Cassazione Penale, Sentenza n. 39744/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. relativa a una presunta truffa ai danni di Antonio Squillaci. Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) censura sulla violazione dell'art. 640 cod. pen. e sull'illogicita della motivazione sostenendo che la condanna poggerebbe unicamente su dichiarazioni contraddittorie e non credibili della persona offesa, senza precisi riscontri documentali; 2) censura per violazione degli artt. 157, 158 e 640 cod. pen., deducendo travisamento del fatto e mancanza o contraddittorieta della motivazione in quanto i giudici avrebbero artificiosamente sovrapposto fatti del 2012 e fatti del 2015, omettendo che i primi episodi erano gia prescritti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione dell'attendibilita della persona offesa costituisca un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimita salvo manifeste contraddizioni, e ha confermato che la motivazione dei giudici di merito e congrua e priva di vizi logico-giuridici. Quanto alla presunta sovrapposizione di episodi temporali, la Corte ha condiviso la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui gli eventi integrano un'unica condotta truffaldina protrattasi nel tempo e non frazionabile in episodi autonomi tali da far maturare la prescrizione per i primi atti. Per questi motivi le censure sono state ritenute non consentite o manifestamente infondate. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato per la partecipazione al reato; interpretato come mera indicazione della concorso di persone nell'azione delittuosa.
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale del reato di truffa: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi tipici della truffa alla luce delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri documentali e orali, confermando che gli artifici e i raggiri, integrati dalla disponibilita di una PostePay intestata alla vittima, costituiscono il nucleo della condotta delittuosa.
art. 157 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla questione della prescrizione; la Corte ha ritenuto irrilevante l'eccezione posto che i fatti sono stati ricostruiti come un'unica condotta continuativa e quindi non separabile ai fini prescrizionali.
art. 158 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in tema di prescrizione e computo dei termini; la Corte ha confermato che non si puo' parlare di frazionamento artificioso degli episodi e quindi non ha ravvisato decorrenza della prescrizione per i primi fatti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per il riassunto formale dei motivi di impugnazione; utilizzata per esporre i motivi nei termini procedurali previsti.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (convertito)
Richiamato come base per la trattazione scritta del procedimento di legittimita, applicabile per le disposizioni transitorie citate.
art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022 n.150 e art.17 d.l. 22/06/2023 n.75
Norme richiamate per la disciplina procedurale che consentono l'applicazione della trattazione scritta anche nelle fasi successive; citate a fini processuali.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per impugnazioni giudicate infondate o colpose; applicata per liquidare la sanzione pecuniaria di euro tremila.
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilita della persona offesa e un accertamento di fatto che in Cassazione non e sindacabile, salvo che emergano manifeste contraddizioni nella motivazione.
- La Cassazione non puo essere utilizzata per una nuova valutazione del compendio probatorio: i motivi che chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili se non indicano vizi logico-giuridici della motivazione.
- Quando i giudici di merito ricostruiscono una condotta come un'unica attivita' truffaldina protratta nel tempo, gli episodi successivi possono essere considerati parte di un medesimo disegno criminoso e cio' puo precludere il riconoscimento della prescrizione per atti anteriori.
- Le censure generiche e non circostanziate sul travisamento della prova o sulla mancanza di riscontri documentali sono destinate a rimanere inammissibili se i giudici di merito hanno fornito motivazioni congrue e coerenti.
- Il ricorrente in Cassazione rischia, oltre al rigetto/inammissibilita, la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. quando l'impugnazione risulti colposa o manifestamente infondata.
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