Cassazione Penale, Ordinanza n. 22871/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze sulla dosimetria della pena e sul giudizio di bilanciamento fossero smentite dal contenuto della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 15/10/2024. I motivi dedotti riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio e il profilo circostanziale: in particolare, si lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle circostanze aggravanti e si censurava l'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano privi di specificità concreta e comunque manifestamente infondati, poiché la sentenza impugnata aveva già rideterminato la pena assumendo come base il minimo edittale, aveva escluso l'unica aggravante contestata e aveva riconosciuto le attenuanti generiche applicandole nella massima estensione.
Norme richiamate
Cassa delle ammende
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico il trattamento sanzionatorio senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti sono manifestamente infondate quando il giudice di merito abbia già escluso l'aggravante contestata, applicato la pena base al minimo edittale e riconosciuto le attenuanti generiche nella massima estensione.
- La censura sulla eccessività della pena non può essere accolta se il provvedimento impugnato dà conto di una rideterminazione sanzionatoria già improntata al minimo edittale e favorevole all'imputato.
- La manifesta infondatezza e la mancanza di specificità dei motivi determinano la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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