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Sentenza

Sentenza n. 741/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’annullamento - della Determinazione n. -OMISSIS- della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, adottata in data 31.8.2021 e notificata il 14.9.2021, con la quale è stata negativamente definita l’istanza presentata dal Luogotenente -OMISSIS- in data 15.2.2021; - di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale o che, con gli atti di cui al punto precedente, si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione e, in particolare: i) della Determinazione n. -OMISSIS- della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, adottata in data 3.12.2020, con il quale veniva comunicato al Lgt. -OMISSIS- il mancato conferimento della qualifica della “carica speciale”, prevista dall’art. 1325-bis, d.lgs. n. 66/2010, sulla base del parere della Commissione di Valutazione e Avanzamento dell’Arma dei Carabinieri contenuto nell’allegato 5 la verbale n. -OMISSIS-; ii) dell’allegato 5 al verbale n. -OMISSIS- della Commissione di Valutazione e Avanzamento dell’Arma dei Carabinieri del 12.11.2020

Giustizia amministrativa202101597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione ministeriale che ha confermato il mancato conferimento della qualifica di "Carica Speciale", nonché la precedente determinazione lesiva e il parere della Commissione di Valutazione e Avanzamento dell’Arma dei Carabinieri

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione del 31 agosto 2021, con cui il Ministero della Difesa aveva confermato il precedente mancato conferimento della qualifica di "Carica Speciale", nonché la determinazione del 3 dicembre 2020 e il presupposto parere della Commissione di Valutazione e Avanzamento dell’Arma dei Carabinieri. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1325-bis del d.lgs. n. 66/2010, l’erronea presupposizione in fatto e in diritto, l’assoluta carenza di motivazione e la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR e l’inammissibilità e infondatezza del ricorso. Nel corso del giudizio il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, riferendo che l’Amministrazione gli aveva successivamente conferito la qualifica con decorrenza dal 27 maggio 2022.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente le questioni preliminari di rito. Ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del militare. La controversia riguardava infatti un avanzamento per anzianità o per ordine di ruolo, fondato sul solo giudizio di idoneità e senza limite di posti, non una procedura comparativa idonea a incidere su una graduatoria o sulle posizioni di altri candidati. Nel merito processuale, il Collegio ha ritenuto la determinazione del 31 agosto 2021 priva di autonoma valenza provvedimentale e meramente confermativa e ricognitiva della precedente determinazione del 3 dicembre 2020, non essendo idonea a disporre nuovamente sulla situazione giuridica del ricorrente né a produrre autonoma lesione. L’effettiva lesione derivava dalla determinazione del 3 dicembre 2020, notificata il 22 dicembre 2020, e dal presupposto parere della Commissione, che non erano stati impugnati tempestivamente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile, quanto all’impugnazione dell’atto meramente confermativo, e in parte irricevibile per tardività, quanto all’impugnazione degli atti effettivamente lesivi. La richiesta di cessata materia del contendere non è stata accolta, poiché il giudizio è stato definito in rito. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1325-bis d.lgs. 66/2010

    non viene conferita la qualifica della Carica Speciale, in applicazione dell’articolo 1325-bis, comma 1, lettera c)

    La disposizione costituisce la base normativa del mancato conferimento della qualifica, ma il TAR non ne esamina nel merito l’applicazione, definendo il giudizio per ragioni processuali.

  • art. 3 l. 241/1990

    La violazione dell’obbligo di motivazione era stata dedotta dal ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito per la definizione del ricorso in rito.

  • artt. 29 e 41 c.p.a.

    Il ricorso contro gli atti effettivamente lesivi deve essere proposto entro il termine decadenziale; l’impugnazione tardiva della determinazione lesiva e del parere presupposto comporta l’irricevibilità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative ad avanzamenti per anzianità o per ordine di ruolo, fondati su un giudizio individuale di idoneità e senza limite di posti, la competenza territoriale appartiene al TAR nella cui circoscrizione è ubicata la sede di servizio del militare, quando la controversia non incide su una graduatoria né sulle posizioni di altri candidati.
  • Un atto con cui l’amministrazione si limita a confermare una precedente determinazione, senza disporre nuovamente sulla situazione giuridica dell’interessato e senza produrre autonoma lesione, ha natura meramente confermativa e non è autonomamente impugnabile.
  • L’atto effettivamente lesivo, e non la successiva comunicazione meramente confermativa o ricognitiva, individua il dies a quo del termine decadenziale per l’impugnazione; la tardiva impugnazione dell’atto lesivo comporta l’irricevibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole non impedisce al giudice di definire il giudizio mediante declaratoria di inammissibilità o irricevibilità, quando sussistano preliminari ragioni processuali ostative all’esame della domanda.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoCompetenzaTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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