Cassazione Penale, Sentenza n. 43221/2024 del 27/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata relativa al periodo 20/11/2017 - 20/05/2021. I giudici di merito hanno negato il beneficio ritenendo negativamente rilevante la partecipazione del detenuto, nel febbraio 2021, a una protesta carceraria legata alle misure per l'emergenza COVID-19, con forme plateali e diffusione sui social, che avrebbero evidenziato il mancato impegno nel percorso rieducativo e giustificato la compromissione di più semestri. Il ricorrente ha censurato la motivazione come mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, sottolineando la specificità del contesto pandemico, la natura isolata e di breve durata dell'episodio e la mancata valutazione dei comportamenti nei semestri oggetto di valutazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo insufficiente e contraddittoria la motivazione del Tribunale di sorveglianza nel collegare l'episodio di protesta alla compromissione dell'intero arco temporale di sette semestri. La Corte ha rilevato la necessità di motivare specificamente l'incidenza del fatto sul percorso rieducativo dei semestri precedenti, di valutare la specificità dell'episodio (contesto pandemico) e di esaminare il concreto comportamento inframurario nei periodi di riferimento. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che dovrà applicare i principi di diritto richiamati e fornire adeguata, e non contraddittoria, motivazione.
Norme richiamate
Principio della valutazione frazionata per semestri
La valutazione del comportamento ai fini della liberazione anticipata va compiuta per singoli semestri; tuttavia una violazione può riflettersi negativamente su semestri antecedenti o successivi solo se la condotta dimostra mancata adesione all'opera di rieducazione e rifiuto della risocializzazione, ciò richiede argomentazione specifica.
Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020 (Tabet)
Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522
Conferma che una trasgressione può influire su semestri diversi da quello in cui è avvenuta se manifesta il rifiuto della rieducazione; tuttavia la ricaduta negativa richiede motivazione.
Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997 (Pirozzi)
Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705
Precedente che ammette la valutazione di reati successivi ai fini del beneficio, purché vi sia connessione con l'atteggiamento di rifiuto della rieducazione.
Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013 (De Witt)
Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, De Witt, Rv. 258743
Richiama che il giudizio riguarda la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione in ciascun semestre e non il raggiungimento dell'effetto rieducativo; il diniego non può basarsi solo su eventi lontani nel tempo senza esaminare l'impegno semestrale.
Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014 (De Costanzo)
Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428
Sottolinea che la gravità della violazione che si pretende estendersi ad altri periodi deve essere tanto più dimostrata quanto più distanti sono i periodi interessati; non è ammissibile vanificare molti semestri senza valutare l'impegno dimostrato in ciascuno.
Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019 (De Bello)
Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498
Consente al giudice di sorveglianza di valutare fatti costituenti ipotesi di reato anche prima della definizione del procedimento penale, purché dia una valutazione autonoma e pertinente rispetto al trattamento rieducativo.
Massime di principio
- La valutazione per la concessione della liberazione anticipata va compiuta semestre per semestre; un singolo episodio può influire su altri semestri solo se dalla condotta emerge chiaramente il rifiuto della rieducazione.
- Il giudice deve motivare in modo puntuale e non contraddittorio il collegamento tra la condotta contestata e la compromissione dei specifici semestri di riferimento; non è sufficiente un'affermazione generica di "fallimento" dell'opera rieducativa.
- Eventi avvenuti in contesti eccezionali (es. proteste legate a misure emergenziali come la pandemia) richiedono una valutazione della specificità e della durata dell'episodio prima di estenderne gli effetti a lunghi periodi precedenti.
- La mera diffusione dell'evento sui social o la platealità della protesta non possono automaticamente giustificare l'annullamento di più semestri senza esame del comportamento concreto del detenuto nei periodi valutati.
- Il giudice di sorveglianza può considerare fatti potenzialmente costituenti reato anche se non ancora definiti penalmente, ma deve valutare la loro pertinenza rispetto al trattamento rieducativo e argomentarne l'incidenza.
- In caso di diniego retrodatato di più semestri è necessaria una motivazione che colleghi in modo proporzionato la gravità dell'episodio alla estensione temporale della sanzione premiale negata.
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