Cassazione Penale, Ordinanza n. 36479/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per aspecificità dei motivi, osservando che il ricorso non contiene una critica articolata alla sentenza di appello e che parte delle deduzioni è inconferente rispetto al reato per cui vi è stata condanna. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che lo ha condannato per detenzione di un'arma rinvenuta nella sua abitazione, sostenendo che il fatto sarebbe attribuibile a un coinquilino e che la propria condotta integrerebbe una mera connivenza non punibile. Nel ricorso, tuttavia, non viene sviluppata una critica articolata e puntuale alla motivazione della decisione impugnata: il primo motivo si limita a richiamare la tesi difensiva senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi. Le ulteriori deduzioni contenute nel ricorso riguardano inoltre la richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. per un tentato furto di generi alimentari, circostanza del tutto inconferente rispetto alla sentenza impugnata, che riguarda invece la detenzione di armi. La Corte rileva quindi il difetto di specificità del ricorso.
Norme richiamate
art. 62, n. 4, c.p.
Viene richiamato solo come attenuante invocata dal ricorrente; la Corte ne evidenzia l'inconferenza rispetto alla condanna per detenzione di armi.
art. 588 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito; nessuna ricostruzione ulteriore è possibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e articolata alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di una tesi difensiva non è sufficiente a integrare il requisito di specificità.
- È inammissibile il ricorso che si fondi su deduzioni inconferenti rispetto al capo di imputazione o al titolo di reato oggetto della sentenza impugnata.
- La deduzione della mera connivenza non punibile, per essere scrutinabile in cassazione, deve essere sorretta da un confronto puntuale con gli elementi valorizzati dal giudice di merito e con le ragioni del loro superamento.
- Il difetto di specificità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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