Cassazione Penale, Sentenza n. 20118/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre censure: (1) nullità per illegittimo diniego del differimento dell'udienza del 22/05/2020 in ragione del presunto impedimento derivante dal divieto di spostamento interregionale per la pandemia da SARS COVID-19 e dalla tutela della salute/diritto di difesa; (2) sopravvenuta improcedibilità del reato per mancanza di querela valida nel fascicolo e per remissione tacita della querela per mancata costituzione della persona offesa; (3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 110 c.p. per aver ritenuto la responsabilità dell'imputata in concorso nel furto con destrezza nonostante l'autoaccusa della coimputata e l'esistenza di dubbi plausibili sulla diversa finalità della trasferta delle due donne.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale e del Tribunale di Palmi: l'impedimento per Covid non aveva carattere di assolutezza, la partecipazione al processo rientrava tra le eccezioni agli spostamenti e non sussisteva documentazione di uno stato morboso che giustificasse il differimento; la mancata comparizione è stata qualificata come scelta volontaria. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che nel fascicolo era presente un verbale di denuncia-querela orale che esprimeva la volontà di procedere penalmente e che l'inesatta indicazione delle generalità del querelato è irrilevante; inoltre la questione della remissione tacita non era stata adeguatamente sviluppata (il motivo è rimasto silente su accertamenti che il giudice doveva svolgere). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: le deduzioni difensive erano congetturali e non indicavano elementi concreti per contrastare la motivazione di merito. Conseguentemente il ricorso è infondato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 4, cod. pen.
Norme penali che descrivono il reato ascritto all'imputata (concorso in furto con destrezza aggravato); la Corte non ha ritenuto viziata la qualificazione del fatto e la responsabilità individuale sulla base degli elementi acquisiti.
art. 125, comma 3 e art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla ricorrente in relazione alla nullità processuale; la Corte di cassazione ha ritenuto però decisivo il criterio di assolutezza dell'impedimento e l'interpretazione offerta con riferimento all'art. 420-ter c.p.p.
art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen.
L'impedimento a comparire idoneo a giustificare il rinvio deve avere carattere di assolutezza, essere effettivo, legittimo e non dominabile dall'imputato; la Corte ha ritenuto che il divieto di spostamento Covid non integrasse tale impedimento nel caso concreto.
art. 129 e art. 529 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione all'improcedibilità e ai rimedi difensivi: la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'improcedibilità poiché nel fascicolo era presente atto idoneo a costituire querela.
art. 152 cod. pen. (come modificato dal d.lgs. n. 150/2022)
"vi è remissione tacita di querela quando il querelante senza giustificato motivo non compare all'udienza alla quale è stato citato a comparire in qualità di testimone"
La norma disciplina la remissione tacita di querela; la Corte ricorda però che, anche dopo la modifica, il giudice deve accertare la volontà effettiva del querelante di rimettere la querela e che la mancata comparizione non comporta automaticamente remissione senza gli ulteriori presupposti previsti.
art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen. (modificato)
Prevede l'obbligo di inserire nell'atto di citazione l'avvertimento circa le conseguenze della mancata comparizione del querelante; la Corte sottolinea che, anche quando l'avvertimento è previsto, il giudice deve comunque verificare la reale volontà di remissione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Criterio di valutazione della motivazione in sede di legittimità: la corte di cassazione richiede che l'ipotesi alternativa prospettata dall'imputato sia sorretta da elementi concreti e non meramente congetturali per ravvisare manifesta illogicità; nel caso la censura difensiva è risultata generica e basata su congetture.
Massime di principio
- Per ottenere un differimento d'udienza per impedimento legato a misure anti-Covid occorre dimostrare un impedimento assoluto, effettivo e non dominabile dall'imputato; la mera situazione epidemiologica non è sufficiente di per sé.
- Una denuncia/querela anche orale può costituire impulso processuale valido anche se le generalità del presunto autore sono inesatte, purché emerga chiaramente la volontà del querelante di chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria.
- La remissione tacita della querela richiede il rispetto delle condizioni previste dalla legge modificata e l'accertamento da parte del giudice della reale volontà del querelante; la mancata comparizione non produce automaticamente remissione se non verificati i presupposti.
- In sede di cassazione le censure che sollevano dubbi alternativi sulla ricostruzione dei fatti devono indicare elementi concreti e tratti dagli atti processuali: ipotesi congetturali o meramente plausibili sono insufficienti.
- Il giudice valuta la proporzione fra diritto di difesa e misure di tutela della salute pubblica: talune partecipazioni processuali possono rientrare fra le eccezioni agli spostamenti o alle restrizioni, specie se necessarie per garantire la libertà personale e la ragionevole durata del processo.
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