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Ordinanza

Ordinanza n. 3334/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. IV, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellante)

Prevale il privato

La controversia

La persona fisica ha proposto appello, con domanda cautelare incidentale, per ottenere la riforma e la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi d’appello, limitandosi a rilevare che essi richiedono un approfondimento proprio della fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato, all’esito della sommaria delibazione cautelare, ha ritenuto che i motivi d’appello necessitino di un approfondimento incompatibile con una definizione nella sola fase cautelare. Ha inoltre considerato che le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Di conseguenza, ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere espressamente l’efficacia della sentenza appellata. Ha disposto la fissazione dell’udienza di merito nel primo trimestre del 2027 e compensato tra le parti le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile all’appello cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando la causa cautelare richiede un approfondimento proprio del merito e le esigenze della parte possono essere soddisfatte mediante una sollecita fissazione dell’udienza, di accogliere la domanda cautelare ai soli fini della celere definizione del giudizio di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, quando i motivi richiedono un approfondimento proprio del giudizio di merito e le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza, la domanda cautelare può essere accolta ai soli fini della definizione celere del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza necessità di sospendere l’efficacia dell’atto o della sentenza impugnata.
  • L’accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza dell’appello, ma determina una tutela interinale consistente nella prioritaria e sollecita trattazione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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