Cassazione Civile, Ordinanza n. 20679/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I lavoratori erano stati assunti da una società di trasporto pubblico locale con contratto di formazione e lavoro in essere al 25 luglio 1997; il rapporto era poi stato trasformato in contratto subordinato a tempo indeterminato. Essi rivendicavano il diritto al c.d. "terzo elemento" salariale, voce retributiva soppressa dal ccnl del 25 luglio 1997 ma mantenuta per i dipendenti già in forza a tempo indeterminato a quella data. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponevano ricorso per cassazione deducendo, con due motivi congiunti, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo. Sostenevano che, anche alla luce della disciplina europea sul lavoro a termine, la contrattazione collettiva non potesse escluderli dalla conservazione del trattamento economico riconosciuto ad altri lavoratori, chiedendo la cassazione senza rinvio e la decisione nel merito con condanna della società al pagamento di differenze retributive pari a euro 2.608,90.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché non sviluppato né argomentato, e infondato il motivo di violazione di legge. Ha confermato l'orientamento più recente secondo cui non vi è violazione dell'art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984 né trattamento discriminatorio quando la contrattazione collettiva, nel riformare gli istituti retributivi, esclude i lavoratori assunti con c.f.l. poi trasformato a tempo indeterminato dall'attribuzione di nuove voci salariali, equiparandoli ai neoassunti ai soli fini di tale esclusione, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio. La Corte ha precisato che il c.d. terzo elemento non era mai entrato nella retribuzione dei ricorrenti durante il periodo di formazione, sicché al momento della soppressione della voce non esisteva per essi alcun livello retributivo da mantenere, né un diritto quesito. Ha quindi respinto il ricorso, compensando le spese del giudizio di legittimità e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984
La disposizione non è violata dalla contrattazione collettiva che esclude i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro poi trasformato dall'attribuzione di nuove voci salariali, purché sia conservata l'anzianità di servizio e non si incida su trattamenti retributivi già in godimento.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'interpretazione della norma, ma non è stato accolto dalla Corte, che ha seguito l'orientamento più recente sulla disciplina collettiva applicabile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non è specificamente sviluppato e argomentato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla corte territoriale per motivare il proprio dissenso consapevole dall'orientamento di legittimità.
art. 36 Cost.
La valutazione della adeguatezza della retribuzione non richiede il riferimento a tutti gli elementi e istituti contrattuali, essendo salva la specifica disciplina dettata da norme di legge o contrattuali.
d.l. n. 726/1984
Fonte della disciplina del contratto di formazione e lavoro richiamata per escludere una violazione derivante dalla diversa regolazione collettiva del trattamento economico.
L. n. 863/1984
Legge di conversione del d.l. n. 726/1984, utilizzata come base normativa del regime del contratto di formazione e lavoro.
Direttiva 1999/70/CE
La disciplina dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato è richiamata per affermare che essa non impedisce trattamenti economici differenziati durante il periodo di formazione, essendo riservato agli Stati membri un margine di discrezionalità per i rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato.
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
Conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità nell'applicazione ai rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato, nonché ai contratti di formazione e inserimento finanziati pubblicamente.
Massime di principio
- Non integra violazione della disciplina sul contratto di formazione e lavoro la clausola collettiva che, in occasione della soppressione di voci retributive, mantenga il valore monetario solo per i lavoratori che già ne fruivano, escludendo invece chi non abbia mai percepito quelle voci durante il periodo di formazione.
- Ai fini della tutela contro trattamenti discriminatori o decurtazioni retributive, rileva la concreta entrata della voce nel patrimonio retributivo del lavoratore: se la voce non è mai stata corrisposta, non sussiste un diritto quesito alla sua conservazione dopo la riforma collettiva.
- La conservazione dell'anzianità di servizio maturata durante il c.f.l. è concettualmente distinta dalla conservazione di specifiche voci salariali: la prima può essere garantita senza che ciò imponga il mantenimento di trattamenti economici non ancora acquisiti.
- La valutazione della sufficienza costituzionale della retribuzione ex art. 36 Cost. va compiuta tenendo conto della disciplina legale e contrattuale applicabile, senza pretendere l'inclusione di ogni istituto economico previsto in altri rapporti o per altri lavoratori.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua e sviluppa in modo specifico il fatto storico trascurato e la sua decisività.
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