Ordinanza n. 3223/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del parere negativo della Commissione del Paesaggio del Comune di Como, reso nella seduta n. 18 del 13.11.2024, trasmesso in data 17.12.2024, prot. 229421, unitamente alla nota del Comune di Como prot. 67439-11/04/2024 datata 9.12.2024, nonché degli atti presupposti, connessi, consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere preventivo negativo della Commissione del Paesaggio del Comune di Como sull'impatto paesistico di un progetto di riqualificazione immobiliare
Esito
La controversia
La società ha impugnato il parere preventivo negativo reso dalla Commissione del Paesaggio del Comune di Como, ai sensi degli artt. 35-40 del Piano Territoriale Regionale-Piano Paesaggistico, relativamente al progetto di riqualificazione di un immobile non sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 e ubicato nell'ambito CT1 della Città Murata. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge un dubbio preliminare, rilevato d'ufficio e sottoposto al contraddittorio, circa l'effettiva lesività e l'immediata impugnabilità del parere. Il parere è stato infatti reso prima della presentazione della richiesta di titolo edilizio e sembra diretto a fornire una valutazione preliminare sulle possibili soluzioni progettuali, in funzione di un percorso collaborativo e di semplificazione. Inoltre, il progetto potrebbe essere modificato mediante aggiustamenti, opere di mitigazione e ulteriori interventi, così da ridurre l'impatto paesistico sotto la soglia di tolleranza; il parere non sembrerebbe quindi avere natura definitiva né costituire un provvedimento finale immediatamente lesivo.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso. Rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità dell'impugnazione per carenza di immediata lesività e per essere il parere un atto non ancora definitivo, ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie limitatamente a tale questione. Ogni decisione è stata riservata all'esito del contraddittorio, senza fissazione di un'ulteriore udienza pubblica.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
presentare memorie vertenti su quest'unica questione
Quando il giudice intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve sottoporla al pieno contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie.
artt. 35-40 del Piano Territoriale Regionale - Piano Paesaggistico
Costituiscono la disciplina richiamata per la valutazione preventiva dell'impatto paesistico del progetto.
d.lgs. n. 42/2004
È richiamato per precisare che l'immobile oggetto del progetto non è sottoposto a tutela ai sensi della normativa sui beni culturali e paesaggistici.
Massime di principio
- Un parere paesaggistico preventivo reso prima della richiesta del titolo edilizio può non essere immediatamente impugnabile quando svolge una funzione preliminare e collaborativa di orientamento delle successive soluzioni progettuali, senza definire in via definitiva l'assetto degli interessi coinvolti.
- La possibilità di modificare il progetto e di introdurre opere di mitigazione per ricondurne l'impatto paesistico entro la soglia di tolleranza costituisce un elemento rilevante per escludere, in ipotesi, la natura finale e immediatamente lesiva del parere.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità fondata sulla non immediata impugnabilità dell'atto, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima di decidere.
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