Cassazione Civile, Ordinanza n. 18890/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non esamina i sette motivi di ricorso nel merito perché rileva che la controversia è stata definita in via agevolata dalla contribuente ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018; non essendo stato opposto diniego dall'Ufficio e non risultando proposta istanza di trattazione nel termine previsto, dichiara l'estinzione del giudizio. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per IRPEF 2007 nei confronti di una contribuente, determinando un reddito accertato superiore a quello dichiarato e recuperando maggiore imposta, addizionali e sanzioni. L'accertamento era fondato su indici di capacità contributiva riferiti al nucleo familiare, tra cui il possesso di più autovetture di grossa cilindrata, quattro abitazioni gravate da mutui, un'imbarcazione a vela e collaboratori domestici. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Ufficio in CTR. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi avverso la sentenza regionale, ma nel corso del giudizio si dava atto della definizione agevolata della controversia da parte della contribuente ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, senza diniego dell'Ufficio e senza istanza di trattazione nei termini.
Norme richiamate
art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base normativa dell'accertamento sintetico del reddito fondato su elementi indiziari di capacità contributiva
art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.
richiamato per la fissazione della discussione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato quale disciplina della definizione agevolata della controversia che ha determinato l'estinzione del giudizio
legge 17 dicembre 2018, n. 136
norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la definizione agevolata
comma 13 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato per il termine entro cui proporre istanza di trattazione; la sua mancata attivazione rileva ai fini dell'estinzione
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria viene validamente definita con gli strumenti di definizione agevolata previsti dalla legge e non risulta un diniego dell'Ufficio né un'istanza di trattazione nei termini, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.
- In presenza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, la Corte non deve pronunciarsi sui motivi di ricorso proposti avverso la sentenza impugnata.
- Se il giudizio si estingue per effetto di una definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa o processuale applicabile.
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