Cassazione Civile, Ordinanza n. 29690/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il proprietario di alcune unit immobiliari e delle relative autorimesse in un condominio impugnava, dapprima con ricorso straordinario poi traslato in sede giurisdizionale, l'ordinanza comunale che vietava l'uso dell'autorimessa condominiale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio, insieme agli atti presupposti dei vigili del fuoco e, in particolare, al permesso di costruire rilasciato a una societ per modifiche interne destinate a trasformare un locale magazzino in tre box auto. Sosteneva che l'autorimessa fosse storicamente vincolata a nove posti auto, che il vincolo tavolare e il titolo edilizio originario non consentissero incrementi dei posti auto, e che il nuovo permesso avesse illegittimamente ampliato la consistenza dei box, determinando l'applicazione della normativa antincendio e del conseguente provvedimento inibitorio. In Cassazione deduceva un unico motivo per eccesso di potere giurisdizionale, lamentando che il Consiglio di Stato avesse attribuito al vincolo tavolare un contenuto diverso da quello originario, invadendo la sfera del legislatore e quella del merito amministrativo, nonch la violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che le censure investissero soltanto errores in iudicando/ in procedendo e non un vero e proprio difetto o eccesso di giurisdizione. L'interpretazione del vincolo tavolare e la valutazione della portata del permesso di costruire sono state qualificate come attività propriamente giurisdizionali, non come invasione della sfera legislativa o amministrativa. Anche la doglianza relativa all'art. 34, comma 2, c.p.a. stata esclusa, poich il Consiglio di Stato si era limitato a negare la richiesta di ordine di ricostruire il muro, senza sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di poteri non ancora esercitati. Il ricorso stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alle ulteriori somme previste dall'art. 96 c.p.c. e dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
delimita il ricorso per cassazione contro le sentenze dei giudici speciali ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, non estensibili agli errores in iudicando o in procedendo.
art. 362 c.p.c.
richiamato per ribadire i limiti del sindacato della Corte sui provvedimenti dei giudici speciali.
art. 110 c.p.a.
richiamato quale parametro dei motivi inerenti alla giurisdizione contro le sentenze del giudice amministrativo.
art. 34, comma 2, c.p.a.
impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati o di sostituirsi all'amministrazione.
art. 96 c.p.c.
applicato per la condanna aggravata al pagamento di somme in favore delle controparti e della Cassa delle ammende in presenza di ricorso inammissibile.
art. 380-bis c.p.c.
terzo comma, ultima parte
richiamato quale base processuale per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. nel rito accelerato.
art. 380-bis 1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente la declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
art. 2 r.d. 28 marzo 1929 n. 499
invocato dal ricorrente come norma sulla disciplina tavolare, ma la sua interpretazione non stata ritenuta idonea a configurare un vizio di giurisdizione.
art. 8 del relativo allegato (Disposizioni relative ai libri fondiari)
invocato dal ricorrente in relazione al vincolo tavolare; la sua applicazione rientra nell'attivit interpretativa del giudice, non nello sconfinamento di giurisdizione.
Massime di principio
- Il vizio di eccesso di potere giurisdizionale, deducibile in cassazione contro le sentenze dei giudici speciali, sussiste solo quando il giudice travalichi i limiti esterni della propria giurisdizione, invadendo la sfera riservata al legislatore o alla discrezionalit amministrativa, oppure negando giurisdizione in presenza di materia astrattamente giustiziabile.
- Non integra eccesso di giurisdizione l'errore nell'interpretazione o nell'applicazione di norme sostanziali o processuali, n la non corretta ricognizione dei fatti, poich tali profili attengono ai limiti interni dell'esercizio della giurisdizione e si risolvono in errores in iudicando o in procedendo.
- La qualificazione del contenuto e degli effetti di atti tavolari e amministrativi, cos come l'esegesi della normativa applicabile, appartiene alla funzione giurisdizionale e non comporta di per s invasione della sfera dell'amministrazione.
- Non vi sconfinamento nel merito amministrativo quando il giudice si limiti a confermare o respingere il provvedimento impugnato, senza sostituire la propria volont a quella dell'amministrazione o ordinare l'esercizio di un potere non ancora esercitato.
- Quando il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile per motivi attinenti alla giurisdizione solo apparentemente configurati, possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.
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