Ordinanza n. 414/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di dichiarazione della decadenza dalla carica per tre assenze consecutive e, con motivi aggiunti, avviso di convocazione del Consiglio comunale relativo alla surroga e agli adempimenti conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (consigliere comunale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale che ne ha dichiarato la decadenza dalla carica elettiva per tre assenze consecutive, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato l’avviso di convocazione del Consiglio comunale nella parte in cui prevedeva la surroga del consigliere, il giuramento del nuovo consigliere e le verifiche relative a eleggibilità, candidabilità, convalida e incompatibilità. La controversia cautelare concerneva, tra l’altro, l’idoneità della documentazione sanitaria prodotta a giustificare l’assenza del 24 febbraio 2026, risultando il certificato sottoscritto da un medico indicato come specialista in Ortopedia e Traumatologia e titolare di uno studio medico olistico.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, sospendendo l’efficacia della deliberazione di decadenza e dei provvedimenti connessi, compreso l’avviso di convocazione nella parte impugnata. Il Collegio ha ritenuto che le questioni richiedessero un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare. Pur esprimendo dubbi sull’idoneità del certificato medico a giustificare l’assenza, il TAR ha sottolineato che il Consiglio comunale deve valutare le circostanze giustificative dell’assenza secondo criteri restrittivi e di estremo rigore, poiché la decadenza incide gravemente sull’esercizio di una carica pubblica elettiva. Nel bilanciamento degli interessi ha prevalso quello del ricorrente, essendo il periculum in mora insito nell’impossibilità di esercitare le funzioni pubbliche per le quali è stato eletto. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 15 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato la domanda sulla base della necessità di un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e del bilanciamento degli interessi contrapposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità delle persone menzionate nell’ordinanza.
Massime di principio
- Il potere di dichiarare la decadenza da una carica pubblica elettiva per assenze deve essere esercitato sulla base di criteri restrittivi e di estremo rigore, poiché produce una grave incisione sull’esercizio del mandato conferito dagli elettori.
- Nella fase cautelare, quando la legittimità della decadenza da una carica elettiva dipende dalla valutazione delle giustificazioni delle assenze e tale valutazione richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può sospendere l’atto in presenza di un prevalente interesse del titolare a continuare a esercitare le funzioni pubbliche.
- Il periculum in mora può ritenersi insito nell’impossibilità, derivante dall’atto impugnato, di esercitare le funzioni pubbliche proprie della carica elettiva.
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