Cassazione Penale, Sentenza n. 23678/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato, in parte, la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa a procedimenti per associazione finalizzata al narcotraffico e altri reati: la Corte di Appello aveva riconosciuto l'ingiustizia formale solo per tre incriminazioni per le quali risultava pacifico il carcere, ma aveva parcellizzato la detenzione, ritenuto ostativa la violazione dell'obbligo di dimora e la condizione di recidiva infra-quinquennale, e aveva sospeso la liquidazione dell'indennizzo in attesa dell'esito di altri procedimenti penali e della verifica dei cumuli pena; la difesa denunciava parcellizzazione illegittima e il mancato immediato accoglimento e liquidazione per la parte riconosciuta
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale ha parcellizzato erroneamente la detenzione senza considerare che l'assoluzione, fondata sull'alibi, investiva tutte le imputazioni e imponeva una valutazione unitaria. Ha ribadito che il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma ma vincolata dalla sentenza di assoluzione e che la motivazione sulla "ingiustizia formale" non era adeguatamente esplicitata. Inoltre la Cassazione ha precisato che, pur essendo applicabile il principio di fungibilità (nessuna libera scelta tra ristoro pecuniario e scomputo), il giudice della riparazione non può sospendere la liquidazione dell'indennizzo semplicemente per la pendenza di procedimenti penali; può sospendere solo se risulti l'esistenza di una condanna non definitiva che sia già rilevante ai fini dello scomputo. L'ordinanza impugnata è annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione; comma 2 disciplina l'ipotesi di "ingiustizia formale", comma 4 esclude il diritto alla riparazione per la parte di custodia cautelare computata ai fini della pena ai sensi dell'art. 657 c.p.p.
art. 657 cod. proc. pen.
Prevede il criterio di fungibilità ai fini dello scomputo delle misure di custodia cautelare nella determinazione della pena da eseguire; impone il computo dei periodi di custodia subiti dopo la commissione del reato per cui si sconta la pena
art. 273 cod. proc. pen.
Riguarda le condizioni di applicabilità delle misure cautelari; estrinsecato come parametro per verificare il difetto originario delle condizioni di applicabilità della misura
art. 280 cod. proc. pen.
Collegato all'accertamento della mancanza delle condizioni per la misura cautelare, richiamato come riferimento per l'ingiustizia formale
art. 2041 cod. civ.
Consente allo Stato di esperire azione per ingiustificato arricchimento per il recupero di somme eventualmente corrisposte indebitamente a titolo di indennizzo
art. 5 CEDU
Richiamato per la compatibilità del meccanismo di "riparazione in forma specifica" con i diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza), art. 6
Menzione volta a escludere un automatismo di disapplicazione per conflitto con diritto UE, precisando l'assenza di collegamento diretto nella fattispecie
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve valutare in modo unitario la detenzione subita e non può "parcellizzare" periodi o capi quando l'assoluzione per alibi o per insussistenza riguarda complessivamente le imputazioni
- La sentenza di assoluzione costituisce un imprescindibile punto di riferimento per il giudice della riparazione: questi opera autonomamente ma non può rimettere in discussione gli accertamenti definitivi del giudice di merito
- L'"ingiustizia formale" ai sensi dell'art. 314, comma 2, richiede specifiche e motivate indicazioni circa il difetto originario delle condizioni di applicabilità della misura (artt. 273 e 280 c.p.p.)
- Il principio di fungibilità (art. 657 c.p.p.) esclude la possibilità per l'interessato di scegliere tra lo scomputo della custodia cautelare e il ristoro pecuniario; il giudice della riparazione deve verificare se la custodia è già stata computata dall'organo dell'esecuzione
- La mera pendenza di procedimenti penali non legittima la sospensione automatica della liquidazione dell'indennizzo: la sospensione è ammissibile solo se sussiste una condanna non definitiva o altro elemento concreto che renda necessario attendere per evitare duplicazioni o indebiti vantaggi
- Se l'indennizzo è già stato corrisposto e successivamente emerge che deve essere recuperato per effetto di fungibilità o altri motivi, lo Stato può agire per ingiustificato arricchimento
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