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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20118/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre censure: (1) nullità per illegittimo diniego del differimento dell'udienza del 22/05/2020 in ragione del presunto impedimento derivante dal divieto di spostamento interregionale per la pandemia da SARS COVID-19 e dalla tutela della salute/diritto di difesa; (2) sopravvenuta improcedibilità del reato per mancanza di querela valida nel fascicolo e per remissione tacita della querela per mancata costituzione della persona offesa; (3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 110 c.p. per aver ritenuto la responsabilità dell'imputata in concorso nel furto con destrezza nonostante l'autoaccusa della coimputata e l'esistenza di dubbi plausibili sulla diversa finalità della trasferta delle due donne.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale e del Tribunale di Palmi: l'impedimento per Covid non aveva carattere di assolutezza, la partecipazione al processo rientrava tra le eccezioni agli spostamenti e non sussisteva documentazione di uno stato morboso che giustificasse il differimento; la mancata comparizione è stata qualificata come scelta volontaria. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che nel fascicolo era presente un verbale di denuncia-querela orale che esprimeva la volontà di procedere penalmente e che l'inesatta indicazione delle generalità del querelato è irrilevante; inoltre la questione della remissione tacita non era stata adeguatamente sviluppata (il motivo è rimasto silente su accertamenti che il giudice doveva svolgere). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: le deduzioni difensive erano congetturali e non indicavano elementi concreti per contrastare la motivazione di merito. Conseguentemente il ricorso è infondato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 4, cod. pen.

    Norme penali che descrivono il reato ascritto all'imputata (concorso in furto con destrezza aggravato); la Corte non ha ritenuto viziata la qualificazione del fatto e la responsabilità individuale sulla base degli elementi acquisiti.

  • art. 125, comma 3 e art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla ricorrente in relazione alla nullità processuale; la Corte di cassazione ha ritenuto però decisivo il criterio di assolutezza dell'impedimento e l'interpretazione offerta con riferimento all'art. 420-ter c.p.p.

  • art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen.

    L'impedimento a comparire idoneo a giustificare il rinvio deve avere carattere di assolutezza, essere effettivo, legittimo e non dominabile dall'imputato; la Corte ha ritenuto che il divieto di spostamento Covid non integrasse tale impedimento nel caso concreto.

  • art. 129 e art. 529 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione all'improcedibilità e ai rimedi difensivi: la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'improcedibilità poiché nel fascicolo era presente atto idoneo a costituire querela.

  • art. 152 cod. pen. (come modificato dal d.lgs. n. 150/2022)

    "vi è remissione tacita di querela quando il querelante senza giustificato motivo non compare all'udienza alla quale è stato citato a comparire in qualità di testimone"

    La norma disciplina la remissione tacita di querela; la Corte ricorda però che, anche dopo la modifica, il giudice deve accertare la volontà effettiva del querelante di rimettere la querela e che la mancata comparizione non comporta automaticamente remissione senza gli ulteriori presupposti previsti.

  • art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen. (modificato)

    Prevede l'obbligo di inserire nell'atto di citazione l'avvertimento circa le conseguenze della mancata comparizione del querelante; la Corte sottolinea che, anche quando l'avvertimento è previsto, il giudice deve comunque verificare la reale volontà di remissione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Criterio di valutazione della motivazione in sede di legittimità: la corte di cassazione richiede che l'ipotesi alternativa prospettata dall'imputato sia sorretta da elementi concreti e non meramente congetturali per ravvisare manifesta illogicità; nel caso la censura difensiva è risultata generica e basata su congetture.

Massime di principio

  • Per ottenere un differimento d'udienza per impedimento legato a misure anti-Covid occorre dimostrare un impedimento assoluto, effettivo e non dominabile dall'imputato; la mera situazione epidemiologica non è sufficiente di per sé.
  • Una denuncia/querela anche orale può costituire impulso processuale valido anche se le generalità del presunto autore sono inesatte, purché emerga chiaramente la volontà del querelante di chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria.
  • La remissione tacita della querela richiede il rispetto delle condizioni previste dalla legge modificata e l'accertamento da parte del giudice della reale volontà del querelante; la mancata comparizione non produce automaticamente remissione se non verificati i presupposti.
  • In sede di cassazione le censure che sollevano dubbi alternativi sulla ricostruzione dei fatti devono indicare elementi concreti e tratti dagli atti processuali: ipotesi congetturali o meramente plausibili sono insufficienti.
  • Il giudice valuta la proporzione fra diritto di difesa e misure di tutela della salute pubblica: talune partecipazioni processuali possono rientrare fra le eccezioni agli spostamenti o alle restrizioni, specie se necessarie per garantire la libertà personale e la ragionevole durata del processo.

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