Cassazione Civile, Ordinanza n. 28574/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione a precetto rigettata in primo e secondo grado. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2650 e 2648 c.c. e 476 c.p.c., sostenendo che un accordo divisorio stipulato nel 1987 tra lui e altri coeredi fosse opponibile all'acquirente nell'ambito di una vendita forzata. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tale censura perché ha rilevato, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva allegato che la sentenza d'appello gli era stata notificata, ma non aveva depositato la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, come richiesto per verificare la tempestività dell'impugnazione. La copia della sentenza prodotta era soltanto estratta dal sistema informatico e priva di relata; neppure la controricorrente aveva depositato la copia notificata. Il ricorso era stato quindi dichiarato improcedibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte e di un'ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica notificata della sentenza impugnata, nonostante la deduzione della notificazione della decisione d'appello. La Corte ha applicato il principio secondo cui, quando il ricorrente allega espressamente o implicitamente che la sentenza sia stata notificata, grava su di lui l'onere di depositare la sentenza con la relata di notificazione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; la mancanza comporta improcedibilità, salvo che la relata risulti dagli atti della controparte o del fascicolo d'ufficio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controricorrente, nonché di una somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come base del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 2650 c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'opponibilità dell'accordo divisorio ai terzi acquirenti.
art. 2648 c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'opponibilità dell'accordo divisorio ai terzi acquirenti.
art. 476 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura mossa alla sentenza impugnata.
art. 380-bis c.p.c.
Utilizzato per la proposta di definizione accelerata e per la successiva richiesta di decisione del ricorrente.
art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Prevede la possibilità per la parte di chiedere la decisione dopo la proposta di definizione accelerata.
art. 327 c.p.c.
Richiamato per il termine lungo di impugnazione quando non risulta allegata la notificazione della sentenza.
art. 325 c.p.c.
Richiamato per il termine breve di impugnazione quando la notificazione della sentenza sia allegata o risulti dagli atti.
art. 369, comma 1, c.p.c.
Impone il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, e quando rileva il termine breve, della relata di notificazione; la sua violazione comporta improcedibilità.
art. 372, comma 2, c.p.c.
Consente il deposito successivo della documentazione idonea a comprovare la notificazione della sentenza.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte per abuso processuale o mala fede/colpa grave.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, con funzione dissuasiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione allega, anche implicitamente, che la sentenza impugnata gli sia stata notificata, deve depositare entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile.
- Se la notificazione della sentenza non è allegata dal ricorrente, il controllo sulla tempestività dell'impugnazione va effettuato rispetto al termine lungo; se invece la notificazione è dedotta o emerge dagli atti, opera il termine breve e si attiva il relativo onere documentale.
- L'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenza notificata non è sanata dalla sola produzione di una copia informatica della decisione priva di relata, salvo che la relata risulti dal controricorso o dal fascicolo d'ufficio.
- La condotta processuale di chi insiste in una impugnazione nonostante l'evidente carenza documentale può giustificare la condanna alle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ove il giudice ravvisi una marcata violazione delle regole processuali e una funzione dissuasiva da perseguire.
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