Sentenza n. 344/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva: - dell'ordinanza di demolizione n. 69 datata 26/05/2017 del Comune di Sperlonga, Area IV Gestione del Territorio (notificata il 17/07/2017), con la quale è stata ingiunta alla ricorrente la demolizione di presunte opere abusive realizzate in Sperlonga, loc. Salette; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ed in particolare: della nota prot. n. 8354 datata 04/05/2017 del personale dell'Area IV Gestione del Territorio del Comune di Sperlonga, nonché del Piano per la Mobilità e l'accessibilità a supporto della fruizione turistica, approvato con D.P.G.R. n. 642 del 20/09/2000, nella parte in cui destina l'area delimitata dalle suddette opere ad accesso pedonale all'arenile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione relativa a vialetto, cancelli e recinzione realizzati in area ritenuta interessata da abuso edilizio e da vincoli paesaggistici e di inedificabilità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione, deducendo, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva rispetto all'occupazione del vialetto e dell'area del depuratore comunale, assumendo che tali opere fossero riferibili esclusivamente ad altro soggetto e non fossero utilizzabili dalla società. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento, lamentando l'assenza di un accertamento in contraddittorio dell'esatta ubicazione del confine tra proprietà privata e area comunale. Quanto alla recinzione in pali di legno e rete metallica, ha sostenuto che si trattasse di attività edilizia libera, espressione dello ius excludendi alios, non incidente sullo stato dei luoghi e risalente a oltre cinquant'anni, sicché il Comune avrebbe dovuto indicare uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità. È stata infine dedotta la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune ha chiesto il rigetto e ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità e l'irricevibilità dell'impugnazione del piano per la mobilità del 2000.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'esame delle eccezioni preliminari del Comune in applicazione del principio della ragione più liquida. Ha ritenuto irrilevante l'asserita estraneità della società alla realizzazione degli abusi, poiché le sanzioni edilizie ripristinatorie hanno carattere reale e possono essere indirizzate al proprietario o al soggetto che abbia l'attuale disponibilità del manufatto, indipendentemente dalla responsabilità personale nella realizzazione. Ha escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, poiché l'ordine di demolizione costituisce esercizio di potere repressivo vincolato; ha inoltre richiamato l'art. 21-octies l. 241/1990. Ha ritenuto adeguata la motivazione dell'ordinanza, che individuava e qualificava gli abusi, indicava i titoli mancanti e i vincoli gravanti sull'area. Ha escluso la rilevanza del lungo tempo trascorso e la formazione di un legittimo affidamento, richiamando i principi dell'Adunanza plenaria nn. 8 e 9 del 2017: la demolizione tardiva di un abuso mai assistito da titolo non richiede una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico né una comparazione con l'interesse privato. Quanto alla recinzione, il Collegio ha precisato che, sebbene una recinzione leggera sia di regola attività edilizia libera, essa richiede i prescritti titoli o pareri quando insiste su area vincolata. Nel caso concreto l'area era soggetta al PTP e al PTPR regionali e ricadeva nella fascia di 300 metri dall'arenile, con previsione di inedificabilità assoluta; pertanto la recinzione non poteva essere realizzata senza gli adempimenti autorizzatori e comunicativi richiesti. Il ricorso è stato definitivamente rigettato; le spese sono state compensate per la risalenza e la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 21-octies l. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio non determina l'annullamento dell'ordine di demolizione, trattandosi di esercizio di potere repressivo vincolato e comunque di atto rispetto al quale le garanzie partecipative non risultano necessarie.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Il riferimento al perimetro dell'area di sedime è richiamato nel contesto della natura vincolata dell'attività demolitoria e acquisitiva.
art. 29 c.p.a.
La norma è stata richiamata dal Comune per eccepire l'inammissibilità dell'impugnazione del piano per la mobilità, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari.
legge Regione Lazio 24/1998
Il PTP approvato con tale legge è indicato tra i vincoli gravanti sull'area interessata dalla recinzione.
Massime di principio
- Le sanzioni edilizie ripristinatorie o demolitorie hanno carattere reale e possono essere rivolte al proprietario o al soggetto che abbia l'attuale disponibilità del manufatto abusivo, indipendentemente dalla responsabilità personale nella realizzazione dell'abuso.
- L'ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce espressione di attività amministrativa vincolata; pertanto, di regola, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento e non necessita di una motivazione ulteriore rispetto all'individuazione e qualificazione dell'abuso e all'indicazione dei titoli mancanti e dei vincoli rilevanti.
- Il mero decorso del tempo dalla realizzazione di un abuso edilizio mai assistito da titolo non sana l'illegittimità e non determina un legittimo affidamento tutelabile alla conservazione dell'opera; anche una demolizione tardiva non richiede la specifica indicazione di un interesse pubblico diverso dal ripristino della legalità violata né una comparazione con l'interesse privato.
- Una recinzione leggera realizzata con paletti e rete metallica è normalmente attività edilizia libera, ma può essere assoggettata a titoli, pareri o comunicazioni quando insiste su un'area sottoposta a vincoli, inclusi i vincoli paesaggistici e di inedificabilità nella fascia costiera.
- In applicazione del principio della ragione più liquida, il giudice amministrativo può decidere il ricorso sulla questione di merito di più pronta soluzione, anche quando vi siano questioni preliminari logicamente antecedenti, senza che ciò implichi la loro definizione.
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