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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27198/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Un unico motivo fondato sulla violazione di legge e difetto di motivazione relativo all'applicazione dell'art. 81, capoverso, c.p. (continuazione). Il ricorrente contestava che la Corte d'appello avesse omesso di valutare la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati nel presente processo e quelli già oggetto di precedente sentenza del GUP del 13/12/2019, ritenendo la Corte d'appello la questione inammissibile perché la sentenza anteriore sarebbe divenuta irrevocabile prima della sentenza di primo grado impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte relativa alla continuazione, annullando la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e rinviando per nuovo giudizio su quel punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. La Corte ha chiarito che la declaratoria di responsabilità per i reati contestati in primo grado resta irrevocabile e non è oggetto del devoluto nella presente impugnazione. Ha ritenuto errata l'interpretazione della Corte d'appello che escludeva a priori la possibilità di chiedere la continuazione in appello quando la sentenza esterna fosse divenuta irrevocabile anteriormente alla sentenza di primo grado; ha affermato invece che la richiesta di continuazione può essere proposta in appello anche in relazione a sentenze già passate in giudicato, purché presentata alla prima occasione utile (normalmente con l'atto di appello) e corredata della documentazione probatoria necessaria, oppure al più tardi con la memoria con motivi nuovi se la sentenza esterna è divenuta irrevocabile successivamente alla sentenza impugnata. La Corte ha disposto il rinvio per consentire alla Corte d'appello di esaminare il merito della richiesta conformandosi ai principi espressi.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (capoverso)

    Rilevanza della continuazione (unificazione quoad poenam) tra reati giudicati in distinti procedimenti; la Corte precisa che la continuazione può essere chiesta anche in appello rispetto a sentenze già irrevocabili, se proposta nei modi e nei tempi opportuni.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la proposizione in appello di motivi nuovi con memoria; la Corte indica che la memoria con motivi nuovi è il termine ultimo per presentare la richiesta di continuazione quando la sentenza esterna diventa irrevocabile dopo la pronuncia della sentenza impugnata.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Riferito nella motivazione per discutere la specificità del motivo di impugnazione; la Corte segnala che la giurisprudenza precedente non impedisce la proposizione dell'istanza di continuazione in appello, purché sia specifica e correddata.

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1‑bis cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate in relazione al trattamento del ricorso in camera di consiglio senza trattazione orale; utilizzate per la regolarità del procedimento di Cassazione.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento della continuazione può essere proposta in appello anche con riferimento a sentenze già passate in giudicato anteriormente alla sentenza di primo grado, purché formulata alla prima occasione utile (di norma con l'atto di appello) e corredata della documentazione necessaria (es. copie delle sentenze da porre in continuità).
  • Se la sentenza esterna diventa irrevocabile dopo la pronuncia della sentenza impugnata, la richiesta di continuazione può essere proposta tramite memoria con motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma comunque non oltre tale memoria e non in sede di sola discussione orale.
  • La Corte d'appello è tenuta a esaminare nel merito l'istanza di continuazione ed a motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto; un rifiuto fondato su un'errata interpretazione giurisprudenziale che impedisca l'esame del merito è censurabile e può giustificare l'annullamento e il rinvio.
  • L'accertamento della responsabilità penale già passato in giudicato non viene toccato dal rinvio sul punto della continuazione: la Cassazione può limitare l'annullamento alla sola questione della continuazione preservando la definitività delle altre statuizioni.
  • È necessario che la domanda di continuazione sia accompagnata dalla documentazione probatoria minima (le sentenze o i titoli esterni) perché il giudice di appello possa valutare la sussistenza del vincolo e l'eventuale unificazione quoad poenam.

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