Cassazione Civile, Ordinanza n. 02017/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'ente previdenziale di ottenere contributi dovuti alla Gestione separata per l'attività professionale svolta nell'anno 2010 da una professionista iscritta d'ufficio. Il Tribunale aveva dichiarato prescritti i contributi; la Corte d'appello di Napoli aveva confermato, ritenendo che la prescrizione decorresse dalla scadenza ordinaria del termine di pagamento del 16 giugno 2011 e che la richiesta dell'ente, ricevuta il 4 luglio 2016, fosse quindi tardiva. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 e del D.P.C.M. 12 maggio 2011, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ignorato il differimento al 6 luglio 2011 del termine di versamento previsto per i soggetti interessati dagli studi di settore, con conseguente erronea individuazione del dies a quo della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha disatteso preliminarmente le eccezioni di inammissibilità formulate dalla controricorrente, affermando che il ricorso era tempestivo perché avviato alla notifica entro il termine semestrale e che l'esposizione dei fatti era sufficiente. Nel merito ha accolto il motivo dell'INPS, richiamando la propria giurisprudenza in fattispecie analoghe: la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine previsto per il pagamento e, nel caso specifico, il D.P.C.M. 12 maggio 2011 aveva differito al 6 luglio 2011 il termine per i versamenti dovuti dai soggetti rientranti nell'ambito applicativo della disciplina. La Corte ha precisato che il differimento valeva per tutti i soggetti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore, e non solo per chi vi fosse concretamente assoggettato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Richiamato per affermare la tempestività del ricorso per cassazione nel termine semestrale.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3
La Corte esclude la mancanza dei requisiti di esposizione dei fatti, ritenendo sufficiente il ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato in relazione alla proposta depositata e comunicata alle parti nella procedura camerale.
art. 2935 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea individuazione del dies a quo della prescrizione.
art. 2941 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel motivo di violazione di legge, ma senza specifica applicazione decisoria nel testo.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31
Norma istitutiva della Gestione separata, rilevante per il credito contributivo oggetto di causa.
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4
Prevede che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi agli enti previdenziali siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 17
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla scansione dei termini di versamento, senza autonoma statuizione specifica.
D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni sui termini di versamento, senza autonoma statuizione specifica.
D.P.C.M. 12 maggio 2011, art. 1, comma 1, lett. a)
Ha differito al 6 luglio 2011, senza maggiorazione, il termine di versamento per i soggetti interessati; è il dato decisivo per il dies a quo della prescrizione.
D.P.C.M. 12 maggio 2011, art. 1, comma 1, lett. b)
La Corte lo considera irrilevante ai fini della prescrizione, poiché la maggiorazione dello 0,40% implica che il debito era già scaduto e introduce solo una forma di agevolazione di pagamento.
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55
Richiamato come base normativa del principio per cui i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.
L. 6 aprile 1936, n. 1155
Richiamata in relazione alla conversione del R.D.L. n. 1827 del 1935 e alla regola sulla decorrenza della prescrizione contributiva.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi.
art. 149 c.p.c.
Richiamato, nel contesto della scissione degli effetti della notificazione, come novellato dalla legge n. 263 del 2005.
L. n. 263 del 2005
Richiamata per la modifica dell'art. 149 c.p.c. in tema di notificazione.
Corte cost. n. 477/2002
Richiamata per il principio generale di scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre, in linea generale, dalla scadenza del termine previsto per il loro pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura di mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo.
- Quando un provvedimento normativo o amministrativo differisce il termine di versamento, il dies a quo della prescrizione va individuato nel termine effettivamente prorogato, purché la proroga si riferisca alla categoria di soggetti destinatari della disciplina.
- La previsione di un versamento tardivo con maggiorazione percentuale non incide sul dies a quo della prescrizione del credito già scaduto, ma configura una mera agevolazione di pagamento per l'adempimento posticipato.
- Nel giudizio di cassazione, l'eccezione di tardività del ricorso può essere esclusa applicando il principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'esposizione dei fatti è sufficiente quando consente alla Corte di ricostruire con chiarezza e completezza la vicenda processuale senza ambiguità essenziali.
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