Sentenza n. 2789/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere del Conservatorio che hanno sospeso il concorso e promosso l’annullamento in autotutela, nonché deliberazioni e decreti che hanno avviato e disposto l’annullamento integrale della procedura di reclutamento per un docente di pianoforte AFAM018
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato idoneo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato al concorso bandito nel giugno 2025 per un posto a tempo indeterminato di docente di prima fascia nel settore AFAM018 Pianoforte; collocato al secondo posto e primo degli idonei, aveva sottoscritto un contratto il 7 novembre 2025 in sostituzione del docente avente diritto. Il Conservatorio aveva sospeso la procedura e poi annullato gli atti, dopo le sollecitazioni ministeriali, ritenendo applicabile il d.P.R. n. 83/2024 anziché il d.m. n. 180/2023. Con il ricorso introduttivo il candidato ha dedotto: violazione delle preleggi, del d.m. n. 180/2023, del d.P.R. n. 83/2024 e degli artt. 21-octies e 21-nonies l. n. 241/1990, sostenendo che il nuovo regolamento si applicasse solo dall’inizio dell’anno accademico 2025/2026 e contestando la carenza di motivazione sull’interesse pubblico all’autotutela; contraddittorietà rispetto alle circolari ministeriali e lesione dell’affidamento e del buon andamento; infine, difetto di motivazione e illegittima ingerenza ministeriale nelle modalità di reclutamento. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva deliberazione e i decreti di avvio e conclusione dell’annullamento, riproponendo tali censure e sostenendo inoltre che il d.m. n. 128/2025, fonte subordinata, non potesse anticipare l’applicazione del d.P.R. n. 83/2024 e che la procedura gravasse su facoltà assunzionali riferite ad anni precedenti.
La decisione
Il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile: le delibere impugnate si limitavano a sospendere la procedura, avviare l’interlocuzione e impartire indicazioni agli organi del Conservatorio, senza lesività esterna autonoma; l’eventuale impugnazione anticipata di un atto endoprocedimentale è eccezionale e non ricorreva nella fattispecie. I motivi aggiunti sono respinti nel merito. Il TAR ritiene che il d.P.R. n. 83/2024, letto con l’art. 4, comma 4, dello stesso regolamento e con l’art. 5 del d.m. n. 128/2025, si applicasse anche alle procedure bandite nel 2025 per l’assunzione di docenti destinati a prestare servizio dall’anno accademico 2025/2026; il fatto che le facoltà assunzionali potessero riferirsi ad anni precedenti non incideva sulla disciplina organizzativa e regolatoria della procedura. Respinge la censura di difetto di motivazione: gli atti di annullamento indicavano l’interesse pubblico a ripristinare la legalità e a consentire la partecipazione di candidati in possesso dei requisiti più ampi e stringenti previsti dal nuovo regolamento, senza competere con candidati privi di tali requisiti. Respinge anche la censura relativa alle circolari ministeriali, ritenendo che esse confermassero l’applicazione della nuova disciplina alle attività preparatorie del reclutamento per il 2025/2026 e che comunque non potessero derogare alle norme. Esclude un affidamento tutelabile: il ricorrente era idoneo, non vincitore, e il bando conteneva una clausola di salvaguardia che contemplava provvedimenti ostativi e l’eventuale revoca o modifica; inoltre il contratto prevedeva la risoluzione in caso di annullamento della procedura. È infondata anche la censura sull’ingerenza ministeriale, poiché il Conservatorio ha esercitato autonomamente l’autotutela facendo propri rilievi di illegittimità della procedura. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 17, comma 8, d.P.R. 83/2024
Il Collegio ritiene tale prospettazione infondata, atteso che il citato art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 83/2024 va letto in combinato disposto, per un verso, con l’art. 4, comma 4, del medesimo decreto, secondo cui “Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell’anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre” e, per altro verso, con l’art. 5 del D.M. n. 128/2025.
