amministrativa.
D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, art. 94
Disciplina la procedura di decadenza o revoca della concessione e i termini per le controdeduzioni (30 giorni) dopo intimazione; il termine derivante dall'intimazione è rilevante per valutare il prolungarsi dell'inadempimento.
d.lgs. 10 marzo 2022, n. 150 (modifica art. 131-bis c.p.)
Ha modificato l'art. 131-bis ampliando gli elementi di valutazione della particolare tenuità includendo la condotta successiva; tuttavia il comma 3 esprime esclusioni per taluni reati, e il peculato è ricompreso tra i delitti per i quali la tenuità non è riconoscibile, rendendo inapplicabile la causa nel caso di specie.
Legge 30 dicembre 2022, n. 199 (conversione dl. 31 ottobre 2022, n. 162)
Ha inciso su benefici penitenziari eliminando alcune barriere che prima rendevano certi reati ostativi; la Corte nota questa innovazione ma ritiene nondimeno che, per i fini dell'art. 131-bis e per la qualificazione del peculato, non si possa ritenere applicabile la causa di non punibilità al caso concreto.
Massime di principio
- Il mero ritardo nel versamento non integra automaticamente il reato di peculato: occorre provare l'interversione del titolo del possesso (atteggiamento "uti dominus").
- La qualificazione penalistica va decisa caso per caso valutando durata del ritardo, esistenza e contenuto di intimazioni/diffide, comportamento successivo, uso delle somme e spiegazioni dell'agente.
- La normativa speciale sul gioco del lotto prevede sanzioni amministrative e, per ritardi più gravi, anche sanzioni penali, nonché una specifica causa di non punibilità per ritardi contenuti con pagamento integrativo entro termini stabiliti.
- L'art. 131-bis c.p., anche dopo la modifica del 2022, non è applicabile al peculato quando la norma lo esclude espressamente; inoltre il peculato d'uso non è applicabile al denaro, che è fungibile.
- In difesa è determinante documentare le ragioni del ritardo, l'uso effettuato delle somme non versate e le azioni intraprese dopo la diffida o l'avvio del procedimento, perché l'assenza di tali elementi facilita la ricostruzione della condotta come appropriazione.
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