Cassazione Penale, Sentenza n. 06219/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unicredit impugna il decreto del Tribunale di Milano del 10/06/2025 che, nell'ambito della procedura di prevenzione a carico di Antonio Toscano, aveva escluso dallo stato passivo i crediti richiesti da Unicredit (derivanti da contratti di finanziamento con soggetti riconducibili a Toscano). Le censure prospettate riguardano: 1) presunta illegittimità a impugnare il decreto di confisca di primo grado da parte del terzo creditore; confusione tra legittimazione e interesse a impugnare; 2) contraddittorietà della motivazione del Tribunale sull'interesse/legittimazione del terzo; 3) anticipazione della verifica della buona fede nella fase di applicazione della confisca, con violazione della disciplina degli artt. 57 ss.; 4) vizio di motivazione in ordine alla strumentalità del credito e alla mancanza di buona fede della banca (diligenza, obblighi antiriciclaggio, valutazione della sostenibilità e congruità delle fatture nel caso di anticipi).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che i terzi che vantano diritti reali o personali di godimento o diritti reali di garanzia sui beni sottoposti a sequestro devono essere citati nel giudizio di prevenzione (art. 23, comma 4, come modificato dalla legge n. 161/2017) e sono soggetti 'interessati' ai sensi dell'art. 10, quindi legittimati ad impugnare. Tuttavia, tale legittimazione non preclude il diritto del terzo di concorrere alla verifica dei crediti ex artt. 57 ss. La Corte ha poi confermato che il Tribunale ha esaminato il merito e correttamente escluso l'ammissione dei crediti richiesti da Unicredit: i finanziamenti risultavano strumentali all'attività illecita (uso di mutui/finanziamenti e anticipi su fatture per reinserire proventi illeciti e agevolare intestazioni fittizie) e la banca non aveva dimostrato la propria buona fede. Il Tribunale ha motivato carenze di diligenza, omissioni rispetto agli obblighi antiriciclaggio e valutazioni inadeguate sulla sostenibilità e sull'origine delle risorse, elementi che hanno portato all'esclusione dei crediti dallo stato passivo. Il ricorso è quindi rigettato.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 10, art. 23 comma 4, art. 27 comma 2, art. 52 (commi 1 e 3), artt. 57 ss., art. 58, art. 59 comma 6
I terzi che vantano diritti reali o personali sui beni sequestrati devono essere citati nel giudizio di prevenzione (art. 23, comma 4, come modificato). Tali terzi sono soggetti 'interessati' ai sensi dell'art. 10 e possono impugnare le decisioni; tuttavia l'ammissione del credito si valuta anche nel procedimento di verifica (artt. 57 ss.). Il tribunale, se il terzo domanda l'ammissione, deve verificare prima la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e poi la buona fede (art. 52, comma 3).
modifica art. 23, comma 4 d.lgs. n. 159/2011
La modifica ha ampliato il contraddittorio nel procedimento di prevenzione prevedendo la citazione dei terzi titolari di diritti reali o personali sui beni sottoposti a sequestro, per consentire la valutazione immediata dell'opponibilità del credito e dei profili di strumentalità/buona fede.
Massime di principio
- Il terzo creditore che vanta diritti reali o personali sui beni sequestrati può essere citato nel giudizio di prevenzione e ha qualità di 'interessato' con diritto di impugnare la decisione sulla confisca; tuttavia la sua mancata impugnazione non preclude la partecipazione al procedimento di verifica dei crediti.
- Nel procedimento di verifica dei crediti il giudice deve valutare prima se il credito sia strumentale all'attività illecita e solo successivamente la buona fede del terzo (ordine logico: strumentalità → buona fede).
- La buona fede del terzo va accertata con riferimento al momento della stipula del contratto e richiede prova di: assenza di collusione, inconsapevolezza credibile delle attività illecite e un errore scusabile sulla situazione apparente; per gli istituti di credito rileva la prova di un'istruttoria autonoma e diligente (valutazione capacità reddituale e patrimoniale, sostenibilità dell'operazione, regolarità amministrativa).
- Operazioni strutturate in modo atipico (es. anticipi su fatture sospette) o reiterate anomalie nelle pratiche di erogazione e mancato rispetto degli obblighi antiriciclaggio sono indici forti di strumentalità e di carenza di buona fede del creditore.
- Da un punto di vista processuale, il terzo creditore deve documentare tempestivamente e compiutamente la propria diligenza (pratiche istruttorie, controlli AML, verifiche sulla congruità delle fatture) al fine di contrastare la contestazione di strumentalità e la mancanza di buona fede.
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