La decorrenza delle nuove disposizioni dall’anno accademico 2025/2026 comprende le procedure bandite nel 2025, nell’anno accademico precedente, per reclutare docenti destinati a prestare servizio nell’anno accademico 2025/2026.
art. 4, comma 4, d.P.R. 83/2024
Il Collegio ritiene tale prospettazione infondata, atteso che il citato art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 83/2024 va letto in combinato disposto, per un verso, con l’art. 4, comma 4, del medesimo decreto, secondo cui “Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell’anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre” e, per altro verso, con l’art. 5 del D.M. n. 128/2025.
La previsione secondo cui le procedure sono bandite entro giugno dell’anno accademico precedente e si concludono entro ottobre raccorda la decorrenza della nuova disciplina con le selezioni destinate alle assunzioni per l’anno accademico 2025/2026.
art. 5 d.m. 128/2025
Il Collegio ritiene tale prospettazione infondata, atteso che il citato art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 83/2024 va letto in combinato disposto, per un verso, con l’art. 4, comma 4, del medesimo decreto, secondo cui “Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell’anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre” e, per altro verso, con l’art. 5 del D.M. n. 128/2025.
La disciplina ministeriale attuativa conferma che gli effetti del nuovo regolamento, compresa la programmazione del personale per il 2025/2026, decorrono secondo il nuovo regime, mentre l’avvio delle procedure avviene durante l’anno accademico 2024/2025.
art. 21-nonies l. 241/1990
In conclusione la doglianza deve essere rigettata atteso che, rilevata la sussistenza di un vizio di legittimità dell’atto annullato, afferente alla circostanza di aver bandito un concorso sulla scorta di una normativa non più in vigore, sono state in effetti declinate le ragioni di interesse pubblico a supporto del provvedimento di annullamento in autotutela afferenti, in somma sintesi, alla necessità di consentire agli aventi diritto in possesso dei più stringenti requisiti di partecipazione alla selezione di cui al D.P.R. n. 83/2024 (possesso di almeno tre anni accademici di insegnamento negli ultimi otto nelle istituzioni AFAM statali, o il valido inserimento nelle graduatorie nazionali) di partecipare alla procedura concorsuale oggetto di annullamento, senza concorrere con candidati privi di tali requisiti.
L’annullamento d’ufficio è adeguatamente motivato quando, oltre a individuare l’illegittimità dell’atto, esplicita l’interesse pubblico concreto perseguito, qui costituito anche dall’apertura della selezione ai candidati che possiedono i requisiti previsti dalla disciplina applicabile.
Massime di principio
- Un atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile quando non produce una lesione esterna attuale, di regola imputabile all’atto conclusivo; l’impugnazione anticipata è eccezionale e può ammettersi per atti vincolati che predeterminino nettamente l’esito o per atti interlocutori che determinino un arresto procedimentale.
- La previsione che una nuova disciplina del reclutamento si applichi dall’anno accademico 2025/2026, letta insieme alla norma che impone di bandire le procedure nell’anno accademico precedente e concluderle entro ottobre, comporta l’applicazione della nuova disciplina anche ai concorsi banditi nel 2025 per assumere docenti destinati a prestare servizio dal 2025/2026.
- Nel valutare quale disciplina regoli la procedura di reclutamento, la riferibilità delle risorse assunzionali a precedenti anni accademici non determina l’applicabilità della disciplina previgente se la normativa sopravvenuta regola l’organizzazione e lo svolgimento della procedura.
- L’annullamento d’ufficio di una procedura concorsuale illegittimamente indetta sulla base di una disciplina non più applicabile può essere sorretto dall’interesse pubblico a consentire la partecipazione di tutti gli aspiranti in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente.
- Non è tutelabile l’affidamento del partecipante quando il bando contiene una chiara clausola che riserva all’amministrazione la possibilità di revocare o modificare la procedura per sopravvenuti provvedimenti ostativi e il contratto contempla la risoluzione in caso di annullamento della selezione.
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