Ordinanza n. 449/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Latina, Sezione I, 20 novembre 2025, n. 317, resa tra le parti, non notificata e concernente il decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina che aveva riguardato il decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L'interessato ha appellato in sede cautelare l'ordinanza del TAR Lazio - Latina relativa al decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato. Le censure dedotte in primo grado non sono state ancora adeguatamente esaminate nel merito. In sede cautelare l'appellante ha evidenziato il pregiudizio derivante dalla perdita della posizione lavorativa conseguita in forza di contratti di lavoro attualmente in essere, chiedendo la tutela della propria posizione e prospettando, anche in presenza delle circostanze ostative alla stipulazione del contratto di soggiorno rilevate dall'amministrazione, la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai fini del riesame. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le censure formulate in primo grado dovessero essere esaminate adeguatamente dal TAR nella sede di merito, senza anticipare una decisione definitiva sulla legittimità della revoca del nulla osta. Quanto al periculum in mora, ha considerato prevalente l'interesse dell'appellante alla conservazione della posizione lavorativa, poiché non risultavano documentati pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici. Ha quindi disposto che l'amministrazione procedesse al riesame della posizione dell'interessato alla luce della documentazione versata in atti, riservando al giudizio di merito ogni valutazione sui presupposti per l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare esaminato dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le censure di primo grado richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice d'appello può accogliere l'appello ai soli fini del riesame da parte dell'amministrazione, senza definire la questione di merito.
- Nella valutazione del periculum in mora, l'interesse dello straniero alla conservazione della posizione lavorativa derivante da contratti di lavoro in essere può prevalere, in assenza di documentati pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici, sugli interessi amministrativi contrapposti.
- Il riesame amministrativo disposto in sede cautelare deve essere svolto alla luce della documentazione acquisita agli atti del giudizio e non comporta, di per sé, l'accertamento definitivo del diritto al rilascio del titolo di soggiorno.
- La questione relativa all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche in presenza di circostanze ostative alla stipulazione del contratto di soggiorno, deve essere valutata nella sede di merito quando richieda l'accertamento dei relativi presupposti.
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